Art. 45
                          Criteri generali
  1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
  2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui
origina  lo  scarico.  Ove  tra  piu'  stabilimenti sia costituito un
consorzio  per  l'effettuazione  in  comune dello scarico delle acque
reflue  provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione
e'  rilasciata  in  capo  al  consorzio  medesimo,  ferme restando le
responsabilita'  dei  singoli  consorziati e del gestore del relativo
impianto  di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del
presente   decreto.  Si  applica  l'articolo 62,  comma  11,  secondo
periodo, del presente decreto.
  3.   Il  regime  autorizzatorio  degli  scarichi  di  acque  reflue
domestiche  e  di  reti  fognarie,  servite  o  meno  da  impianti di
depurazione  delle  acque  reflue  urbane,  e' definito dalle regioni
nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 28, commi 1 e 2.
  4.  In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in
reti  fognarie  sono  sempre  ammessi nell'osservanza dei regolamenti
fissati dal gestore del servizio idrico integrato.
  5.  Le  regioni  disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria
agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il
tempo necessario al loro avvio.
  6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione
e'  presentata  alla  provincia  ovvero al comune se lo scarico e' in
pubblica  fognatura.  L'autorita'  competente  provvede entro novanta
giorni dalla recezione della domanda.
  7.  Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372  (a),  l'autorizzazione  e' valida per i quattro anni dal momento
del  rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il
rinnovo.   Lo  scarico  puo'  essere  provvisoriamente  mantenuto  in
funzione  nel  rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente
autorizzazione,  fino  all'adozione  di un nuovo provvedimento, se la
domanda  di  rinnovo  e'  stata  tempestivamente  presentata. Per gli
scarichi  contenenti  sostanze  pericolose di cui all'articolo 34, il
rinnovo  deve  essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei
mesi  dalla  data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo
scarico dovra' cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui
al  comma  3  puo'  prevedere per specifiche tipologie di scarichi di
acque  reflue  domestiche,  ove  soggetti ad autorizzazione, forme di
rinnovo tacito della medesima.
  8.  Per  gli  scarichi  in un corso d'acqua che ha portata naturale
nulla  per  oltre  centoventi  giorni  ovvero  in un corpo idrico non
significativo,  l'autorizzazione  tiene  conto del periodo di portata
nulla  e  della capacita' di diluizione del corpo idrico e stabilisce
prescrizioni   e   limiti   al   fine   di   garantire  le  capacita'
autodepurative   del   corpo   ricettore  e  la  difesa  delle  acque
sotterranee.
  9.  In  relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla
sua   localizzazione   e   alle   condizioni   locali   dell'ambiente
interessato,  l'autorizzazione  contiene  le  ulteriori  prescrizioni
tecniche  volte  a  garantire  che  gli  scarichi,  ivi  comprese  le
operazioni  ad  esso  funzionalmente  connesse,  siano  effettuati in
conformita'   alle   disposizioni   del   presente  decreto  e  senza
pregiudizio  per  il  corpo  ricettore,  per  la  salute  pubblica  e
l'ambiente.
  10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti,
i  controlli  e  i  sopralluoghi  necessari  per  l'istruttoria delle
domande  d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico
del   richiedente.   L'autorita'   competente   determina,   in   via
provvisoria,  la  somma  che  il  richiedente  e' tenuto a versare, a
titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda.
L'autorita'   stessa,   completata   l'istruttoria,   provvede   alla
liquidazione definitiva delle spese sostenute.
  11.  Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attivita'
sia  trasferita  in  altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa
destinazione,  ad  ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno
scarico  avente  caratteristiche qualitativamente o quantitativamente
diverse  da  quelle  dello scarico preesistente deve essere richiesta
una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in
cui  lo  scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative
diverse,  deve essere data comunicazione all'Autorita' competente, la
quale  verificata  la  compatibilita'  dello  scarico  con  il  corpo
ricettore,   puo'   adottare   i   provvedimenti  che  si  rendessero
eventualmente necessari.
          Riferimenti normativi:
              (a) Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca:
              "Attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla
          prevenzione e riduzione integrate dell'inquadramento".