Art. 5.
Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale
  1.  Entro  il  30 aprile 2003, sulla base dei dati gia' acquisiti e
dei  risultati  del  primo  rilevamento  effettuato  ai  sensi  degli
articoli  42  e  43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico
significativo,  o parte di esso, la classe di qualita' corrispondente
ad una di quelle indicate nell'allegato 1.
  2.  In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni
stabiliscono  e  adottano le misure necessarie al raggiungimento o al
mantenimento   degli   obiettivi   di   qualita'  ambientale  di  cui
all'articolo  4,  comma  4, lettere a) e b), tenendo conto del carico
massimo   ammissibile   ove  fissato  sulla  base  delle  indicazioni
dell'autorita'  di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i
corpi  idrici  sovraregionali,  assicurando  in ogni caso per tutti i
corpi  idrici  l'adozione  di  misure  atte  ad impedire un ulteriore
degrado.
  3.   Al   fine   di   assicurare  entro  il  31 dicembre  2016,  il
raggiungimento  dell'obiettivo  di qualita' ambientale corrispondente
allo  stato  "buono",  entro  il  31 dicembre 2008, ogni corpo idrico
superficiale  classificato  o tratto di esso deve conseguire almeno i
requisiti dello stato "sufficiente" di cui all'allegato 1.
  4.  Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi, per
i  corpi  idrici  che presentano condizioni tali da non consentire il
raggiungimento dello stato "buono" entro il 31 dicembre 2016.
  5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualita'
ambientale  meno  rigorosi  per  taluni corpi idrici, qualora ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
    a) il  corpo  idrico ha subito gravi ripercussioni in conseguenza
dell'attivita'   umana   che  rendono  manifestamente  impossibile  o
economicamente  insostenibile  un  significativo  miglioramento dello
stato qualitativo;
    b) il  raggiungimento  dell'obiettivo di qualita' previsto non e'
perseguibile  a  causa  della natura litologica ovvero geomorfologica
del bacino di appartenenza;
    c) l'esistenza  di  circostanze  impreviste  o eccezionali, quali
alluvioni e siccita'.
  6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione
di  obiettivi  meno  rigorosi  e'  consentita  purche' i medesimi non
comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e,
fatto  salvo  il  caso  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  non sia
pregiudicato  il  raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente
decreto  in  altri  corpi  idrici  all'interno  dello  stesso  bacino
idrografico.
  7.  Nei  casi  previsti  dai  commi 4 e 5, i piani di tutela devono
comprendere  le  misure  volte  alla  tutela  del  corpo  idrico, ivi
compresi  i  provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina
degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi,
nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.