Art. 52
           Controllo degli scarichi di sostanze pericolose
  1.  Per  gli  scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5
dell'allegato     5    l'autorita'    competente    nel    rilasciare
l'autorizzazione   puo'   prescrivere,   a   carico   del   titolare,
l'installazione  di  strumenti di controllo in automatico, nonche' le
modalita'  di  gestione  degli stessi e di conservazione dei relativi
risultati,   che   devono   rimanere  a  disposizione  dell'autorita'
competente  al  controllo  per  un  periodo) non inferiore a tre anni
dalla data di effettuazione dei singoli controlli.