Art. 54
                       Sanzioni amministrative
  1.    Chiunque,    salvo    che   il   fatto   costituisca   reato,
nell'effettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione
fissati  nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori
limite  stabiliti  dalle  regioni  a norma dell'articolo 28, comma 2,
ovvero quelli fissati dall'autorita' competente a norma dell'articolo
33,  comma  1, o dell'articolo 34, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa  da  lire  cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se
l'inosservanza  dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle
aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano
di  cui  all'articolo  21  ovvero  in  corpi  idrici posti nelle aree
protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (a), si applica la
sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni.
  2.  Chiunque  apre  o  comunque  effettua  scarichi di acque reflue
domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di
depurazione,  senza  l'autorizzazione  di cui all'articolo 45, ovvero
continui   ad   effettuare   o  mantenere  detti  scarichi  dopo  che
l'autorizzazione  sia  stata  sospesa  o  revocata,  e' punito con la
sanzione  amministrativa  da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Nell'ipotesi  di  scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso
abitativo la sanzione e' da uno a cinque milioni.
  3.  Chiunque,  salvo  che  il fatto costituisca reato e al di fuori
delle  ipotesi  di  cui  al  comma 1, effettua o mantiene uno scarico
senza   osservare  le  prescrizioni  indicate  nel  provvedimento  di
autorizzazione  ovvero fissate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, e'
punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni
a lire venticinque milioni.
  4.  Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi effettuando al
momento  all'entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque
reflue esistenti, non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo
62, comma 12.
  5. (Soppresso).
  6.  Chiunque,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  effettua
l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 35, comma 1,
lettere  a)  e  b),  ovvero svolge l'attivita' di posa in mare cui al
comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire due milioni a lire venti
milioni.
  7.  Salvo  che  il fatto non costituisca reato, fino all'emanazione
della  disciplina regionale di cui all'articolo 38, comma 2, chiunque
non  osserva  le  disposizioni  di  cui all'articolo 62, comma 10, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire dieci milioni.
  8.  Chiunque,  salvo  che il fatto costituisca reato non osserva il
divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 48, comma 2,
e'  punito  con  la  sanzione  ammmistrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a lire cento milioni.
  9. (Soppresso).
  10.  Salva  che  il  fatto  non costituisca reato, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento
milioni, chiunque:
    a) nell'effettuazione  delle  operazioni  di svaso sghiaiamento o
sfangamento  delle  dighe,  supera  i  limiti  o non osserva le altre
prescrizioni   contenute   nello   specifico   progetto  di  gestione
dell'impianto di cui all'articolo 40, commi 2 e 3;
    b) effettua  le  medesime  operazioni prima dell'approvazione del
progetto di gestione;
  10-bis.  Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione
e  la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e
dei  volumi  ovvero  l'obbligo  di  trasmissione  dei risultati delle
misurazioni  di  cui  al  comma  3  dell'articolo 22 e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire due milioni a lire dieci
milioni.  Nei  casi di particolare tenuita' la sanzione e' ridotta ad
un quinto.
  10-ter.  Chiunque  non  ottempera  alla  disciplina  dettata  dalle
regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), e' punito con
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire due milioni a lire
venticinque milioni".
          Riferimenti normativi:
              (a)  La  legge  6  dicembre  1991, n. 394, reca: "Legge
          quadro sulle aree protette".