Art. 33
                      Scarichi in reti fognarie
  1.  Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione
di  cui  alla  tabella  3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla
nota  2  della tabella 5 dell'allegato 5, alla tabella 3 gli scarichi
di  acque  reflue  industriali  che  recapitano in reti fognarie sono
sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai
valori-limite  adottati  dal  gestore del servizio idrico integrato e
approvati  dall'amministrazione  pubblica  responsabile  in base alla
caratteristiche  dell'impianto  ed  in  modo  che  sia  assicurato il
rispetto  della  disciplina  degli  scarichi  di  acque reflue urbane
definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2.
  2.  Gli  scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti
fognarie  sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati
dal gestore del servizio idrico integrato.
  3.  Non  e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati,
in fognatura.