Art. 3.
  1.  La  differenza  tra  gli  importi  che, in assenza del presente
decreto,  verrebbero  corrisposti  agli  agricoltori di una regione o
provincia  autonoma  per  un  determinato  anno  civile e gli importi
calcolati  previa  applicazione  del  presente  decreto,  e'  messa a
disposizione  della  regione  o  provincia  autonoma  medesima,  come
sostegno  supplementare comunitario alle misure previste dal relativo
piano  di sviluppo rurale, concernenti il prepensionamento, gli aiuti
alle   zone   svantaggiate   ed  alle  zone  soggette  a  restrizioni
ambientali,  gli  impegni  agroambientali e l'imboschimento, ai sensi
del regolamento (CE) n. 1257/99.
  2.   Le   ulteriori  modalita'  di  applicazione  dell'art.  5  del
regolamento   (CE)   n.   1259/99  saranno  definite  con  successivo
provvedimento.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 settembre 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 151