Art. 60
                       Obblighi del condannato
  1.  Con  la  sentenza di condanna per i reati previsti nel presente
decreto,  o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice
di  procedura  penale (a) il beneficio della sospensione condizionale
della  pena  puo'  essere  subordinato  al  risarcimento  del danno e
all'esecuzione  degli  interventi  di  messa in sicurezza, bonifica e
ripristino di cui all'art. 58.
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  testo  dell'art.  444  del codice di procedura
          penale e' riportato nella nota (c) all'art. 58.