Art. 36
              Autorizzazione al trattamento di rifiuti
                     costituiti da acque reflue
  1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 e' vietato l'utilizzo degli
impianti  di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di
rifiuti.
  2.  In  deroga  al  comma  1,  l'autorita'  competente ai sensi del
decreto  legislativo  del  5 febbraio  1997,  n.  22  (a) relazione a
particolari   esigenze  e  nei  limiti  della  capacita'  residua  di
trattamento puo' autorizzare il gestore del servizio idrico integrato
a  smaltire  nell'impianto  di  trattamento  di  acque  reflue urbane
rifiuti  liquidi  limitatamente  alle  tipologie  compatibili  con il
processo di depurazione.
  3.  Il  gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione
all'autorita'   competente  ai  sensi  dell'art.  45,  e',  comunque,
autorizzato  ad accettare in impianti con caratteristiche e capacita'
depurative  adeguate  che  rispettino i valori limite di cui all'art.
28, commi 1 e 2 e purche' provenienti dal medesimo ambito ottimale di
cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b):
    a) rifiuti   costituiti   da   acque   reflue  che  rispettino  i
valori-limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
    b)   rifiuti   costituiti   dal   materiale   proveniente   dalla
manutenzione  ordinaria  di  sistemi  di  trattamento di acque reflue
domestiche previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27;
    c) materiali  derivanti  dalla  manutenzione ordinaria della rete
fognaria  nonche'  quelli  derivanti da altri impianti di trattamento
delle  acque  reflue  urbane,  nei  quali l'ulteriore trattamento dei
medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.
  4. L'attivita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere consentita purche'
non sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
  5. Nella comunicazione prevista al comma 3, il gestore del servizio
idrico  integrato  deve indicare la capacita' residua dell'impianto e
le  caratteristiche  e  quantita'  dei  rifiuti che intende trattare.
L'autorita'  competente  puo' indicare quantita' diverse o vietare il
trattamento   di   specifiche   categorie   di  rifiuti.  L'autorita'
competente  provvede  altresi' all'iscrizione in appositi elenchi dei
gestori   di   impianti   di  trattamento  che  hanno  effettuato  la
comunicazione di cui al comma 3;
  6.  Allo  smaltimento  dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la
tariffa  prevista  per  il servizio di depurazione di cui all'art. 14
della legge 5 gennaio 1994, n. 36 c).
  7.  Il  produttore  dei  rifiuti  di  cui  al  comma  2  e 3, ed il
trasportatore  dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in
materia  di  rifiuti  prevista dal decreto legislativo del 5 febbraio
1997,  n.  22  (a),  e  successive  modifiche  ed integrazioni, fatta
eccezione  per  il  produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera
(b),  che  e' tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui all'art. 10
del  medesimo  decreto. Il gestore del servizio idrico integrato che,
ai  sensi  dei  precedenti commi 3 e 5, tratta rifiuti e' soggetto ai
soli  obblighi  di  cui  all'art.  12  del  decreto  legislativo  del
5 febbraio 1997, n. 22 (a).
Riferimenti normativi:
    (a)  l'argomento  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e' riportato nella nota a) all'art. 35.
    (b)  l'argomento  della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' riportato
nella nota a) dell'art. 26.
    (c)  il testo vigente dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, e' riportato nella nota a) dell'art. 26.
    (d)  il  testo  dell'art.  12  del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' il seguente:
    "Art.  12  (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti di cui
all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico
e  scarico,  con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro,
su   cui  devono  annotare,  le  informazioni  sulle  caratteristiche
qualitative  e  quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
comunicazione  annuale  al  catasto.  Le  annotazioni  devono  essere
effettuate:
      a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione
del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
      b) per  i  soggetti  che  effettuano la raccolta e il trasporto
almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
      c) per  i  commercianti  e  gli  intermediari  almeno entro una
settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
      d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
    2.  Il  registro  tenuto  dagli  stabilimenti e dalle imprese che
svolgono  attivita'  di  smaltimento  e  di recupero di rifiuti deve,
inoltre, contenere:
      a) l'origine,   la   quantita',   le   caratteristiche   e   la
destinazione specifica dei rifiuti;
      b) la  data, del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo
di trasporto utilizzato;
      c) il metodo di trattamento impiegato.
    3.  I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di
stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la
sede  delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto,
e  presso  la  sede dei commercianti e degli intermediari. I registri
integrati  con  i  formulari  relativi  al trasporto dei rifiuti sono
conservati  per  cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad
eccezione  dei  registri  relativi alle operazioni di smaltimento dei
rifiuti   in   discarica,   che  devono  essere  conservati  a  tempo
indeterminato  ed  al termine dell'attivita' devono essere consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
    3-bis.  I  registri  di  carico  e  scarico  relativi  ai rifiuti
prodotti  dalle  attivita'  di manutenzione delle reti e delle utenze
diffuse  svolte  dai  soggetti pubblici e privati titolari di diritti
speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il
decreto   legislativo   17 marzo  1995,  n.  158,  che  installano  e
gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per
l'erogazione  di  forniture  e servizi di interesse pubblico, possono
essere  tenuti,  nell'ambito  della  provincia  dove  l'attivita'  e'
svolta,  presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro
equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.
    4.  I  soggetti  la cui produzione annua di rifiuti non eccede le
cinque  tonnellate  di  rifiuti  non  pericolosi ed una tonnellata di
rifiuti  pericolosi,  possono  adempiere all'obbligo della tenuta dei
registri   di   carico   scarico   dei   rifiuti   anche  tramite  le
organizzazioni  di  categoria  interessate o loro societa' di servizi
che  provvedono  ad  annotare  i  dati  previsti con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
    5.  Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque
momento all'autorita' di controllo che ne fa richiesta.
    6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro
di  carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche'
delle  modalita'  di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalita' di tenuta
dei registri".