Art. 60 Obblighi del condannato 1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nel presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (a) il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino di cui all'art. 58. Riferimenti normativi: (a) Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale e' riportato nella nota (c) all'art. 58.