(all. 4 - art. 1)
        ALLEGATO 4: CONTENUTI DEI PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE

                               PARTE A

I Piani di tutela delle acque devono contenere:

1.  Descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico
ai  sensi  dell'articolo  42  e  dell'allegato  3.  Tale, descrizione
include:

1.1 Per le acque superficiali:

-  rappresentazione  cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei
corpi  idrici  con indicazione degli ecotipi presenti all'interno del
bacino  idrografico  e  dei  corpi  idrici  di riferimento cosi' come
indicato all'allegato 1.

1.2 Per le acque sotterranee:

- rappresentazione    cartografica    della    geometria    e   delle
  caratteristiche  litostratografiche  e idrogeologiche delle singole
  zone;
- suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee;

2.  Sintesi  delle pressioni e degli impatti significativi esercitati
dall'attivita'  antropica  sullo  stato  delle  acque  superficiali e
sottaranee. Vanno presi in considerazione:

- Stima  dell'inquinamento  in termini di carico (sia in tonnellate /
  anno  che  in  tonnellate / mese) da fonte puntuale (sulla base del
  catasto degli scarichi);
- stima  dell'impatto  da  fonte  diffusa,  in termine di carico, con
  sintesi delle utilizzazioni del suolo;
- stima   delle  pressioni  sullo  stato  quantitativo  delle  acque,
  derivanti dalle concessioni e dalle estrazioni esistenti;
- analisi di altri impatti derivanti dall'attivita' umana sullo stato
  delle acque;

3.  Elenco  e  rappresentazione  cartografica  delle aree indicate al
Titolo  III,  capo  I,  in  particolare  per  quanto riguarda le aree
sensibili  e le zone vulnerabili cosi' come risultano dalla eventuale
reidentificazione fatta dalle Regioni;

4.  Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell'articolo
43 e dell'allegato 1, ed una rappresentazione in formato cartografico
dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati in conformita'
a tali disposizioni per lo stato delle:

4.1 acque superficiali (stato ecologico e chimico);

4.2 acque sotterranee (stato chimico e quantitativo);

4.3 aree a specifica tutela;

5. Elenco degli obiettivi definiti dalle autorita' di bacino ai sensi
dell'articolo  44  e  degli  obiettivi  di  qualita' definiti a norma
dell'articolo  4  per  le  acque  superficiali, le acque sotterranee,
includendo  in  particolare  l'identificazione  dei  casi  dove si e'
ricorso alle disposizioni dell'articolo 5, commi 4 e 5 e le associate
informazioni richieste in conformita' al suddetto articolo;

6.  Sintesi  del  programma  o  programmi di misure adottati che deve
contenere:

6.1  programmi  di  misure  per  il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' ambientale dei corpi idrici di cui all'articolo 5;

6.2  specifici  programmi  di tutela e miglioramento previsti ai fini
del  raggiungimento  dei singoli obiettivi di qualita' per le acque a
specifica destinazione di cui al titolo II capo II;

6.3 misure adottate ai sensi del Titolo III capo I;

6.4 misure adottate ai sensi del titolo III capo II, in particolare:

- sintesi   della   pianificazione   del   bilancio   idrico  di  cui
  all'articolo 22;
- misure di risparmio e riutilizzo di cui agli articoli 25 e 26;

6.5 misure adottate ai sensi titolo III del capo III, in particolare:

- disciplina degli scarichi;
- definizione  delle  misure per la riduzione dell'inquinamento degli
  scarichi da fonte puntuale;
- specificazione  dei  casi particolari in cui sono stati autorizzati
  scarichi ai sensi dell'articolo 30;

6.6  informazioni su misure supplementari ritenute necessarie al fine
di soddisfare gli obiettivi ambientali definiti;

6.7 informazioni delle misure intraprese al fine di evitare l'aumento
dell'inquinamento  delle acque marine in conformita' alle convenzioni
internazionali;

6.8  relazione  sulle  iniziative  e  misure  pratiche  adottate  per
l'applicazione  del  principio  del  recupero  dei  costi dei servizi
idrici  ai  sensi  della  legge  5 gennaio 1994 n. 36a) e sintesi dei
piani  finanziari  predisposti  ai  sensi  dell'articolo  11 a) della
stessa legge;

7.   Sintesi  dei  risultati  dell'analisi  economica,  delle  misure
definite  per la tutela dei corpi idrici e per il perseguimento degli
obiettivi  di  qualita',  anche  allo  scopo  di  una valutazione del
rapporto costi benefici delle misure previste e delle azioni relative
all'estrazione  e  distribuzione  delle acque dolci, della raccolta e
depurazione e riutilizzo delle acque reflue.

8.  Sintesi dell'analisi integrata dei diversi fattori che concorrono
a  determinare  lo  stato di qualita' ambientale dei corpi idrici, al
fine di coordinare le misure di cui al punto 6.3 e 6.4 per assicurare
il   miglior   rapporto  costi  benefici  delle  diverse  misure;  in
particolare  vanno  presi  in  considerazione  quelli  riguardanti la
situazione   quantitativa   del   corpo   idrico  in  relazione  alle
concessioni  in  atto  e  la  situazione  qualitativa in relazione al
carico inquinante che viene immesso nel corpo idrico.

9.  relazione  sugli  eventuali  ulteriori  programmi  o  piani  piu'
dettagliati adottati per determinati sottobacini.

                              PARTE B.

Il  primo  aggiornamento  del  Piano  di  tutela  delle acque tutti i
successivi aggiornamenti dovranno inoltre includere:

1.  sintesi  di  eventuali modifiche o aggiornamenti della precedente
versione  del  Piano di tutela delle acque, incluso una sintesi delle
revisioni  da  effettuare  ai  sensi dell'articolo 5 comma 7, e degli
articoli 18 e 19;

2. valutazione dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli
obiettivi   ambientali,  con  la  rappresentazione  cartografica  dei
risultati   del   monitoraggio  per  il  periodo  relativo  al  piano
precedente,  nonche'  la  motivazione  per  il mancato raggiungimento
degli obiettivi ambientali;

3.  sintesi  e  illustrazione  delle misure previste nella precedente
versione del Piano di gestione dei bacini idrografici non realizzate;

4. sintesi di eventuali misure supplementari adottate successivamente
alla  data  di  pubblicazione  della precedente versione del Piano di
tutela del bacino idrografico.

Riferimenti normativi:

(a)  L'articolo  11  della  citata  legge 5 gennaio 1994, n. 36 e' il
seguente:

"Art.  11  (Rapporti  tra  enti locali e oggetti gestori del servizio
idrico  integrato).  -  1.  La  regione adotta una convenzione tipo e
relativo  disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di
cui   all'articolo  9  ed  i  soggetti  gestori  dei  servizi  idrici
integrati,  in  conformita'  ai  criteri  ed  agli  indirizzi  di cui
all'articolo 4, coma 1, lettere f) e g).

2. La convenzione tipo prevede in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
   della gestione;
c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
d) i  criteri  per  definire  il  piano  economico-finanziario per la
   gestione integrata del servizio;
e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) il  livello  di  efficienza  e  di  affidabilita'  del servizio da
   assicurare  all'utenza  anche  con  riferimento  alla manutenzione
   degli impianti;
g) la  facolta'  di  riscatto  da  parte  degli enti locali secondo i
   principi  di  cui  al titolo I, capo II, del regolamento approvato
   con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 ottobre 1986, n.
   902;
h) l'obbligo  di  restituzione  delle  opere,  degli impianti e delle
   canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
   f),  oggetto  dell'esercizio,  in  condizioni  di efficienza ed in
   buono stato di conservazione;
i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
   risoluzione secondi i principi del codice civile;
m) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate
   dagli  enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento
   alle diverse categorie di utenze.

3.  Ai  fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui
al  comma  2,  i  comuni  e le province operano la ricognizione delle
opere  di  adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione
esistenti  e  definiscono  le procedure e le modalita', anche su base
pluriennale  per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti
dalla presente legge. A tal fine predispongono sulla base dei criteri
e   degli   indirizzi  fissati  dalle  regioni,  un  programma  degli
interventi  necessari accompagnato da un piano finanziario indica, in
particolare,  le  risorse  disponibili,  quelle da reperire nonche' i
proventi  da  tariffa,  come definiti all'articolo 13, per il periodo
considerato.