Art. 48 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue 1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (a), e successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta cio' risulti appropriato. 2. E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre. 3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi e' autorizzato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (b), e deve comunque cessare entro il 2003. Fino a tale data le quantita' totali di materie tossiche, persistenti ovvero bioaccumulabili, devono essere progressivamente ridotte. In ogni caso le modalita' di smaltimento devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente. Riferimenti normativi: (a) Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 15 febbraio 1992, n. 38. (b) Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: 2. Sono inoltre di competenza dello Stato: a) - p) (omissis). p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.