Art. 8.
                               Deroghe
  1.  Per  le  acque  superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile,  le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui
alla tabella 1/A dell'allegato 2:
    a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
    b) limitatamente  ai  parametri  contraddistinti  nell'allegato 2
tabella  1/A  dal  simbolo  (o) in caso di circostanze meteorologiche
eccezionali o condizioni geografiche particolari;
    c) quando  le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di
talune  sostanze  con superamento dei valori fissati per le categorie
A1, A2 e A3;
    d) nel  caso  di laghi poco profondi e con acque quasi stagnanti,
per  i  parametri  indicati con un asterisco nell'allegato 2, tabella
1/A,  fermo  restando  che  tale  deroga e' applicabile unicamente ai
laghi  aventi  una  profondita'  non  superiore  ai 20 metri, che per
rinnovare le loro acque impieghino piu' di un anno e nel cui specchio
non defluiscano acque di scarico.
  2.  Le  deroghe  di  cui  al  comma 1 non sono ammesse se ne derivi
concreto pericolo per la salute pubblica.