Art. 39
        Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne
  1.  Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le
regioni disciplinano:
    a) le  forme  di  controllo degli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
    b) i  casi  in  cui puo' essere richiesto che le immissioni delle
acque  meteoriche  di  dilavamento, effettuate tramite altre condotte
separate,  siano  sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa
l'eventuale autorizzazione.
  2.  Le  acque  meteori  che  non  disciplinate  a  sensi  del comma
precedente  non  sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal
presente decreto.
  3.  Le  Regioni  disciplinano  altresi'  i  casi in cui puo' essere
richiesto  che  le  acque  di  prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne  siano  convogliate  e opportunamente trattate in impianti di
depurazione  per  particolari  casi  nelle  quali,  in relazione alle
attivita'  svolte,  vi  sia il rischio di dilavamento dalle superfici
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano
pregiudizio  per  il  raggiungimento  degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici.
  4.  E'  comunque vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque
sotterranee.