Art. 28.
          Criteri generali della disciplina degli scarichi
  1.  Tutti  gli  scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto
degli  obiettivi  di  qualita'  dei  corpi  idrici  e devono comunque
rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro
autonomia,  tenendo  conto  dei  carichi  massimi  ammissibili, delle
migliori   tecniche   disponibili,  definiscono  i  valori-limite  di
emissione,   diversi   da  quelli  di  cui  all'allegato  5,  sia  in
concentrazione  massima  ammissibile  sia  in  quantita'  massima per
unita'  di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o
famiglie  di sostanze affini. Le Regioni non possono stabilire valori
limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:
    a) nella  tabella  1  relativamente  allo scarico di acque reflue
urbane in corpi idrici superficiali;
    b) nella  tabella  2  relativamente  allo scarico di acque reflue
urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
    c) nelle tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
    d) nelle  tabelle  3  e  4,  per  quelle  sostanze indicate nella
tabella 5 del medesimo allegato.
  3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento
da parte dell'autorita' competente per il controllo nel punto assunto
per  la  misurazione.  La  misurazione  degli  scarichi, salvo quanto
previsto  al comma 3 dell'articolo 34, si intende effettuata subito a
monte  del  punto  di  immissione  in  tutte  le acque superficiali e
sotterranee,  interne e marine, nonche' in fognature, sul suolo e nel
sottosuolo.
  4.  L'autorita'  competente  per  il  controllo  e'  autorizzata ad
effettuare   tutte   le   ispezioni   che   ritenga   necessarie  per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli
scarichi.  Essa  puo'  richiedere che scarichi parziali contenenti le
sostanze  di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16,
17  e  18  della  tabella 5 dell'allegato 5, subiscano un trattamento
particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
  5.  I  valori  limite di emissione non possono in alcun caso essere
conseguiti  mediante  diluizione  con  acque prelevate esclusivamente
allo   scopo.  Non  e'  comunque  consentito  diluire  con  acque  di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli
scarichi  parziali  di  cui  al  comma 4, prima del trattamento degli
scarichi  parziali  stessi  per  adeguarli  ai  limiti  previsti  dal
presente  decreto.  L'autorita' competente, in sede di autorizzazione
puo'  prescrivere  che  lo  scarico delle acque di raffreddamento, di
lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato
dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
  6.  Qualora  le  acque  prelevate  da  un corpo idrico superficiale
presentino   parametri  con  valori  superiori  ai  valori-limite  di
emissione, la disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura
delle  alterazioni  e  agli  obiettivi  di  qualita' del corpo idrico
ricettore,  fermo  restando che le acque devono essere restituite con
caratteristiche  qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza
maggiorazioni  di  portata  allo  stesso  corpo idrico dal quale sono
state prelevate.
  7. Salvo quanto previsto dall'articolo 38, ai fini della disciplina
degli  scarichi  e  delle  autorizzazioni, sono assimilate alle acque
reflue domestiche le acque reflue:
    a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione
del fondo o alla silvicoltura;
    b) provenienti  da  imprese dedite ad allevamento di bestiame che
dispongono  di  almeno  un  ettaro di terreno agricolo funzionalmente
connesso con le attivita' di allevamento e di coltivazione del fondo,
per  ogni  340  chilogrammi  di  azoto  presente  negli  effluenti di
allevamento  prodotti in un anno da computare secondo le modalita' di
calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti
esistenti  il  nuovo criterio di assimilabilita' si applica a partire
dal 13 giugno 2002;
    c) provenienti  da  imprese  dedite  alle  attivita'  di cui alle
lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di
valorizzazione  della  produzione agricola, inserita con carattere di
normalita'   e  complementarieta'  funzionale  nel  ciclo  produttivo
aziendale  e  con  materia  prima lavorata proveniente per almeno due
terzi  esclusivamente dall'attivita' di coltivazione dei fondi di cui
si abbia a qualunque titolo la disponibilita';
    d) provenienti  da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che
diano  luogo  a  scarico  e  si  caratterizzino  per  una densita' di
allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di
acqua  o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore
a 50 litri al minuto secondo.
    e) aventi   caratteristiche   qualitative  equivalenti  a  quelle
domestiche e indicate dalla normativa regionale.
  8.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  e  successivamente  ogni  due  anni, le regioni trasmettono
all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni
relative  alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento
dei relativi fanghi, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui
all'articolo 3, comma 7.
  9.   Al  fine  di  assicurare  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni sullo stato dell'ambiente le Regioni pubblicano ogni due
anni  una relazione sulle attivita' di smaltimento delle acque reflue
urbane  nelle  aree di loro competenza, secondo le modalita' indicate
nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7.
  10.  Le autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi
e  contratti  di  programma  con i soggetti economici interessati, al
fine  di  favorire  il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di
scarico  ed il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione,
con  la possibilita' di ricorrere a strumenti economici, di stabilire
agevolazioni  in  materia di adempimenti amministrativi e di fissare,
per  le  sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla
disciplina  generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'.