Art. 3.
                         C o m p e t e n z e
  1.  Le  competenze  nelle materie disciplinate dal presente decreto
sono  stabilite  dal  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (a),
dagli altri provvedimenti statali e regionali adottati ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (b).
  2.  Lo  Stato,  le  regioni, le province, i comuni, le autorita' di
bacino,  l'agenzia nazionale e le agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente  assicurano l'esercizio delle competenze gia' spettanti
alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59, fino
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e
agli  enti  locali,  in  caso  di  accertata inattivita' che comporti
inadempimento  agli  obblighi  derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea  o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o
inottemperanza  agli  obblighi  di  informazione,  il  Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita
i   poteri   sostitutivi   in  conformita'  all'art.  5  del  decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  112 (c), fermi restando i poteri di
ordinanza  previsti  dall'ordinamento  in caso di urgente necessita',
nonche'  quanto  disposto  dall'art. 53. Gli oneri economici connessi
all'attivita'   di   sostituzione   sono  posti  a  carico  dell'ente
inadempiente.
  4.  Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente
decreto  sono  stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o
piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto   1988,   n.  400 (d),  previa  intesa  con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti
possono  altresi'  essere modificati gli allegati al presente decreto
per   adeguarli  a  sopravvenute  esigenze  o  a  nuove  acquisizioni
scientifiche o tecnologiche.
  5. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. l83 (e) con
decreto  dei  Ministri  competenti  per  materia,  si  provvede  alla
modifica  degli allegati al presente decreto per dare attuazione alle
direttive  che  saranno  emanate dall'Unione europea, per le parti in
cui  queste  modifichino  modalita'  esecutive  e  caratteristiche di
ordine  tecnico  delle  direttive  dell'Unione  europea  recepite dal
presente decreto.
  6. I  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione,  anche attraverso
appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrono
alla   realizzazione  di  azioni  di  salvaguardia  ambientale  e  di
risanamento  delle  acque,  anche  al  fine  della loro utilizzazione
irrigua,   della   rinaturalizzazione   dei  corsi  d'acqua  e  della
fitodepurazione.
  7.   Le   regioni  assicurano  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni  sullo  stato  di  qualita'  delle  acque  e trasmettono
all'agenzia   nazionale   per  la  protezione  dell'ambiente  i  dati
conoscitivi  e  le  informazioni relative all'attuazione del presente
decreto,  nonche'  quelli  prescritti  dalla  disciplina comunitaria,
secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'ambiente,
di  concerto  con  i  Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome   di  Trento  e  di  Bolzano.  L'Agenzia  nazionale  per  la
protezione dell'ambiente elabora a livello nazionale, nell'ambito del
Sistema  informativo nazionale ambientale, le informazioni ricevute e
le  trasmette  ai  Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente
anche  per  l'invio  alla  Commissione europea. Con lo stesso decreto
sono  individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute
a  trasmettere al Ministero dell'ambiente i provvedimenti adottati ai
fini  delle  comunicazioni  all'Unione  europea  o  in  ragione degli
obblighi internazionali assunti.
  8.  Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  9. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti
interessate  all'attuazione  del  presente  decreto in particolare in
sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela.
          Riferimenti normativi:
              (a) Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112
          recante  "conferimento  di  funzioni  e compiti dello Stato
          alle  regioni  ed agli enti locali in attuazione del capo I
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59".  E' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 92 del 21 aprile 1998.
              (b) La  legge  15  marzo 1997, n. 59 recante "delega al
          governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  e  enti  locali,  per  la  riforma  della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa "
          e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - del 21 aprile 1998.
              (c) Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 92 del
          21 aprile 1998, e' il seguente:
              "Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
          funzioni  e  ai  compiti spettanti alle regioni e agli enti
          locali,  in  caso  di  accertata  inattivita'  che comporti
          inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          alla  Unione  europea  o pericolo di grave pregiudizio agli
          interessi   nazionali,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente per materia,
          assegna   all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per
          provvedere.
              2.  Decorso  inutilmente tale termine, il Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  soggetto  inadempiente,  nomina  un
          commissario che provvede in via sostitutiva.
              3.  In  casi  di  assoluta  urgenza,  non si applica la
          procedura  di  cui  al  comma 1 e il Consiglio dei Ministri
          puo'  adottare  il  provvedimento  di  cui  al  comma 2, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
          concerto  con  il  Ministro competente. Il provvedimento in
          tal   modo   adottato   ha   immediata   esecuzione  ed  e'
          immediatamente  comunicato  rispettivamente alla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di seguito
          denominata  "Conferenza  Stato-regioni"  e  alla Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
          delle   comunita'  montane,  che  ne  possono  chiedere  il
          riesame,  nei  termini e con gli effetti previsti dall'art.
          8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              4. Restano  ferme  le disposizioni in materia di poteri
          sostitutivi previste dalla legislazione vigente".
 
          Note all'art. 3.
              (d) Il   testo  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina, dell'attivita'
          di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei
          Ministri"  pubblicata  sul supplemento ordinano n. 214 alla
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - del 12 settembre
          1988, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              (e) Il  testo  dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987,
          n.  183  pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 109 alla
          Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - del 13 maggio 1987,
          e' il seguente:
              "Art.  20 (Adeguamenti  tecnici). - 1. Con  decreti dei
          Ministri  interessati  sara' data attuazione alle direttive
          che  saranno  emanate dalla Comunita' economica europea per
          le   parti   in   cui  modifichino  modalita'  esecutive  e
          caratteristiche  di ordine tecnico di altre direttive della
          Comunita'  economica europea gia' recepite nell'ordinamento
          nazionale.
            2.  I  Ministri interessati danno immediata comunicazione
          dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro
          per   il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  al
          Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".