Art. 3. 1. La differenza tra gli importi che, in assenza del presente decreto, verrebbero corrisposti agli agricoltori di una regione o provincia autonoma per un determinato anno civile e gli importi calcolati previa applicazione del presente decreto, e' messa a disposizione della regione o provincia autonoma medesima, come sostegno supplementare comunitario alle misure previste dal relativo piano di sviluppo rurale, concernenti il prepensionamento, gli aiuti alle zone svantaggiate ed alle zone soggette a restrizioni ambientali, gli impegni agroambientali e l'imboschimento, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99. 2. Le ulteriori modalita' di applicazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1259/99 saranno definite con successivo provvedimento. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 151