Art. 59
                           Sanzioni penali
  1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue
industriali,  senza  autorizzazione,  ovvero continua ad effettuare o
mantenere  detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa
o  revocata,  e'  punito  con  l'arresto da due mesi a due anni o con
l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni.
  2.   Alla  stessa  pena  stabilita  al  comma  1,  soggiace  chi  -
effettuando  al  momento  di  entrata  in vigore del presente decreto
scarichi  di  acque  reflue  industriali  autorizzati  in  base  alla
normativa  previgente  -  non  ottempera  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 62, comma 12.
  3.  Quando  le  condotte  descritte  ai  commi 1 e 2 riguardano gli
scarichi   di   acque   reflue  industriali  contenenti  le  sostanze
pericolose  comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle  tabelle 5 e 3A dell'allegato 5, la pena e' dell'arresto da tre
mesi a tre anni.
  4.  Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua
uno  scarico  di  acque  reflue  industriali  contenenti  le sostanze
pericolose  comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle   tabelle   5   e  3/A  dell'allegato  5,  senza  osservare  le
prescrizioni   dell'autorizzazione,   ovvero  le  altre  prescrizioni
dell'autorita'  competente  a  norma  degli articoli 33, comma 1 e 34
comma 3 e' punito con l'arresto fino a due anni.
  4-bisChiunque  viola  le prescrizioni concernenti l'installazione e
la  gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione
dei  risultati  degli  stessi di cui all'articolo 52 e' punito con la
pena di cui al precedente comma 4.
  5.  Chiunque,  nell'effettuazione  di  uno  scarico di acque reflue
industriali,  supera  i  valori limite fissati nella tabella 3 o, nel
caso  di  scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i
limiti  piu'  restrittivi  fissati  dalle  regioni  o  delle province
autonome o dall'autorita' competente a norma degli articoli 33, comma
1,  in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato
5,  e'  punito con l'arresto fino a due anni, e con l'ammenda da lire
cinque  milioni  a  lire  cinquanta milioni. Se sono superati anche i
valori  limite  fissati  per  le  sostanze contenute nella tabella 3A
dell'allegato  5,  si  applica  l'arresto  da  sei  mesi a tre anni e
l'ammenda a lire dieci milioni a lire duecento milioni.
  6.  Le  sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore
di   impianti   di   trattamento   delle   acque  reflue  urbane  che
nell'effettuazione  dello  scarico  supera  i  valori-limite previsti
dallo stesso comma.
  6-bis.  Al  gestore del servizio idrico integrato che non ottempera
all'obbligo  di  comunicazione di cui all'articolo 36, comma 3, o non
osserva  le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 36, comma 5,
si  applica  la  pena  di  cui  all'articolo 51, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (a).
  6-ter.  Il  titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli
insediamenti  da  parte del soggetto incaricato del controllo ai fini
di  cui  all'articolo  28,  commi  3  e  4,  salvo  che  il fatto non
costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino
a  due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti
incaricati  del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge
n.  689  del  1981  (b) degli articoli 55 (c) e 354 (a) del codice di
procedura penale.
  6-quater.  Chiunque  non  ottempera  alla  disciplina dettata dalle
regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 2, e' punito con le sanzioni
di cui all'articolo 59, comma 1.
  7.  Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorita'
competente  ai  sensi dell'articolo 10, comma 5, ovvero dell'articolo
12, comma 2, e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire venti
milioni.
  8.  Chiunque  non  osservi  i  divieti  di  scarico  previsti dagli
articoli 29 e 30 e' punito con l'arresto sino a tre anni.
  9.  Chiunque  non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma
dell'articolo   15,   commi   2   e   3,  dirette  ad  assicurare  il
raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi di qualita' delle
acque  designate  ai  sensi dell'articolo 14, ovvero non ottempera ai
provvedimenti    adottati    dall'autorita'   competente   ai   sensi
dell'articolo  14, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o
con l'ammenda da lire sette milioni a lire settanta milioni.
  10.  Nei  casi  previsti  dal  comma 9, il Ministro della sanita' e
dell'ambiente, nonche' la regione e la provincia autonoma competente,
ai   quali  sono  inviati  copia  delle  notizie  di  reato,  possono
indipendentemente  dall'esito del giudizio penale, disporre, ciascuno
per   quanto   di   competenza,   la  sospensione  in  via  cautelare
dell'attivita'  di  molluschicoltura  e,  a  seguito  di  sentenza di
condanna  o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
di  procedura  penale (e) definitive, valutata la gravita' dei fatti,
disporre la chiusura degli impianti.
  11.  Si  applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni
se  lo  scarico  nelle  acque del mare da parte di navi od aeromobili
contiene  sostanze  o  materiali  per  i  quali e' imposto il divieto
assoluto  di  sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle
convenzioni   internazionali   vigenti   in   materia   e  ratificate
dall'Italia,  salvo  che  siano  in  quantita'  tali  da  essere resi
rapidamente  innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si
verificano  naturalmente  in  mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso
l'obbligo  della  preventiva  autorizzazione  da parte dell'autorita'
competente.
  11-bis.  La sanzione di cui al comma 11 si applica anche a chiunque
effettua, in violazione dell'articolo 48, comma 3, lo smaltimento dei
fanghi  nelle  acque  marine  mediante  immersione  da  nave, scarico
attraverso   condotte   ovvero   altri   mezzi  o  comunque  effettua
l'attivita' di smaltimento di rifiuti nelle acque marine senza essere
munito  dell'autorizzazione  di cui all'articolo 18, comma 2, lettera
p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (f).
  11-ter.  Chiunque  effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti
di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonche'
delle  acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agroalimentari  di  cui  all'articolo 38 al di fuori dei casi e delle
procedure  ivi  previste ovvero non ottemperi al divieto o all'ordine
di  sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo e'
punito  con  l'ammenda  da lire due milioni a lire quindici milioni o
con  l'arresto  fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque
effettua  l'utilizzazione  agronomica  al  di  fuori dei casi e delle
procedure di cui alla normativa vigente.
          Riferimenti normativi:
              (a)  Si  riporta  il  testo  dell'art. 51, comma 1, del
          decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
              "1.   Chiunque  effettua  una  attivita'  di  raccolta,
          trasporto,     recupero,    smaltimento,    commercio    ed
          intermediazione  di  rifiuti  in  mancanza della prescritta
          autorizzazione,  iscrizione  o  comunicazione  di  cui agli
          articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e' punito:
                a) con  la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o
          con  l'ammenda  da  lire  cinque  milioni  a lire cinquanta
          milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
                b) con  la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
          con  l'ammenda  da  lire  cinque  milioni  a lire cinquanta
          milioni se si tratta di rifiuti pericolosi".
              (b) Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 689
          del 1981:
              "Art.  13  (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
          al  controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento  delle  violazioni di rispettiva competenza,
          assumere  informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica.
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose    che    possono    formare   oggetto   di   confisca
          amministrativa,  nei  modi e con i limiti con cui il codice
          di  procedura  penale  consente  il  sequestro alla polizia
          giudiziaria.
              E'  sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
          del  natante  posto  in  circolazione  senza essere coperto
          dall'assicurazione  obbligatoria  e  del  veicolo  posto in
          circolazione  senza  che per lo stesso sia stato rilasciato
          il documento di circolazione.
              All'accertamento   delle   violazioni   punite  con  la
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di
          denaro  possono  procedere anche gli ufficiali e gli agenti
          di  polizia  giudiziaria,  i  quali, oltre che esercitare i
          poteri  indicati  nei  precedenti commi, possono procedere,
          quando  non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
          di  prova,  a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
          dimora,  previa  autorizzazione  motivata  del  pretore del
          luogo   ove   le   perquisizioni   stesse  dovranno  essere
          effettuate.  Si  applicano  le disposizioni del primo comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale.
              E'  fatto  salvo  l'esercizio degli specifici poteri di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti".
              (c)  Si  riporta  il  testo  dell'art. 55 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La
          polizia  giudiziaria  deve,  anche  di  propria iniziativa,
          prendere  notizia dei reati, impedire che vengano portati a
          conseguenze  ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli
          atti   necessari   per  assicurare  le  fonti  di  prova  e
          raccogliere  quant'altro  possa  servire per l'applicazione
          della legge penale.
              2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata
          dall'autorita' giudiziaria.
              3.  Le  funzioni  indicate  nei commi 1 e 2 sono svolte
          dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria".
              (d) Si  riporta  il  testo  dell'art. 354 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose
          e  sulle  persone.  Sequestro).  -  1.  Gli ufficiali e gli
          agenti  di  polizia  giudiziaria  curano che le tracce e le
          cose  pertinenti  al  reato siano conservate e che lo stato
          dei luoghi e delle cose non venga mutato [c.p.p. 348] prima
          dell'intervento del pubblico ministero.
              2.  Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi
          indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque
          si modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire
          tempestivamente,   gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria
          compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei
          luoghi  e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del
          reato e le cose a questo pertinenti [c.p.p. 253].
              3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli
          ufficiali  di  polizia  giudiziaria  compiono  i  necessari
          accertamenti   e   rilievi   sulle  persone  diversi  dalla
          ispezione personale [c.p.p. 245]".
              (e) Il  testo  dell'art.  444  del  codice di procedura
          penale e' riportato nella nota (c) all'art. 58.
              (f) Il  testo  dell'art. 18, comma 2, lettera p-bis del
          decreto  legislativo  5  febbraio  1997, n. 22 e' riportato
          nella nota (b) dell'art. 48.