Art. 41
          Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici
  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di cui al Capo VII del regio
decreto  25 luglio  1904,  n.  523  (a),  al  fine  di  assicurare il
mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia
immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i
solidi   sospesi   e   gli   inquinanti   di   origine   diffusa,  di
stabilizzazione  delle  sponde e di conservazione della biodiversita'
da  contemperarsi  con le esigenze di funzionalita' dell'alveo, entro
un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, le
regioni  disciplinano  gli interventi di trasformazione e di gestione
del  suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri
dalla  sponda  di  fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la
copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela
della   pubblica  incolumita'  e  la  realizzazione  di  impianti  di
smaltimento dei rifiuti.
  2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono  comunque soggetti
all'autorizzazione  prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
(a),  salvo  quanto  previsto per gli interventi a salvaguardia della
pubblica incolumita'.
  3.  Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demaniali
dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere
date  in  concessione  allo scopo di destinarle a riserve naturali, a
parchi  fluviali  o  lacuali  o comunque a interventi di ripristino e
recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese in
aree  naturali  protette  statali  o  regionali  inserite nell'elenco
ufficiale  di  cui  all'articolo  3, comma 4, lettera c), della legge
6 dicembre 1991, n. 394 (b), la concessione e' gratuita.
  4.  Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della
legge  5 gennaio  1994,  n.  37  (c),  non  possono essere oggetto di
sdemanializzazione.
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  regio  decreto  25 luglio 1904, n. 523 recante
          "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
          idrauliche  delle  diverse  categorie"  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1904.
              (b)   L'art.   3,  comma  4,  lettera  c)  della  legge
          6 dicembre  1991,  n.  394 recante "legge quadro sulle aree
          protette"  pubblica nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - del 13 dicembre 1991, n. 292,
          e' il seguente:
              "Art.  3  (Comitato  per  la  aree  naturali protette e
          Consulta  tecnica  per  le aree naturali protette). - 4. Il
          Comitato, svolge, in particolare, i seguenti compiti:
                a - b) (omissis);
                c) approva  l'elenco  ufficiale  delle  aree naturali
          protette".
              (c) La legge 5 gennaio 1994, n. 37, recante: "Norme per
          la  tutela  ambientale  della aree demaniali, dei fiumi dei
          torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche", e' pubblicata
          nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale - del 19 gennaio 1994, n. 14.