Art. 42
      Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico
ed analisi dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica
  1.   Al   fine   di  garantire  l'acquisizione  delle  informazioni
necessarie  alla redazione del piano di tutela, le regioni provvedono
ad  elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le
caratteristiche   del  bacino  idrografico  e  a  valutare  l'impatto
antropico esercitato sul medesimo.
  2.  I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni  di  cui  all'allegato  3  e sono resi operativi entro il
31 dicembre 2000 e sono aggiornati ogni sei anni.
  3.  Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma 1,
le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni
gia'  acquisite,  con  particolare riguardo a quelle preordinate alla
redazione  dei  piani  di  risanamento  delle acque di cui alla legge
10 maggio  1976,  n.  319  (a), nonche' a quelle previste dalla legge
l8 maggio 1989, n. 183 (b).
          Riferimenti normativi:
              (a) La legge 10 maggio 1976, n. 319, recante "Norme per
          la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento"  e' pubblicata
          nella  Gazzetta  UfficiaIe - serie generale - del 29 maggio
          1976, n. 141.
              (b)  La  legge 18 maggio 1989, n. 183, reca: "Norme per
          il  riassetto  organizzativo  e funzionale della difesa del
          suolo".