Art. 6.
          Obiettivo di qualita' per specifica destinazione
  1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
    a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
    b) le acque destinate alla balneazione;
    c) le  acque  dolci che richiedono protezione e miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
    d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, commi 4 e 5, per
le  acque  indicate  al  comma  1,  e'  perseguito,  per ciascun uso,
l'obiettivo   di   qualita'   per  specifica  destinazione  stabilito
nell'allegato 2, fatta eccezione per le acque di balneazione.
  3.  Le  regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente
idrico,  stabiliscono  programmi,  che  vengono recepiti nel piano di
tutela,  per  mantenere,  ovvero adeguare, la qualita' delle acque di
cui al comma 1, all'obiettivo di qualita' per specifica destinazione.
Relativamente  alle acque di cui al comma 2, le regioni predispongono
apposito elenco che provvedono ad aggiornare periodicamente.