Art. 29.
                         Scarichi sul suolo
  1.  E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo fatta eccezione:
    a) per i casi previsti dall'articolo 27, comma 4;
    b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
    c) per  gli  scarichi  di acque reflue urbane e industriali per i
quali sia accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita'
a  fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi
idrici  superficiali, purche' gli stessi siano conformi ai criteri ed
ai  valori  limite  di  emissione fissati a tal fine dalle regioni ai
sensi  dell'articolo  28, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme
regionali  si  applicano i valori limite di emissione della tabella 4
dell'allegato 5;
    d) per  gli  scarichi  di  acque provenienti dalla lavorazione di
rocce  naturali  nonche'  dagli  impianti  di lavaggio delle sostanze
minerali,  purche'  i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente
da  acqua  e  inerti  naturali  e non comportino danneggiamento delle
falde acquifere o instabilita' dei suoli.
    e) Per  gli  scarichi  di  acque  meteoriche  convogliate in reti
fognarie separate.
  2.  Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul
suolo  esistenti  alla data di entrata in vigore del presente decreto
devono,  entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  essere  convogliati  in  corpi idrici superficiali, in reti
fognarie   ovvero   destinati   al  riutilizzo  in  conformita'  alle
prescrizioni  fissate  con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1,
della   legge   5 gennaio   1994,   n.   36,  cosi'  come  sostituito
dall'articolo  26,  comma 2 (a). In caso di mancata ottemperanza agli
obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti
gli effetti revocata.
  3.  Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1, esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, devono conformarsi ai
limiti  della tabella 4 dell'allegato 5 entro tre, anni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Sino a tale data devono
essere  rispettati i limiti fissati dalle normative regionali vigenti
o,  in  mancanza di questi, i limiti della tabella 3 dell'allegato 5.
Resta  comunque  fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze
indicate al punto 2.1 dell'allegato 5.
          Riferimenti normativi:
              (a)  Per l'argomento della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
          si veda la nota (a) dell'art. 1.