Art. 38 Utilizzazione agronomica 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (a), per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (b), nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, cosi' come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e' soggetta a comunicazione all'autorita' competente di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del presente decreto, fatti salvi i casi di esonero di cui al comma 3, lettera b). 2. Le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita' di cui al presente decreto. 3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare: a) le modalita' di attuazione degli articoli 3 (c), 5 (d), 6 (e) e 9 (f) della legge 11 novembre 1996, n. 574; b) i tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonche' specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attivita' di minor impatto ambientale; c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico; d) i criteri e le procedure di controllo, ivi compresi quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorita' competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attivita' di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite; e) le sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 11-ter. Riferimenti normativi: (a) Il decreto legislativo 10 agosto 1999, n. 372, recante "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1999, n. 252. (b) la legge 11 novembre 1996, n. 574, recante "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1996, n. 265. (c) l'art. 3 della legge 11 novembre 1996, n. 574, e' il seguente: "Art. 3 (Comunicazione preventiva). - 1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e' subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sull'assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione. 2. L'autorita' competente puo', con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche". (d) l'art. 5 della legge 11 novembre 1996, n. 574, e' il seguente: "Art. 5 (Esclusione di talune categorie di terreni). - 1. E' vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'art. 1, sulle seguenti categorie di terreni: a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 4 del decreto del presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati; c) i terreni investiti da colture orticole in atto; d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondita' inferiore a dieci metri; e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati". (e) L'art. 6 della legge 11 novembre 1996, n. 574, e' il seguente: "Art. 6 (Stoccaggio). - 1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra localita', previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilita' dei suoli". (f) L'art. 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574, e' il seguente: "Art. 9 (Controlli). - 1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, laddove esistenti, procedono alla verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione a fini di tutela ambientale. 2. Ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente per le parti di competenza, trasmette, entro il 31 dicembre, al Parlamento una relazione sulla applicazione della presente legge, sullo stato delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali venute a contatto con le acque di vegetazione, nonche' sulle piu' recenti acquisizioni scientifiche in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari".