Art. 43
        Rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici
  1.  Le  regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica
dello  stato  qualitativo  e  quantitativo delle acque superficiali e
sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
  2.  I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni   di  cui  all'allegato  1  e  resi  operativi  entro  il
31 dicembre  2000.  Tali programmi devono essere integrati con quelli
gia'  esistenti  per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti
in conformita' all'allegato 2.
  3.  Al  fine  di  evitare  sovrapposizioni e di garantire il flusso
delle  informazioni  raccolte e la loro compatibilita' con il Sistema
informativo  nazionale dell'ambiente, nell'esercizio delle rispettive
competenze, le regioni possono promuovere accordi di programma con le
strutture  definite ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo
del  31 marzo  1998  n.  112  (a),  con  l'Agenzia  nazionale  per la
protezione   dell'ambiente,   le   agenzie  regionali  e  provinciali
dell'ambiente,  le  province,  le  autorita'  d'ambito, i consorzi di
bonifica  e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono
essere definite altresi' le modalita' di standardizzazione dei dati e
di interscambio delle informazioni.
          Riferimenti normativi:
              a)  Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
              "Art.  92 (Riordino di strutture). - 1. Nell'ambito del
          riordino   di   cui  all'articolo  9,  sono  ricompresi  in
          particolare:
                a) gli  uffici  del  Ministero  dei  lavori  pubblici
          competenti in materie di acque e difesa del suolo;
                b) il  Magistrato  per  il  Po  e l'ufficio del genio
          civile per il Po di Parma;
                c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
                d) il  Magistrato  alle acque di Venezia, definendone
          le  funzioni  in materia di salvaguardia di Venezia e della
          sua laguna.
              2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del
          presente  decreto  legislativo,  si provvede, previa intesa
          con  la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e
          delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo
          nonche'  all'adeguamento  delle procedure di intesa e leale
          cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla legge
          l8 maggio  1989,  n. 183, in conformita' ai principi e agli
          obiettivi nella stessa stabiliti.
              3.  Con  uno  o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli
          articoli  11  e  12  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, si
          provvede  al  riordino del Dipartimento dei servizi tecnici
          nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              4.  Gli  uffici periferici del Dipartimento dei servizi
          tecnici   nazionali   sono   trasferiti   alle  regioni  ed
          incorporati  nelle strutture operative regionali competenti
          in materia".