Art. 63 Abrogazione di norme 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare: legge 10 maggio 1976, n. 319; legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544; legge 24 dicembre 1979, n. 650; legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801; decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515; legge 25 luglio 1984, n. 381 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176; gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16; decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130; decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131; decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132; decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133; art. 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408; art. 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552; legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79; l'art. 42, comma terzo del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (a); gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986 n. 7, di conversione con modificazioni del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 a); gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (a); 2. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1. (a) abrogazioni intervenute a seguito dell'art. 26 del decreto legislativo 18 agosto 2000.