Art. 54 Sanzioni amministrative 1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall'autorita' competente a norma dell'articolo 33, comma 1, o dell'articolo 34, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (a), si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni. 2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 45, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione e' da uno a cinque milioni. 3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione ovvero fissate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni. 4. Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi effettuando al momento all'entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue esistenti, non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 12. 5. (Soppresso). 6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolge l'attivita' di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. 7. Salvo che il fatto non costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 38, comma 2, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 10, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. 8. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato non osserva il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 48, comma 2, e' punito con la sanzione ammmistrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. 9. (Soppresso). 10. Salva che il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni, chiunque: a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso sghiaiamento o sfangamento delle dighe, supera i limiti o non osserva le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 40, commi 2 e 3; b) effettua le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione; 10-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Nei casi di particolare tenuita' la sanzione e' ridotta ad un quinto. 10-ter. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni". Riferimenti normativi: (a) La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca: "Legge quadro sulle aree protette".