Art. 38
                      Utilizzazione agronomica
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  19  per  le  zone
vulnerabili  e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (a), per
gli   impianti   di   allevamento  intensivo  di  cui  al  punto  6.6
dell'allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli
effluenti  di  allevamento,  delle  acque  di vegetazione dei frantoi
oleari,  sulla  base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996,
n.  574  (b), nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di
cui  all'art.  28,  comma  7,  lettere a), b) e c) e da altre piccole
aziende  agroalimentari ad esse assimilate, cosi' come individuate in
base  al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di
cui  al comma 2, e' soggetta a comunicazione all'autorita' competente
di  cui  all'art.  3, commi 1 e 2 del presente decreto, fatti salvi i
casi di esonero di cui al comma 3, lettera b).
  2. Le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica
di  cui  al  comma  1,  sulla base dei criteri e delle norme tecniche
generali  adottati con decreto del Ministro per le politiche agricole
e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria,
del   commercio  e  dell'artigianato,  della  sanita'  e  dei  lavori
pubblici,  di  intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto
decreto  ministeriale,  garantendo  nel  contempo la tutela dei corpi
idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento
o  il  mantenimento  degli  obiettivi  di qualita' di cui al presente
decreto.
  3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati
in particolare:
    a) le  modalita' di attuazione degli articoli 3 (c), 5 (d), 6 (e)
e 9 (f) della legge 11 novembre 1996, n. 574;
    b)  i  tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione,
prevedendo  procedure  semplificate nonche' specifici casi di esonero
dall'obbligo  di  comunicazione  per  le  attivita'  di minor impatto
ambientale;
    c) le   norme  tecniche  di  effettuazione  delle  operazioni  di
utilizzo agronomico;
    d) i  criteri  e  le  procedure di controllo, ivi compresi quelle
inerenti   l'imposizione  di  prescrizioni  da  parte  dell'autorita'
competente,  il  divieto  di  esercizio ovvero la sospensione a tempo
determinato  dell'attivita'  di  cui  al  comma 1 nel caso di mancata
comunicazione  o  mancato  rispetto  delle  norme  tecniche  e  delle
prescrizioni impartite;
    e) le  sanzioni  amministrative pecuniarie, fermo restando quanto
disposto dall'art. 59, comma 11-ter.
Riferimenti normativi:
    (a)  Il  decreto  legislativo  10 agosto  1999,  n.  372, recante
"Attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla prevenzione e
riduzione  integrale dell'inquinamento", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 ottobre 1999, n. 252.
    (b)  la  legge  11 novembre 1996, n. 574, recante "Nuove norme in
materia  di  utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi  dei frantoi oleari", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 12 novembre 1996, n. 265.
    (c)  l'art.  3  della  legge  11 novembre  1996,  n.  574,  e' il
seguente:
    "Art.   3   (Comunicazione   preventiva).  -  1.  L'utilizzazione
agronomica   delle   acque   di   vegetazione   e'  subordinata  alla
comunicazione  da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui
sono  ubicati  i  terreni,  almeno  entro  trenta  giorni prima della
distribuzione,  di  una  relazione  redatta  da  un  agronomo, perito
agrario   o  agrotecnico  o  geologo  iscritto  nel  rispettivo  albo
professionale,   sull'assetto  pedogeomorfologico,  sulle  condizioni
idrologiche   e   sulle   caratteristiche   in  genere  dell'ambiente
ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti
e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.
      2.  L'autorita'  competente  puo',  con  specifica motivazione,
chiedere  ulteriori  accertamenti o disporre direttamente controlli e
verifiche".
    (d)  l'art.  5  della  legge  11 novembre  1996,  n.  574,  e' il
seguente:
    "Art.  5  (Esclusione  di  talune  categorie di terreni). - 1. E'
vietato  in  ogni  caso  lo  spandimento delle acque di vegetazione e
delle  sanse,  ai  sensi  dell'art.  1,  sulle  seguenti categorie di
terreni:
        a) i  terreni  situati  a distanza inferiore a trecento metri
dalle  aree  di  salvaguardia  delle captazioni di acque destinate al
consumo  umano  ai sensi dell'art. 4 del decreto del presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
        b) i  terreni  situati  a distanza inferiore a duecento metri
dai centri abitati;
        c) i terreni investiti da colture orticole in atto;
        d) i  terreni  in  cui  siano  localizzate  falde che possono
venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i
terreni  in  cui  siano  localizzate  falde  site  ad una profondita'
inferiore a dieci metri;
        e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati".
    (e) L'art.  6  della  legge  11 novembre  1996,  n.  574,  e'  il
seguente:
    "Art.   6  (Stoccaggio).  -  1.  Lo  stoccaggio  delle  acque  di
vegetazione  deve  essere  effettuato  per un termine non superiore a
trenta  giorni  in  silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate
all'interno  del  frantoio o in altra localita', previa comunicazione
al sindaco del luogo ove ricadono.
      2.  Restano  ferme le disposizioni in materia di edificabilita'
dei suoli".
    (f)  L'art.  9  della  legge  11 novembre  1996,  n.  574,  e' il
seguente:
    "Art.  9  (Controlli). - 1. L'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,
laddove esistenti, procedono alla verifica periodica delle operazioni
di   spandimento   delle  acque  di  vegetazione  a  fini  di  tutela
ambientale.
    2.  Ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  Ministro  delle  risorse agricole, alimentari e
forestali,   sentito  il  Ministro  dell'ambiente  per  le  parti  di
competenza,  trasmette,  entro  il  31 dicembre,  al  Parlamento  una
relazione  sulla applicazione della presente legge, sullo stato delle
acque,  del  suolo,  del  sottosuolo e delle altre risorse ambientali
venute  a  contatto  con  le acque di vegetazione, nonche' sulle piu'
recenti   acquisizioni   scientifiche  in  materia  di  utilizzazione
agronomica  delle  acque  di  vegetazione  e  di scarichi dei frantoi
oleari".