Art. 7.
            Acque superficiali destinate alla produzione
                          di acqua potabile
  1.  Le  acque  dolci superficiali per essere utilizzate o destinate
alla  produzione  di  acqua potabile, sono classificate dalle regioni
nelle  categorie  A1,  A2  e  A3  secondo le caratteristiche fisiche,
chimiche e microbiologiche di cui alla tabella 1/A dell'allegato 2.
  2.  A  seconda  della  categoria  di  appartenenza,  le acque dolci
superficiali   di   cui  al  comma  1  sono  sottoposte  ai  seguenti
trattamenti:
    a) categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
    b) categoria   A2:   trattamento   fisico  e  chimico  normale  e
disinfezione;
    c) categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione
e disinfezione.
  3.   Le   regioni   inviano  i  dati  relativi  al  monitoraggio  e
classificazione  delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della
sanita', che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.
  4.  Le  acque  dolci  superficiali  che  presentano caratteristiche
fisiche,  chimiche  e  microbiologiche  qualitativamente inferiori ai
valori   limite   imperativi   della   categoria  A3  possono  essere
utilizzate,  in  via  eccezionale,  solo  nel  caso  in  cui  non sia
possibile   ricorrere  ad  altre  fonti  di  approvvigionamento  e  a
condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che
consenta  di rispettare le norme di qualita' delle acque destinate al
consumo umano.