(all. 6 - art. 1)
   ALLEGATO 6: CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI

Si  considera  area sensibile un sistema idrico classificabile in uno
dei seguenti gruppi:

a) laghi  naturali,  altre  acque dolci, estuari e acque del litorale
   gia'    eutrofizzati,   o   probabilmente   esposti   a   prossima
   eutrofizzazione, in assenza, di interventi protettivi specifici.

Perindividuare   il   nutriente   da   ridurre   mediante  ulteriore
   trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:

i) nei   laghi   e   nei   corsi   d'acqua   che   si   immettono  in
   laghi/bacini/baie  chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono
   verificarsi  fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare e'
   il  fosforo,  a  meno  che non si dimostri che tale intervento non
   avrebbe  alcuno effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso
   di  scarichi  provenienti da ampi agglomerati si puo' prevedere di
   eliminare anche l'azoto;

ii)negli  estuari,  nelle  baie e nelle altre acque del litorale con
   scarso   ricambio  idrico,  ovvero  in  cui  si  immettono  grandi
   quantita'  di  nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti
   da  piccoli  agglomerati  urbani  sono  generalmente di importanza
   irrilevante,  dall'altro,  quelli  provenienti da agglomerati piu'
   estesi  rendono  invece  necessari  interventi di eliminazione del
   fosforo  e/o  dell'azoto,  a meno che non si dimostri che cio' non
   avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione:

b) acque  dolci  superficiali  destinate  alla  produzione  di  acqua
   potabile  che  potrebbero contenere, in assenza di interventi, una
   concentrazione   di   nitrato   superiore  a  50  mg/L  (stabilita
   conformemente  alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440
   concernente  la  qualita'  delle acque superficiali destinate alla
   produzione d'acqua potabile;)

c) aree   che   necessitano,   per  gli  scarichi  afferenti,  di  un
   trattamento  supplementare  al  trattamento  secondario al fine di
   conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma.

Ai  sensi  del comma 2 punto a) dell'articolo 18, sono da considerare
in  prima istanza come sensibili i laghi posti ad un'altitudine sotto
i  1.000  sul livello del mare e aventi una superficie dello specchio
liquido almeno di 0,3 kmq.

Nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di
cui  sopra,  le  Regioni  dovranno  prestare  attenzione a quei corpi
idrici dove si svolgono attivita' tradizionali di produzione ittica