Art. 56
                     Competenza e giurisdizione
  1.   In  materia  di  accertamento  degli  illeciti  amministrativi
all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie provvede,
salvo  diversa  disposizione delle regioni o delle province autonome,
la  regione  o  la  provincia  autonoma  nel  cui territorio e' stata
commessa   la   violazione,   a  eccezione  delle  sanzioni  previste
dall'articolo  54, commi 8 e 9, per le quali e' competente il comune,
salve  le  attribuzioni  affidate  dalla  legge  ad  altre  pubbliche
autorita'.
  1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (a), alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti
in   violazione   delle  norme  in  materia  di  tutela  delle  acque
dall'inquinamento  e  del relativo danno ambientale concorre il Corpo
forestale  dello Stato, in qualita' di forza di polizia specializzata
in materia di danno ambientale.
  2.   Avverso   le   ordinanze-ingiunzione  relative  alle  sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma 1  e'  esperibile  il  giudizio di
opposizione  di  cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (b).
  3.  Per  i  procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore del
presente  decreto  l'autorita'  giudiziaria,  se non deve pronunziare
decreto  di  archiviazione  o sentenza di proscioglimento, dispone la
trasmissione  degli  atti  agli  enti  indicati  al  comma  1 ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
  4.  Alle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto  non  si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (c).
          Riferimenti normativi:
              (a)  L'argomento del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112, e' riportato nella nota a) dell'art. 3.
              (b)  Si  riporta  il  testo dell'art. 23 della legge 24
          novembre 1981, n. 689:
              "Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il
          ricorso  e'  proposto  oltre  il termine previsto dal primo
          comma  dell'art.  22,  ne  dichiara  l'inammissibilita' con
          ordinanza ricorribile per cassazione.
              Se  il  ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice
          fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
          al  ricorso,  ordinando  all'autorita'  che  ha  emesso  il
          provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
          giorni  prima della udienza fissata, copia del rapporto con
          gli    atti   relativi   all'accertamento,   nonche'   alla
          contestazione  o notificazione della violazione. Il ricorso
          ed  il  decreto  sono notificati, a cura della cancelleria,
          all'opponente  o,  nel  caso  sia  stato  indicato,  al suo
          procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
              Tra  il  giorno  della  notificazione  e  l'udienza  di
          comparizione   devono   intercorrere   i  termini  previsti
          dall'art. 163-bis del codice di procedura civile.
              L'opponente  e  l'autorita'  che  ha emesso l'ordinanza
          possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
          emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di  funzionari
          appositamente delegati.
              Se  alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore
          non   si   presentano   senza   addurre   alcun   legittimo
          impedimento,  il  giudice,  con  ordinanza  ricorribile per
          cassazione,  convalida  il provvedimento opposto, ponendo a
          carico    dell'opponente    anche   le   spese   successive
          all'opposizione.
              Nel  corso  del  giudizio  il  giudice  dispone,  anche
          d'ufficio,  i  mezzi  di prova che ritiene necessari e puo'
          disporre   la   citazione   di  testimoni  anche  senza  la
          formulazione di capitoli.
              Appena  terminata  l'istruttoria  il  giudice invita le
          parti  a  precisare  le  conclusioni  ed  a procedere nella
          stessa  udienza  alla discussione della causa, pronunciando
          subito  dopo  la sentenza mediante lettura del dispositivo.
          Tuttavia,   dopo  la  precisazione  delle  conclusioni,  il
          giudice,  se  necessario, concede alle parti un termine non
          superiore  a dieci giorni per il deposito di note difensive
          e  rinvia  la  causa  all'udienza immediatamente successiva
          alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
          della sentenza.
              Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al
          dispositivo,  la  motivazione della sentenza, che e' subito
          dopo depositata in cancelleria.
              A  tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
          provvede d'ufficio.
              Gli  atti  del  processo  e la decisione sono esenti da
          ogni tassa e imposta.
              Con    la    sentenza   il   giudice   puo'   rigettare
          l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
          procedimento  o accoglierla, annullando in tutto o in parte
          l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita'
          della  sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti
          al  giudice  di  pace  non  si  applica l'art. 113, secondo
          comma, del codice di procedura civile.
              Il  giudice  accoglie  l'opposizione quando non vi sono
          prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
              La  sentenza  e'  inappellabile  ma  e' ricorribile per
          cassazione".
              (c)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  della legge
          24 novembre 1981, n. 689:
              "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
          estremi della violazione).
              Nei  casi  di  violazione  (del testo unico delle norme
          sulla  circolazione  stradale e) dei regolamenti comunali e
          provinciali   continuano  ad  applicarsi,  (rispettivamente
          l'art.  138  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
          Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
          modifiche  apportate  dall'art.  11 della legge 14 febbraio
          1974,  n.  62,  e)  l'art.  107 del testo unico delle leggi
          comunali  e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
          1934, n. 383.
              Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei
          casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.