Art. 44
                     Piani di tutela delle acque
  1.  Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di
settore  del  piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter,
della  legge  l8 maggio  1989,  n.  183,  ed e' articolato secondo le
specifiche indicate nell'allegato 4.
  2.  Entro  il  31 dicembre  2001  le autorita' di bacino di rilievo
nazionale  ed  interregionale,  sentite  le  province  e le autorita'
d'ambito,  definiscono  gli  obiettivi su scala di bacino, cui devono
attenersi  i  piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli
interventi.  Entro  il  31 dicembre  2003,  le  regioni,  sentite  le
province,  previa  adozione  delle  eventuali misure di salvaguardia,
adottano  il  piano  di  tutela  delle  acque  e  lo trasmettono alle
competenti autorita' di bacino.
    3.  Il  piano  di  tutela contiene, oltre agli interventi volti a
garantire  il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui
al  presente  decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e
quantitativa del sistema idrico.
  4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:
    a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
    b) l'individuazione  degli obiettivi di qualita' ambientale e per
specifica destinazione;
    c) l'elenco  dei  corpi  idrici  a specifica destinazione e delle
aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e
di risanamento;
    d) le  misure  di  tutela  qualitative  e  quantitative  tra loro
integrate e coordinate per bacino idrografico;
    e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle
relative priorita';
    f) il  programma  di  verifica  dell'efficacia  degli  interventi
previsti;
    g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.
  5. Entro novanta giomi dalla trasmissione del piano di cui al comma
2  le  autorita'  di  bacino nazionali o interregionali verificano la
conformita'  del  piano  agli  obiettivi e alle priorita' del comma 2
esprimendo  parere  vincolante. Il piano di tutela e' approvato dalle
regioni  entro  i  successivi  sei  mesi  e  comunque  non  oltre  il
31 dicembre 2004.
  6.  Per  i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei
mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.