Art. 36 Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 e' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti. 2. In deroga al comma 1, l'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (a) relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacita' residua di trattamento puo' autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. 3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorita' competente ai sensi dell'art. 45, e', comunque, autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacita' depurative adeguate che rispettino i valori limite di cui all'art. 28, commi 1 e 2 e purche' provenienti dal medesimo ambito ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b): a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori-limite stabiliti per lo scarico in fognatura; b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27; c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonche' quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile. 4. L'attivita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere consentita purche' non sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi. 5. Nella comunicazione prevista al comma 3, il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacita' residua dell'impianto e le caratteristiche e quantita' dei rifiuti che intende trattare. L'autorita' competente puo' indicare quantita' diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorita' competente provvede altresi' all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3; 6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 c). 7. Il produttore dei rifiuti di cui al comma 2 e 3, ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (a), e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera (b), che e' tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui all'art. 10 del medesimo decreto. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei precedenti commi 3 e 5, tratta rifiuti e' soggetto ai soli obblighi di cui all'art. 12 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (a). Riferimenti normativi: (a) l'argomento del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nella nota a) all'art. 35. (b) l'argomento della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' riportato nella nota a) dell'art. 26. (c) il testo vigente dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' riportato nella nota a) dell'art. 26. (d) il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: "Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti. 2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; b) la data, del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato. 3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. 3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita' e' svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima. 4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne fa richiesta. 6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei registri".