Art. 40
                              D i g h e
  1.   Le   regioni   adottano  apposita  disciplina  in  materia  di
restituzione  delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica,
per  scopi  irrigui  e in impianti di potabilizzazione, nonche' delle
acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi
alla  ricerca  ed  estrazione  di idrocarburi, alfine di garantire il
mantenimento  o  il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui
al Titolo II.
  2.  Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso
e  la  salvaguardia  sia  della qualita' dell'acqua invasata, sia del
corpo  recettore,  le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
delle  dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di
ciascun  impianto.  Il progetto di gestione e' finalizzato a definire
sia  il  quadro  previsionale  di  dette  operazioni  connesse con le
attivita'  di manutenzione da eseguire sull'impianto sia le misure di
prevenzione  e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico,
delle   attivita'  di  pesca  e  delle  risorse  idriche  invasate  e
rilasciate a valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.
  3.  Il  progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita'
di  manovra  degli  organi di scarico, anche al fine di assicurare la
tutela   del   corpo  ricettore.  Restano  valide  in  ogni  caso  le
disposizioni  fissate  tal  decreto  del  Presidente della Repubblica
1o novembre  1959,  n.  1363  (a),  volte a garantire la sicurezza di
persone e cose.
  4.  Il  progetto  di gestione di cui al comma 2, e' predisposto dal
gestore  sulla  base dei criteri fissati con decreto del Ministro dei
lavori  pubblici  e  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto con i
Ministri  dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato, per le
politiche  agricole  e  il Ministro delegato della Protezione Civile,
previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
  5.  Il  progetto  di  gestione  e'  approvato  dalle  regioni,  con
eventuali  prescrizioni,  entro  sei  mesi  dalla  sua presentazione,
sentiti,  ove  necessario,  gli  enti  gestori  delle  aree  protette
direttamente interessate; e' trasmesso al Registro italiano dighe per
l'inserimento   come  parte  integrante  del  foglio  condizioni  per
l'esercizio  e  la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363, (b) e relative
disposizioni  di  attuazione.  Il  progetto  di  gestione  si intende
approvato  e  diviene  operativo  trascorsi  sei  mesi  dalla data di
presentazione  senza  che  sia  intervenuta alcuna pronuncia da parte
della  regione  competente,  fermo restando il potere di tali enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
  6.  Con  l'approvazione  del  progetto il gestore e' autorizzato ad
eseguire  le  operazioni  di  svaso,  sghiaiamento  e  sfangamento in
conformita'  ai  limiti  indicati nel progetto stesso e alle relative
prescrizioni.
  7.  Nella  definizione dei canoni di concessione di inerti ai sensi
dell'articolo  89,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, (c), le amministrazioni determinano specifiche
modalita' ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli
invasi per asporto meccanico.
  8.  I  gestori  degli  invasi esistenti sono tenuti a presentare il
progetto  di  cui  al  comma  2  entro  sei mesi dal l'emanazione del
decreto  di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operativita'
del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  del decreto di cui al comma 4, le operazioni
periodiche  di  manovre  prescritte  ai  sensi  dell'articolo  17 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363
(d),  volte  a  controllare la funzionalita' degli organi di scarico,
sono  svolte  in conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e
la manutenzione.
  9.  Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi
non  devono  pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, ne' il
rispetto  degli obiettivi di qualita' ambientale e degli obiettivi di
qualita' per specifica destinazione.
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  D.P.R.  1o  novembre  1959,  n. 1363, recante:
          "Approvazione  del  regolamento  per  la  compilazione  dei
          progetti,  la  costruzione  e  l'esercizio  delle  dighe di
          ritenuta"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie
          generale - del 24 marzo 1960, n. 72.
              (b)  Si  riporta  il  testo vigente dell'articolo 6 del
          citato  decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre
          1959, n. 1363:
              "Art.   6  (Foglio  di  condizioni).  -  Il  foglio  di
          condizioni,   all'osservanza   del   quale   e'   vincolata
          l'esecuzione  dell'opera, e' predisposto con riferimento al
          progetto esecutivo e contiene le norme:
                a) per  l'esecuzione  e la manutenzione degli accessi
          allo  sbarramento  durante  la  costruzione e il successivo
          esercizio;
                b) per  la  deviazione  provvisoria del corso d'acqua
          durante i lavori di costruzione;
                c) per   l'esecuzione   dell'opera,  specificando  le
          modalita'   di   costruzione,  i  lavori  da  eseguire  per
          l'impermeabilizzazione  e  l'eventuale consolidamento della
          fondazione,   le   caratteristiche  e  le  provenienze  dei
          materiali  da  adoperare e le prove di controllo alle quali
          questi  dovranno  essere  sottoposti  durante i lavori, sia
          nell'eventuale   laboratorio   di   cantiere,   sia  presso
          laboratori  specializzati,  con  indicazione  del  numero e
          della  frequenza  dei saggi da prelevare sotto il controllo
          dell'Amministrazione;
                d)  per  le  osservazioni e misure da compiere per il
          controllo   del   comportamento   dello   sbarramento,  con
          indicazione  degli  apparecchi  dei  vari  tipi da disporre
          nella struttura e fuori di essa;
                e) per   la   vigilanza   dell'opera   da  parte  del
          richiedente la concessione o concessionario, e il controllo
          dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio;
                f) per le prestazioni relative al collaudo;
                g) per il collegamento della casa dei guardiani con i
          centri  abitati  a  valle  e  con la piu' prossima sede del
          richiedente  la  concessione  o  concessionario,  e  per le
          segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine
          di immediato svaso del serbatoio;
                h) per    gli   altri   provvedimenti   che   fossero
          eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la
          sicurezza dell'opera.
              Lo  schema  del  foglio  di condizioni, approvato dalla
          Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore
          dei  lavori  pubblici, sara' restituito al Genio civile per
          la   firma  da  parte  del  richiedente  la  concessione  o
          concessionario   e   per   il   successivo  perfezionamento
          amministrativo".
              (c)  L'art. 89, comma 1, lettera d), del citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
              "Art.  89  (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
          locali).  -  1.  Sono  conferite  alle  regioni e agli enti
          locali,  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 1 della legge 15
          mazzo  1997,  n.  59,  tutte  le funzioni non espressamente
          indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono
          trasferite le funzioni relative:
                a) - c) (omissis);
                d) alle   concessioni   di  estrazione  di  materiale
          litoide dai corsi d'acqua".
              (d)  Si  riporta  il testo vigente dell'articolo 17 del
          citato  decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre
          1959, n. 1363:
              "Art.  17  (Accertamenti  periodici di controllo). - 1.
          L'ingegnere  del  Genio  civile  incaricato della vigilanza
          dell'opera  e' tenuto a visitarla almeno due volte all'anno
          e possibilmente negli stati di massimo e di minimo invaso.
              A cura dell'ufficio del Genio civile competente saranno
          inoltre    eseguite    periodiche   visite   di   controllo
          dell'efficienza   dei   collegamenti  telefonici  e  radio,
          nonche'  degli  eventuali  altri  sistemi di segnalazione e
          d'allarme.
              Delle  risultanze  di  ogni  visita  e di ogni verifica
          sara'  redatto  apposito  verbale  che  sara'  trasmesso al
          Servizio dighe.