Art. 31
                   Scarichi in acque superficiali
  1.  Gli  scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali
devono  rispettare  i  valori-limite  di  emissione  fissati ai sensi
dell'art.  28,  commi  1  e  2,  in  funzione del perseguimento degli
obiettivi di qualita'.
  2.  Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti
fognarie,  provenienti  da  agglomerati  con  meno  di 2.000 abitanti
equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e
gli  scarichi  provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti
equivalenti,  recapitanti in acque marino-costiere, sonosottoposti ad
un   trattamento  appropriato,  in  conformita'  con  le  indicazioni
dell'allegato 5, entro il 31 dicembre 2005.
  3.  Le  acque  reflue  urbane devono essere sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente
in  conformita'  con  le  indicazioni  dell'allegato  5  e secondo le
seguenti cadenze temporali:
    a) entro  il  31 dicembre  2000,  per gli scarichi provenienti da
agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;
    b) entro  il  31 dicembre  2005,  per gli scarichi provenienti da
agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000
e 15.000;
    c) entro  il 31 dicembre 2005, per gli scarichi in acque dolci ed
in  acque di transizione, provenienti da agglomerati con un numero di
abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000.
  4.  Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi', i
valori-limite  di  emissione fissati ai sensi dell'art. 28, commi 1 e
2.
  5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti
fognarie  provenienti  da agglomerati a forte fluttuazione stagionale
degli  abitanti,  tenuto  conto  di  quanto disposto ai commi 2 e 3 e
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualita'.
  6.  Gli  scarichi  di  acque reflue urbane in acque situate in zone
d'alta  montagna,  al  di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare,
dove  a  causa  delle  basse  temperature  e' difficile effettuare un
trattamento  biologico  efficace,  possono  essere  sottoposti  ad un
trattamento  meno spinto di quello previsto al comma 3, purche' studi
dettagliati  comprovino  che  essi non avranno ripercussioni negative
sull'ambiente.