Art. 41 Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (a), al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversita' da contemperarsi con le esigenze di funzionalita' dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumita' e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (a), salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumita'. 3. Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (b), la concessione e' gratuita. 4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (c), non possono essere oggetto di sdemanializzazione. Riferimenti normativi: (a) Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1904. (b) L'art. 3, comma 4, lettera c) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante "legge quadro sulle aree protette" pubblica nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13 dicembre 1991, n. 292, e' il seguente: "Art. 3 (Comitato per la aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette). - 4. Il Comitato, svolge, in particolare, i seguenti compiti: a - b) (omissis); c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette". (c) La legge 5 gennaio 1994, n. 37, recante: "Norme per la tutela ambientale della aree demaniali, dei fiumi dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 19 gennaio 1994, n. 14.