Art. 55
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
                     24 maggio 1988, n. 236 (a)
  1.  L'inosservanza  delle  disposizioni  relative  alle attivita' e
destinazioni  vietate  nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo
21  e'  punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire dieci milioni.
  2.  Il  comma  3 dell'articolo 21, del decreto del Presidente della
Repubblica  24 maggio  1988,  n. 236 (b), e' sostituito dal seguente:
"3.  L'inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di cui
all'art.  18  e'  punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire un milione a lire dieci milioni.
  3.  Il  comma  4  dell'art.  21  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  24 maggio  1988,  n.  236 (b), e' cosi' modificato: "4. I
contravventori  alle  disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti
con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
sei milioni.
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24
          maggio  1988, n. 236; reca: "Attuazione della direttiva CEE
          n. 80/778, concernente la qualita' delle acque destinate al
          consumo  umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
          1987, n. 183.
              (b)  Si  riporta  il testo dell'art. 21 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 maggio 1988, n. 236; come
          modificato  dal  decreto  legislativo  n. 258 del 18 agosto
          2000:
              "Art.   21   (Sanzioni).   -  1.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca  piu' grave reato, chiunque in violazione delle
          disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano
          acque  che  non presentano i requisiti di qualita' previsti
          dall'allegato   I   e'   punito   con   l'ammenda  da  lire
          duecentocinquantamila  a  lire  duemilioni  o con l'arresto
          fino a tre anni.
              2.  La  stessa pena si applica a chi utilizza acque che
          non   presentano   i   requisiti   di   qualita'   previsti
          dall'allegato    I    in   imprese   alimentari,   mediante
          incorporazione   o   contatto   per  la  fabbricazione,  il
          trattamento,  la conservazione, l'immissione sul mercato di
          prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque
          hanno conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare
          finale.
              3   L'inosservanza  delle  disposizioni  dei  piani  di
          intervento  di  cui  all'art.  18 e' punita con la sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da lire un milione a lire dieci
          milioni.
              4.  I  contravventori alle disposizioni di cui all'art.
          15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
          lire un milione a lire sei milioni".