Art. 34
                   Scarichi di sostanze pericolose
  1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si
applicano  agli  stabilimenti  nei  quali  si  svolgono attivita' che
comportano  la  produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle
sostanze  di  cui  alle  tabelle  3/A  e  5 dell'allegato 5 e nei cui
scarichi  sia  accertata  la presenza di tali sostanze in quantita' o
concentrazioni  superiori  ai limiti di rilevabilita' delle metodiche
di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o
degli  aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato
5.
  2.  Tenendo  conto  della  tossicita',  della  persistenza  e della
bioaccumulazione  della  sostanza considerata nell'ambiente in cui e'
effettuato  lo  scarico,  l'autorita'  competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione   puo'  fissare,  in  particolari  situazioni  di
accertato  pericolo  per l'ambiente anche per la coopresenza di altri
scarichi  di  sostanze  pericolose,  valori-limite  di emissione piu'
restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2.
  3.  Per  le  sostanze  di  cui  alla  tabella  3/A dell'allegato 5,
derivanti  dai  cicli  produttivi indicati nella medesima tabella, le
autorizzazioni  stabiliscono  altresi'  la  quantita'  massima  della
sostanza   espressa   in  unita'  di  peso  per  unita'  di  elemento
caratteristico  dell'attivita' inquinante e cioe' per materia prima o
per  unita'  di  prodotto,  in  conformita' con quanto indicato nella
stessa tabella.
  4.  Per  le  acque  reflue industriali contenenti le sostanze della
tabella  5  dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si
intende   fissato   subito   dopo   l'uscita   dallo  stabilimento  o
dall'impianto  di  trattamento  che  serve  lo stabilimento medesimo.
L'autorita'  competente  puo'  richiedere  che  gli scarichi parziali
contenenti  le  sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 siano tenuti
separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai sensi
del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22 (a), e successive
modifiche e integrazioni. Qualora, nel caso di cui all'art. 45, comma
2,  secondo  periodo,  l'impianto  di  trattamento  di  acque  reflue
industriali  che  tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5
dell'allegato  5, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o
scarichi  di  acque  reflue  urbane,  contenenti sostanze diverse non
utili  ad una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede
di    autorizzazione    l'autorita'    competente    dovra'   ridurre
opportunamente  i valori limite di emissione indicati nella tabella 3
dell'allegato  5  per  ciascuna  delle  predette  sostanze pericolose
indicate  in  tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla
miscelazione dei diversi scarichi.
  5. L'autorita' che rilascia l'autorizzazione per le sostanze di cui
alla  tabella  3/A  dell'allegato  5  derivanti  dai cicli produttivi
indicati  nella stessa tabella, redige un elenco delle autorizzazioni
rilasciate,  degli  scarichi  e dei controlli effettuati, ai fini del
successivo inoltro alla Commissione europea.
          Riferimenti normativi:
              (a)  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997, n. 22,
          reca:  "Attuazione  delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".