Art. 62
                     Norme transitorie e finali
  1.  Il  presente  decreto  contiene  le  norme di recepimento delle
seguenti direttive comunitarie:
    a) direttiva   75/440/CEE  relativa  alla  qualita'  delle  acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
    b) direttiva  76/464/CEE  concernente l'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
    c) direttiva  78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque dolci
che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci;
    d) direttiva  79/869/CEE  relativa  ai  metodi  di  misura,  alla
frequenza  dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile;
    e) direttiva  79/923/CEE  relativa ai requisiti di qualita' delle
acque destinate alla molluschicoltura;
    f) direttiva  80/68/CEE  relativa  alla  protezione  delle  acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
    g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita'  per  gli  scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini;
    h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di cadmio;
    i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita'  per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi
da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
    l)  direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di
qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano;
    m) direttiva  88/347/CEE  relativa alla modifica dell'allegato II
della   direttiva  86/280/CEE  concernente  i  valori  limite  e  gli
obiettivi  di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose
che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE;
    n) direttiva  90/415/CEE  relativa  alla modifica della direttiva
86/280/CEE  concernente  i  valori limite e gli obiettivi di qualita'
per   gli   scarichi  di  talune  sostanze  pericolose  che  figurano
nell'elenco 1 della direttiva 76/464/CEE;
    o) direttiva  91/271/CEE  concernente  il trattamento delle acque
reflue urbane;
    p) direttiva  91/676/CEE  relativa alla protezione delle acque da
inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
    q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE
per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I.
  2.  Le previsioni del presente decreto possono essere derogate solo
temporaneamente  e in caso di comprovate circostanze eccezionali, per
motivi di sicurezza idraulica volti ad assicurare l'incolumita' delle
popolazioni.
  3.  Le  regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i
tempi  di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate
ai   sensi   dell'art.  28,  comma 2,  contenute  nella  legislazione
regionale attuativa del presente decreto e nei piani di tutela di cui
all'art. 44, comma 3.
  4.  Resta  fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge 24 aprile
1998,  n.  128  e  relativi  decreti  legislativi di attuazione della
direttiva 96/1992/CE.
  5. (Soppresso)
  6. (Soppresso).
  7.  Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto,
continuano  ad  applicarsi le norme tecniche di cui alla delibera del
Comitato  interministeriale  per la tutela delle acque del 4 febbraio
1977   e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977.
  8.  Le  norme  regolamentari  e  tecniche  emanate  ai  sensi delle
disposizioni   abrogate   con   l'art.  63  restano  in  vigore,  ove
compatibili  con gli allegati al presente decreto e fino all'adozione
di specifiche normative in materia.
  9.  Le  aziende agricole esistenti tenute al rispetto del codice di
buona  pratica  agricola  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  5, devono
provvedere  all'adeguamento  delle  proprie  strutture entro due anni
dalla  data  di  designazione  delle  zone  vulnerabili da nitrati di
origine agricola.
  10.  Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'art.
38,  le attivita' di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo
le  disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  11.  Fatte  salve  le disposizioni specifiche previste dal presente
decreto,  i  titolari  degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla
nuova  disciplina  entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto.  Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi
per   i   quali  l'obbligo  di  autorizzazione  preventiva  e'  stato
introdotto  dalla  presente  normativa.  I  titolari  degli  scarichi
esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in
conformita'  alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione
e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma
7 dell'art. 45.
  12.  Coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue, sono
obbligati,  fino  al  momento  nel quale devono osservare i limiti di
accettabilita'  stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure
necessarie  ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
Essi  sono comunque tenuti ad osservare le norme, le prescrizioni e i
valori-limite  stabiliti,  secondo  i casi, dalle normative regionali
ovvero  dall'autorita'  competente ai sensi dell'art. 33 vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto compatibili
con  le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze
temporali  del  presente  decreto  e, in particolare, con quanto gia'
previsto dalla normativa previgente. Sono fatte salve in ogni caso le
disposizioni piu' favorevoli introdotte dal presente decreto.
  13.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono  derivare
maggiori  oneri  o  minori entrate a carico del bilancio dello Stato,
fatto salvo quanto previsto dal comma 14.
  14.  Le  regioni,  le  provincie  autonome  e  gli  enti  attuatori
provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto anche sulla
base  di  risorse  finanziarie definite da successive disposizioni di
finanziamento nazionali e comunitarie.
  14-bis.  In  attuazione delle disposizioni statali di finanziamento
di  cui al comma 14, una quota non inferiore al 10 e non superiore al
15  per  cento  degli  stanziamenti  e'  riservata  alle attivita' di
monitoraggio e studio destinati all'attuazione del presente decreto.
  15.  All'art.  6,  comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
cosi'  come  sostituito  dall'art. 8, comma 2, della legge 8  ottobre
1997,   n.  344,  (a)  le  parole:  "tenendo  conto  della  direttiva
91/271/CEE   del   Consiglio   del   21 maggio  1991  concernente  il
trattamento delle acque reflue urbane" sono sostituite dalle seguenti
"tenendo  conto  del  decreto  legislativo recante disposizioni sulla
tutela  delle  acque  dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE  concernente  il  trattamento  delle acque reflue urbane e
della  direttiva  91/676/CEE  relativa  alla  protezione  delle acque
dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  dalle  fonti
agricole".
  15-bis.  Restano  ferme  le  norme della legge 31 dicembre 1982, n.
979. (b)
          Riferimenti normativi:
              (a) Si riporta il testo dell'art. 6 del decrto-legge 25
          marzo  1997,  n.  67,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 maggio 1997, n. 135, gia' modificato dalla legge 8
          ottobre  1997, n. 344, ulteriormente modificato dal decreto
          legislativo n. 152/1999:
              "Art.  6  (Sistemi di collettamento e depurazione delle
          acque reflue). - 1. Le risorse derivanti dall'esercizio del
          potere  di  revoca previsto dal comma 104 dell'art. 2 della
          legge  23 dicembre  1996,  n. 662, le risorse assegnate dal
          CIPE  per  il  finanziamento  di  progetti  di protezione e
          risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui
          fondi  di  cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995,
          n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1995,  n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero
          dell'ambiente  in  sede  di  riprogrammazione delle risorse
          disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno,
          nonche'  i  proventi  derivanti dall'applicazione dell'art.
          14,  comma  1,  della  legge  5 gennaio  1994,  n. 36, sono
          destinati alla realizzazione delle opere e degli interventi
          previsti  da  un  piano  straordinario  di  completamento e
          razionalizzazione    dei   sistemi   di   collettamento   e
          depurazione  delle  acque  reflue urbane, tenendo conto del
          decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle
          acque   dall'inquinamento  e  recepimento  della  direttiva
          91/271/CEE  concernente  il  trattamento delle acque reflue
          urbane   e   della   direttiva   91/676/CEE  relativa  alla
          protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai
          nitrati  provenienti  dalle  fonti  agricole,  adottato con
          decreto  del  Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
              1-bis.  Nelle  regioni  in cui, alla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, non
          sia   stata   definita  l'organizzazione  territoriale  del
          servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali
          di  cui  all'art.  8  della  legge  5 gennaio  1994, n. 36,
          coincidono  con  il  territorio della provincia. Sentite le
          autorita' di bacino, le regioni possono, con propria legge,
          definire   una  diversa  delimitazione  territoriale  degli
          ambiti.
              2.  Le  risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate
          quelle   riscosse  a  titolo  di  canone  o  tariffa,  sono
          assegnate,  anche  in  deroga  alle  finalita' previste per
          dette  risorse  dalle rispettive disposizioni normative, su
          appositi  capitoli  di  spesa  del  bilancio  del Ministero
          dell'ambiente,  anche  di nuova istituzione. Per le risorse
          gia'  trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne
          autorizza   la  spesa  in  relazione  alle  opere  ed  agli
          interventi  previsti  dal  piano  di  cui  al  comma  1. Il
          Ministero del bilancio e della programmazione economica, su
          proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere
          all'unione  europea  le  modifiche  dei programmi operativi
          eventualmente occorrenti.
              3.  Al  fine  di assicurare la tempestiva realizzazione
          delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al
          comma  1,  il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire
          alle regioni competenti:
                a) una  quota  pari  al  venticinque  per cento delle
          somme   complessivamente   attribuite  agli  interventi  da
          realizzare  in ciascuna regione a seguito dell'adozione del
          piano,  entro  trenta  giorni  decorrenti  dalla  effettiva
          disponibilita' delle risorse in bilancio;
                b) una  quota del costo effettivo di ogni intervento,
          fino  al  limite del novanta per cento, tenendo conto della
          quota  di cui alla lettera a), proporzionalmente imputabile
          all'intervento,  a  seguito dell'avvenuta notifica da parte
          della  regione  della  consegna  dei  lavori,  entro trenta
          giorni   decorrenti   dall'effettiva  disponibilita'  delle
          risorse in bilancio;
                c) la  quota  residua  del  costo  effettivo  di ogni
          intervento, a seguito della notifica da parte della regione
          dell'avvenuto  collaudo,  entro  trenta  giorni  decorrenti
          dall'effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio.
              4.  Alle  opere  ed  agli interventi di cui al comma 1,
          gia'  appaltati o affidati in concessione o gia' oggetto di
          progettazione  almeno  preliminare  se  compresi  in  piani
          regionali  di  risanamento  delle  acque,  e  che risultino
          sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, si applicano le disposizioni di cui
          ai  commi  2  e seguenti dell'art. 13 del presente decreto,
          intendendosi  sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello
          stesso  articolo  il piano straordinario di completamento e
          razionalizzazione    dei   sistemi   di   collettamento   e
          depurazione   delle  acque  reflue.  Entro  il  termine  di
          sessanta   giorni  dal  collaudo  per  ciascuna  opera,  la
          provincia,   o   l'ente   responsabile  dell'organizzazione
          territoriale   del   servizio   idrico   integrato  qualora
          costituito ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994,
          n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente
          tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro  dei  lavori pubblici, puo' individuare un gestore
          provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore
          a  diciotto  mesi,  il compito di provvedere all'entrata in
          esercizio  dell'impianto.  A tal fine il gestore definitivo
          ovvero  quello provvisoriamente indicato puo' utilizzare, a
          titolo  di  anticipazioni,  l'eventuale quota residua delle
          risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonche'
          le  risorse  derivanti  da  canoni  o tariffe in materia di
          fognatura e depurazione, ove previsti.
              5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di
          cui  al comma 1, determina le modalita' per il monitoraggio
          ed  il  controllo,  con  la  partecipazione  delle  regioni
          interessate, delle attivita' di realizzazione delle opere e
          degli  interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi i
          presupposti  e  le  procedure  per  l'eventuale  revoca dei
          finanziamenti  e  per  il  riutilizzo  delle risorse resesi
          comunque  disponibili,  assicurando,  di norma, il rispetto
          dell'originaria allocazione regionale delle risorse.
              6.  Il  Ministero dell'ambiente, per la predisposizione
          dei  progetti  preliminari  degli  interventi  previsti dal
          piano, puo' avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica
          competenza  in materia, con rimborso agli stessi delle sole
          spese  sostenute  e  documentate,  ad  esclusione di quelle
          relative  al  trattamento  economico di base del personale.
          Per  il suddetto rimborso e' autorizzata la spesa di L. 400
          milioni  per  l'anno  1997  e  di L. 800 milioni per l'anno
          1998.
              7.  Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli
          standards  europei, alle migliori tecnologie disponibili ed
          alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo
          ambientale  e promuovere iniziative di supporto alle azioni
          in   tale   settore  delle  amministrazioni  pubbliche  per
          aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto
          il  profilo  della capacita' di utilizzazione delle risorse
          derivanti   da   cofinanziamenti  dell'Unione  europea,  e'
          istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente, nelle more
          della   costituzione   di  un'apposita  segreteria  tecnica
          permanente,  un  apposito  gruppo  tecnico, composto da non
          piu'  di  venti esperti di elevata qualificazione, nominati
          con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione
          ed   il   funzionamento  del  suddetto  gruppo  tecnico  e'
          autorizzata  la spesa di L. 1.200 milioni per l'anno 1997 e
          di L. 1.800 milioni per l'anno 1998.
              8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7,
          pari  a  L. 1.600  milioni  per  l'anno  1997  e a L. 2.600
          milioni    per    l'anno   1998,   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1997-1999, al capitolo 6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno     1997,    all'uopo    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
              (b)   La   legge   31  dicembre  1982,  n.  979,  reca:
          "Disposizioni per la difesa del mare"