Art. 49
                    Soggetti tenuti ai controllo
  1.  L'autorita'  competente  effettua  il  controllo degli scarichi
sulla  base  di  un  programma  che  assicuri  un periodico, diffuso,
effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.
  2.  Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in
pubblica  fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge
5  gennaio  1994,  n.  36  (a),  organizza  un  adeguato  servizio di
controllo   secondo   le  modalita'  previste  nella  convenzione  di
gestione.
          Riferimenti normativi:
              (a) Si riporta il testo dell'art. 26 della citata legge
          15 gennaio 1994, n. 36:
              "Art.  26 (Controlli). - 1. Per assicurare la fornitura
          di  acqua  di  buona  qualita'  e  per  il  controllo degli
          scarichi  nei  corpi ricettori, ciascun gestore di servizio
          idrico  si  dota  di  un  adeguato  servizio  di  controllo
          territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli
          di qualita' delle acque alla presa, nelle reti di adduzione
          e  di  distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori,
          ovvero  stipula  apposita  convenzione  con  altri soggetti
          gestori  di  servizi  idrici.  Restano  ferme le competenze
          amministrative  e  le  funzioni di controllo sulla qualita'
          delle  acque  e  sugli  scarichi nei corpi idrici stabilite
          dalla  normativa  vigente  e quelle degli organismi tecnici
          preposti a tali funzioni.
              2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di
          acqua  da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti
          a  denunciare  al  soggetto  gestore del servizio idrico il
          quantitativo  prelevato  nei termini e secondo le modalita'
          previste   dalla   normativa  per  la  tutela  delle  acque
          dall'inquinamento.
              3.  Le  sanzioni  previste dall'art. 21 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988, n. 236, si
          applicano  al  responsabile  della gestione dell'acquedotto
          soltanto  nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito
          delle  analisi,  egli non abbia tempestivamente adottato le
          misure  idonee  ad  adeguare  la  qualita'  dell'acqua  o a
          prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea".