Art. 35
       Immersione in mare di materiale derivante da attivita'
      di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte
  1. Al fine della tutela dell'ambiente marino ed in conformita' alle
disposizioni  delle convenzioni internazionali vigenti in materia, e'
consentita  l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili
e  da  strutture  ubicate  nelle  acque  del mare o in ambiti ad esso
contigui,  quali  spiagge,  lagune  e  stagni  salmastri e terrapieni
costieri, dei seguenti materiali:
    a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi;
    b) inerti,  materiali  geologici  inorganici  e manufatti al solo
fine  di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' ambientale
e l'innocuita';
    c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra,
prodotto  durante  l'attivita' di pesca effettuata in mare o laguna o
stagni salmastri.
  2.  L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al
comma  1,  lettera  a),  e' rilasciata dall'autorita' competente solo
quando  e' dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilita'
tecnica  o  economica  del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di
recupero  ovvero  lo  smaltimento  alternativo  in  conformita'  alle
modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto  con  i  Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della
navigazione,   per   le   politiche   agricole  e  forestali  nonche'
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b),
e'  soggetta  ad  autorizzazione  con  esclusione dei nuovi manufatti
soggetti  alla  valutazione  di  impatto  ambientale. Per le opere di
ripristino,  che  non  comportino  aumento della cubatura delle opere
preesistenti,   e'   dovuta   la   sola  comunicazione  all'autorita'
competente.
  4.  L'immersione  in  mare dei materiali di cui al comma 1, lettera
c), non e' soggetta ad autorizzazione.
  5.  L'attivita'  di  posa  in mare di cavi e condotte e l'eventuale
relativa   movimentazione   dei   fondali   marini   e'  soggetta  ad
autorizzazione  regionale  rilasciata,  in conformita' alle modalita'
tecniche   stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto    con   i   Ministri   dell'industria   del   commercio   e
dell'artigianato  e  dei lavori pubblici per quanto di competenza, da
emanarsi  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto.   Qualora   la   movimentazione  abbia  carattere
internazionale, l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero ambiente
d'intesa con le regioni interessate.