Art. 9.
                        Acque di balneazione
  1.  Le  acque  destinate  alla  balneazione  devono  rispondere  ai
requisiti  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470 (a), e successive modificazioni.
  2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai
sensi  del citato decreto Presidente della Repubblica n. 470 del 1982
le  regioni,  entro  l'inizio della stagione balneare successiva alla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto e, successivamente,
prima  dell'inizio della stagione balneare, con periodicita' annuale,
comunicano  al Ministero dell'ambiente, secondo le modalita' indicate
con  il decreto di cui all'articolo 3, comma 7, tutte le informazioni
relative alle cause ed alle misure che intendono adottare.
          Riferimenti normativi:
              (a) Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
          1982,  n. 470, recante "Attuazione della direttiva (CEE) n.
          76/160  relativa  alla qualita' delle acque di balneazione"
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
          del 26 luglio 1982, n. 203.