(all. 5 - art. 1)
        ALLEGATO 5: Limiti di emissione degli scarichi idrici

              1 SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI

                       1.1 Acque reflue urbane

Gli  scarichi  provenienti  da  impianti  di  trattamento delle acque
reflue  urbane  di  cui  all'articolo 31, comma 2 devono conformarsi,
secondo le cadenze temporali indicate al medesimo articolo, ai valori
limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualita'
e,  nelle more della suddetta disciplina alle leggi regionali vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli  scarichi  provenienti  da  impianti  di  trattamento delle acque
reflue urbane di cui all'articolo 31, comma 3:

- se  esistenti  devono  conformarsi  secondo  le  cadenze  temporali
  indicate  al  medesimo  articolo  alle norme di emissione riportate
  nella tabella l;
- se  nuovi  devono  essere conformi alle medesime disposizioni dalla
  loro entrata in esercizio.

Gli  scarichi  provenienti  da  impianti  di  trattamento delle acque
reflue  urbane  di  cui  all'articolo 32, devono essere conformi alle
norme  di  emissione  riportate  nelle tabelle 1 e 2. Per i parametri
azoto  totale  e fosforo totale le concentrazioni o le percentuali di
riduzione  del carico inquinante indicate devono essere raggiunti per
uno od entrambi i parametri a seconda della situazione locale.

Devono   inoltre   essere   rispettati  nel  caso  di  fognature  che
convogliano  anche  scarichi  di  acque  reflue  industriali i valori
limite  di  tabella  3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni ai sensi
dell'articolo 28 comma 2.
      ----> vedere tabelle da pag. 96 a pag. 97 del S.O. <----


Il punto di prelievo per i controlli, ai sensi dell'articolo 28 comma
3,  deve essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente
a  monte  del  punto  di  immissione nel corpo recettore. Nel caso di
controllo della percentuale di riduzione dell'inquinante, dove essere
previsto  un  punto  di  prelievo  anche all'entrata dell'impianto di
trattamento.  Di  tali  esigenze  si  dovra'  tener conto anche nella
progettazione  e  modifica  degli  impianti,  in  modo  da  agevolare
l'esecuzione delle attivita' di controllo.

Per  il controllo della conformita' dei limiti indicati nelle tabelle
1  e  2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i
campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.

Per  i  parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi su base
annua,  la  cui media giornaliera puo' superare i limiti tabellari e'
definito in rapporto al numero di misure, come da schema seguente.


=================================================================
campioni       numero massimo       campioni       numero massimo
prelevati      consentito di        prelevati      consentito di
durante        campioni non         durante        campioni non
l'anno         conformi             l'anno         conformi
=================================================================
   4 - 7            1               172 - 187            14
   8 - 16           2               188 - 203            15
  17 - 28           3               204 - 219            16
  29 - 40           4               220 - 235            17
  41 - 53           5               236 - 251            18
  54 - 67           6               252 - 268            19
  68 - 81           7               269 - 294            20
  82 - 95           8               285 - 300            21
  96 - 110          9               301 - 317            22
 111 - 125          10              318 - 334            23
 126 - 140          11              335 - 350            24
 141 - 155          12              351 - 365            25
 156 - 171          13

In  particolare  si  precisa  che,  per i parametri sotto indicati, i
campioni  che  risultano  non  conformi,  affinche'  lo  scarico  sia
considerato   in   regola,   non   possono   comunque   superare   le
concentrazioni  riportate  in  tabella  1  oltre la percentuale sotto
indicata:

BOD5:             100%


COD:              100%


Solidi Sospesi    150%
Il  numero  minimo  annuo  di  campioni  per  i parametri di cui alle
tabelle  1  e  2  e' fissato in base alla dimensione dell'impianto di
trattamento  e  va  effettuato  dall'autorita'  competente ovvero dal
gestore   qualora   garantisca   un   sistema  di  rilevamento  e  di
trasmissione  dati  all'autorita'  di  controllo,  ritenuto idoneo da
quest'ultimo,   con   prelievi   ad  intervalli  regolari  nel  corso
dell'anno, in base allo schema seguente.


==================================================================
potenzialità impianto   numero campioni
==================================================================
                        12 compioni il primo anno e 4 negli anni
                        successivi, purché lo scarico sia conforme;
da 2000 a 9999 A.E:     se uno dei 4 campioni non è conforme,
                        nell'anno successivo devono essere prelevati
                        12 campioni
------------------------------------------------------------------
da 10000 a 49999 A.E.:  12 campioni
------------------------------------------------------------------
oltre 50000 A.E:        24 campioni
------------------------------------------------------------------

I  gestori  degli  impianti  devono inoltre assicurare un sufficiente
numero  di  autocontrolli  (almeno  uguale  a  quello  del precedente
schema)  sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in
entrata.

L'autorita' competente per il controllo deve altresi' verificare, con
la  frequenza  minima  di  seguito  indicata,  il rispetto dei limiti
indicati  nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere
controllati sono solo quelli che le attivita' presenti sul territorio
possono scaricare in fognatura.


==================================================================
potenzialità impianto          numero controlli
==================================================================
da 2000 a 9999                  1 volta l'anno
da 10000 a 49.999 A.E           3 volte l'anno
oltre 49.999 A.E               16 volte l'anno
Valori  estremi  per  la  qualita'  delle acque in questione non sono
presi  in  considerazione  se  essi  sono  il risultato di situazioni
eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.

I  risultati  delle  analisi  di autocontrollo effettuate dai gestori
degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti
al  controllo.  I  risultati  dei controlli effettuati dall'autorita'
competente  e  di  quelli effettuati a cura dei gestori devono essere
archiviati  su  idoneo  supporto  informatico  secondo le indicazioni
riportate nel decreto attuativo di cui all'articolo 3 comma 7.

                    1.2 Acque reflue industriali

Gli  scarichi  di  acque  reflue  industriali  in acque superficiali,
devono   essere  conformi  ai  limiti  di  emissione  indicati  nella
successiva  tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni ai
sensi dell'articolo 28 comma 2.

Le  determinazioni  analitiche  ai  fini del controllo di conformita'
degli  scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad
un  campione  medio  prelevato  nell'arco  di  tre  ore.  L'autorita'
preposta  al  controllo puo', con motivazione espressa nel verbale di
campionamento,  effettuare  il campionamento su tempi diversi al fine
di  ottenere  il  campione  piu'  adatto  a  rappresentare lo scarico
qualora  lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti
dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle
caratteristiche  del  ciclo  tecnologico,  dal  tipo  di  scarico (in
relazione  alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il tipo
di  accertamento  (accertamento di routine, accertamento di emergenza
ecc.)..

Ai  sensi  di quanto disposto dall'articolo 28 comma 2, tenendo conto
del  carico  massimo  ammissibile,  ove  definito, della persistenza,
bioaccumulabilita'  e  della  pericolosita'  delle  sostanze, nonche'
della possibilita' di utilizzare le migliori tecniche disponibili, le
Regioni   stabiliscono   opportuni   limiti  di  emissione  in  massa
nell'unita' di tempo (kg/mese).

Per  cicli  produttivi  specificati  nella  tabella 3/A devono essere
rispettati i limiti di emissione in massa per unita' di prodotto o di
materia  prima  di  cui  alla  stessa  tabella.  Per gli stessi cicli
produttivi valgono altresi' i limiti di concentrazione indicati nelle
tabella 3 allo scarico finale.

Tra i limiti di emissione in termini di massa per unita' di prodotto,
indicati nella tabella 3/A, e quelli stabiliti dalle Regioni ai sensi
dell'articolo  28,  comma 2, in termini di massa nell'unita' di tempo
valgono quelli piu' cautelativi.

                        2 SCARICHI SUL SUOLO

Nei  casi  previsti  articolo  29  comma 1 punto c), gli scarichi sul
suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4.

Il  punto  di  prelievo per i controlli e' immediatamente a monte del
punto  di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale
(lagunaggio,  fitodepurazione)  il  punto  di  scarico corrisponde e'
quello all'uscita dall'impianto.

Le  determinazioni  analitiche  ai  fini del controllo di conformita'
degli  scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad
un  campione  medio  prelevato  nell'arco  di  tre  ore.  L'autorita'
preposta  al  controllo puo', con motivazione espressa nel verbale di
campionamento,  effettuare  il campionamento su tempi diversi al fine
di  ottenere  il  campione  piu'  adatto  a  rappresentare lo scarico
qualora  lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti
dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle
caratteristiche  del  ciclo  tecnologico,  dal  tipo  di  scarico (in
relazione  alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il tipo
di  accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza,
ecc.).

Per  gli  impianti  di  trattamento  delle  acque reflue urbane si fa
riferimento a un campione medio ponderato nell'arco di 24 ore.

Le  distanze dal piu' vicino corpo idrico superficiale oltre le quali
e'  permesso  lo  scarico  sul  suolo sono rapportale al volume delle
scarico stesso secondo il seguente schema:

a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:
- 1.000  metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori
  a 500 mc
- 2.500  metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e
  5000 mc
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e
  10.000 mc

b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.
- 1.000  metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori
  a 100 mc
- 2.500  metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e
  500 mc
- 5.000  metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e
  2.000 mc

Gli  scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in
ogni  caso  essere  convogliati  in  corpo  idrico  superficiale,  in
fognatura o destinate al riutilizzo.

Per  gli  scarichi  delle  acque  reflue  urbane  valgono  gli stessi
obblighi di controllo e di autocontrollo previsti per gli scarichi in
acque superficiali.

L'autorita'  competente  per  il  controllo  deve  verificare, con la
frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati
nella  tabella  4.  I parametri di tabella 4 da controllare sono solo
quelli  che le attivita' presenti sul territorio possono scaricare in
fognatura.


volume scarico                     numero controlli

sino a 2000 mc al giorno            4 volte l'anno
oltre  2000 mc al giorno            8 volte l'anno

          2.1 sostanze per cui esiste il divieto di scarico

Restano  fermi  i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle
seguenti sostanze:

- composti  organo  alogenati  e  sostanze che possono dare origine a
  tali composti nell'ambiente idrico;
- composti organo fosforici;
- composti organo stannici;
- sostanze  che  hanno  potere  cancerogeno, mutageno e teratogeno in
  ambiente idrico o in concorso dello stesso;
- mercurio e i suoi composti;
- cadmio e i suoi composti;
- oli  minerali  persistenti  e  idrocarburi  di  origine petrolifera
  persistenti;
- cianuri;
- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione
  o   andare   a   fondo  e  che  possono  disturbare  ogni  tipo  di
  utilizzazione delle acque.

Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non
superiori  ai  limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento
in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi
aggiornamenti.

Persiste   inoltre   il   divieto  di  scarico  diretto  nelle  acque
sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di:


1          zinco          rame          nichel          cromo
           piombo         selenio       arsenico        antimonio
           molibdeno      titanio       stagno          bario
           berillio       boro          uranio          vanadio
           cobalto        tallio        tellurio        argento

2:  Biocidi  e  loro  derivati non compresi nell'elenco del paragrafo
precedente;

3:  Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull'odore
dei  prodotti  consumati  dall'uomo  derivati  dall'ambiente  idrico,
nonche'  i  composti  che  possono dare origine a tali sostanze nelle
acque;

4:  Composti  organosilicati tossici o persistenti e che possono dare
origine  a  tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono
biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in
sostanze innocue;

5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare;

6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera
non persistenti;

7: Fluoruri;

8:   Sostanze   che   influiscono   sfavorevolmente   sull'equilibrio
dell'ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti.

Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non
superiori  ai  limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento
in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi
aggiornamenti.

                       3 INDICAZIONI GENERALI

I  punti  di scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane  devono essere scelti per quanto possibile, in modo da ridurre
al minimo gli effetti sulle acque recettrici.

Tutti  gli  impianti  di  trattamento  delle acque reflue urbane, con
potenzialita'  superiore  a  2000 abitanti equivalenti, ad esclusione
degli  impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di
tipo  naturale  quali  la  fitodepurazione  e il lagunaggio, dovranno
essere  dotati  di  un  trattamento di disinfezione da utilizzarsi in
caso   di  eventuali  emergenze  relative  a  situazioni  di  rischio
sanitario  ovvero  per garantire il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore.

In  sede  di  approvazione  del progetto dell'impianto di trattamento
delle  acque  reflue  urbane l'autorita' competente dovra' verificare
che  l'impianto sia in grado di garantire che la concentrazione media
giornaliera  dell'azoto  ammoniacale  (espresso  come  N),  in uscita
dall'impianto  di  trattamento  non  superi  il  30% del valore della
concentrazione   dell'azoto   totale  (espresso  come  N)  in  uscita
dall'impianto  di  trattamento.  Tale  prescrizione  non vale per gli
scarichi in mare.

In sede di autorizzazione allo scarico, l'autorita' competente:

a) fissera' il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi
   di  impianti  di trattamento rispettivamente a: l'opzione riferita
   al   rispetto   della   concentrazione   o  della  percentuale  di
   abbattimento;  il riferimento alla concentrazione media annua alla
   concentrazione  media  giornaliera per il parametro "azoto totale"
   della tabella 2;

b) fissera'  il  limite  opportuno relativo al parametro "Escherichia
   coli"   espresso  come  UFC/100mL.  Si  consiglia  un  limite  non
   superiore a 5000 UFC/100mL.

I  trattamenti  appropriati  di  cui  all'articolo 31, comma 2 devono
essere  individuati  con  l'obiettivo  di:  a)  rendere  semplice  la
manutenzione  e  la  gestione;  b)  essere  in  grado  di  sopportare
adeguatamente   forti   variazioni  orarie  del  carico  idraulico  e
organico;  c)  minimizzare  i  costi  gestionali. Questa tipologia di
trattamento  puo'  equivalere  ad  un  trattamento secondario o ad un
trattamento  secondario  a seconda della soluzione tecnica adottata e
dei risultati deputativi raggiunti.

Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50
e  2000  a.e.,  si  ritiene  auspicabile  il  ricorso a tecnologie di
depurazione  naturale  quali  il  lagunaggio  o la fitodepurazione, o
tecnologie  come  i  filtri  percolatori  o  impianti  ad ossidazione
totale.

Peraltro  tali  trattamenti  possono  essere  considerati  adatti  se
opportunamente  dimensionati,  al  fine del raggiungimento dei limiti
della   tabella  1,  anche  per  tutti  gli  agglomerati  in  cui  la
popolazione   equivalente  fluttuante  sia  superiore  al  30%  della
popolazione  residente  e  laddove  le caratteristiche territoriali e
climatiche  lo  consentano.  Tali  trattamenti  si  prestano, per gli
agglomerati   di  maggiori  dimensioni  con  popolazione  equivalente
compresa  tra  i  2000 e i 25000 a.e, anche a soluzioni integrate con
impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento,
con funzione di affinamento.

                4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI

Fatto  salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3, 4
circa   i  metodi  analitici  di  riferimento,  rimangono  valide  le
procedure   di  controllo,  campionamento  e  misura  definite  dalle
normative  in  essere  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto.  Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate
con apposito decreto ministeriale su proposta dell'ANPA.
     ----> vedere tabelle da pag. 102 a pag. 106 del S.O. <----


(2)  per questi cicli produttivi non vengono indicati limiti di massa
per  unita'  di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre i limiti
di  concentrazione  indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze
di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:




                                       Media giorno      Media mese
                                           mg/L             mg/L


1,2 dicloroetano (EDC)
Utilizzazione di EDC per lo
sgrassaggio dei metalli in                  0,2              0,1
stabilimenti industriali diversi
da quelli che producono,
trasformano e/o utilizzano EDC
nello stesso stabilimento
Tricloroetilene (TRI)
Produziono di tricloroetilene (TRI)
e di percloroetilene (PER)                   0,5              1
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio
dei metalli                                  0,2              0,2
Triclorobenzone (TCB)
Produzione e trasformazione di
clorobenzeni mediante colorazione            0,1              0,05
Percloroetilene (PER)
Produzione di tricloroefilene (TRI)
e di percloroetilene                         1                0,5
(procedimenti TRI-PER)
Utilizzazione di PER per lo
sgrassaggio metalli                          0,2              0,1

Per  verificare  che  gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella
tabella  3/A  deve  essere  prevista  una  procedura di controllo che
prevede:

- il   prelievo  quotidiano  di  un  campione  rappresentativo  degli
  scarichi  effettuati  nel  giro  di  24  ore e la misurazione della
  concentrazione della sostanza in esame;
- la  misurazione  del flusso-totale degli scarichi nello stesso arco
  di tempo.

La  quantita'  di  sostanze  scaricata nel corso di m mese si calcola
sommando  le quantita' scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale
quantita'  va divisa per la quantita' totale di prodotto o di materia
prima
           ----> vedere tabella a pag. 108 del S.O. <----


Tabella  5.  Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti
meno  restrittivi  di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in
acque  superficiali  (1)  e per lo scarico in rete fognaria (2), o in
tabella 4, per lo scarico sul suolo


1   Arsenico
2   Cadmio
3   Cromo totale
4   Cromo esavalente
5   Mercurio
6   Nichel
7   Piombo
8   Rame
9   Selenio
10  Zinco
11  Fenoli
12  Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine
    petrolifera non persistenti
13  Solventi organici aromatici
14  Solventi organici azotati
15  Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16  Pesticidi fosforati
17  Composti organici dello stagno
18  Sostanze di cui secondo le indicazioni dell'agenzia
    internazionale di   ricerca sul cancro (IARC), è provato il
    potere cancerogeno

(1)  Per  quanto  riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale,
nel  caso  di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata
complessiva  media  giornaliera  inferiore  a  50 mc, per i parametri
della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4,
5,  7,  15, 16, 17 e 18 le Regioni e le province autonome nell'ambito
dei  piani  di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che
superano  di  non  oltre  il  50%  i valori indicati nella tabella 3,
purche'  sia  dimostrato che cio' non comporti un peggioramento della
situazione   ambientale   e  non  pregiudica  il  raggiungimento  gli
obiettivi ambientali.

(2)  Per  quanto  riguarda  gli  scarichi  in  fognatura, purche' sia
garantito  che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di
tabella 3, o quelli stabiliti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 28
comma  2,  il gestore del servizio idrico integrato puo' adottare, ai
sensi dell'articolo 33, per i parametri della tabella 5, ad eccezione
di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7,14, 15, 16, e 17, limiti
di  accettabilita'  i  cui  valori  di concentrazione superano quello
indicato in tabella 3.

Tabella  6  - Peso vivo annuo corrispondente ad una produzione di 340
kg di azoto, al netto delle perdite di stoccaccio e distribuzione, da
considerare  ai  fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche
(articolo 28 comma 7)


         SPECIE ALLEVATA      PESO VIVO MEDIO PER ANNO (TONNELLATA)


             suini                          3
             bovini                         4
             avicoli                       2.1
            cunicoli                       2.4
           ovicaprini                      3.4
             equini                         4