Art. 55 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (a) 1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 21 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. 2. Il comma 3 dell'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (b), e' sostituito dal seguente: "3. L'inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di cui all'art. 18 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. 3. Il comma 4 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (b), e' cosi' modificato: "4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. Riferimenti normativi: (a) Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. (b) Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; come modificato dal decreto legislativo n. 258 del 18 agosto 2000: "Art. 21 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I e' punito con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre anni. 2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque hanno conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale. 3 L'inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di cui all'art. 18 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. 4. I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni".