Art. 48
         Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
  1.  Ferma  restando  la  disciplina  di  cui al decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  99  (a),  e  successive  modifiche,  i  fanghi
derivanti  dal  trattamento  delle  acque reflue sono sottoposti alla
disciplina  dei  rifiuti.  I  fanghi  devono essere riutilizzati ogni
qualvolta cio' risulti appropriato.
  2.  E'  comunque  vietato  lo  smaltimento  dei  fanghi nelle acque
superficiali dolci e salmastre.
  3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione
da   nave,   scarico   attraverso  condotte  ovvero  altri  mezzi  e'
autorizzato  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  2,  lettera p-bis) del
decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22  (b), e deve comunque
cessare  entro  il  2003.  Fino  a  tale  data le quantita' totali di
materie  tossiche,  persistenti ovvero bioaccumulabili, devono essere
progressivamente  ridotte.  In  ogni caso le modalita' di smaltimento
devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente.
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 99,
          recante  "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente
          la  protezione  dell'ambiente  in  particolare  del  suolo,
          nell'utilizzazione    dei    fanghi   di   depurazione   in
          agricoltura",  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 15 febbraio 1992,
          n. 38.
              (b)  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 18, comma 2,
          lettera  p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22:
              2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
                a) - p) (omissis).
              p-bis)  l'autorizzazione  allo  smaltimento  di rifiuti
          nelle   acque   marine  in  conformita'  alle  disposizioni
          stabilite  dalle  norme  comunitarie  e  dalle  convenzioni
          internazionali  vigenti  in materia; tale autorizzazione e'
          rilasciata  dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro
          delle   politiche   agricole,  su  proposta  dell'autorita'
          marittima  nella  cui  zona di competenza si trova il porto
          piu'  vicino  al  luogo  dove  deve  essere  effettuato  lo
          smaltimento  ovvero  si trova il porto da cui parte la nave
          con il carico di rifiuti da smaltire.