(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegati

DIREZIONE   GENERALE  DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  ED  AGROINDUSTRIALI
                              NAZIONALI

Disciplinare   di  produzione  dell'indicazione  geografica  protetta
"Castagna del Monte Amiata"
                               Art. 1.
    L'indicazione  geografica  protetta  (I.G.P.) "Castagna del Monte
Amiata" e' riservata alle castagne ottenute da fustaie di castagno da
frutto (Castanea Sativa Mill.) delle varieta' descritte al successivo
art.  2,  le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a
fattori naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
    L'indicazione  geografica  protetta  designa le castagne prodotte
nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare,
e  riferibili  alle  varieta' correntemente conosciute come: marrone,
bastarda rossa, cecio.
                               Art. 3.
    La  zona  di produzione della "Castagna del Monte Amiata", di cui
al  presente disciplinare, comprende l'intera circoscrizione comunale
dei  comuni  di  Arcidosso, Casteldelpiano, Santa Fiora e Seggiano in
provincia  di Grosseto e parte del territorio dei comuni di Cinigiano
e  Roccalbegna  in  provincia di Grosseto e dei comuni di Castiglione
D'Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena:
      la descrizione del confine e' effettuata dall'estremo nord fino
a raggiungere l'estremo ovest.
    Il  territorio della zona di produzione della "Castagna del Monte
Amiata" viene cosi' delimitato:
      iniziando   sulla   tavoletta   della  nuova  serie  al  25.000
dell'Istituto geografico militare italiano del foglio n. 320, sez. IV
"Montenero",  in  senso orario partendo dalla confluenza del torrente
Ribusieri  nel  fiume  Orcia, si segue il fiume Orcia risalendolo (si
entra  nel foglio n. 320, sez. I "Seggiano") fino alla confluenza del
fosso  Ansitonia  (siamo sul confine, in ordine di successione, tra i
comuni  di Montalcino e di Castiglione D'Orcia in Provincia di Siena,
e  il  comune  di Casteldelpiano in provincia di Grosseto), si segue,
risalendolo,  il  fosso  fino  al  ponte con la strada statale 323 in
localita' Osteria Ansitonia (da qui si entra in territorio del comune
di  Castiglione  D'Orcia).  Si  segue la strada statale per circa 370
metri  e, deviando al bivio, si segue la strada provinciale che porta
a  Castiglione  D'Orcia  passando per la frazione di "PoggioRosa". Al
bivio  successivo  si  prende  la  strada  provinciale  che  porta  a
Campiglia  D'Orcia,  che  si  segue  in  direzione  Campiglia D'Orcia
passando  per  la  localita'  Campo le Capanne. Si devia sulla strada
interpoderale che porta al podere Spicchio e successivamente si segue
il  Fosso  dei Grottoni fino alla localita' Le Rogheta dove si prende
con  direzione  Est  la  strada  per  Campotondo (si entra nel foglio
vecchia serie n. 129 IV-NE "Campiglia D'Orcia") e successivamente per
Bacci.  Si  seguono  le  carrarecce  che  passano  per "Poderuccio" e
"Mecarelli"  fino  ad  incontrare  il fosso "Fossatone" che si risale
fino  ad  incontrare  la  carrareccia per "Poderino"; si segue questa
strada, attraversando tale localita', fino al villaggio "Callie" e si
continua  per  "Bagni  San  Filippo"  fino  alla  strada  provinciale
dell'Amiata,  che  si risale, in direzione Abbadia S.S. (si entra nel
territorio  di  questo  comune),  fino al torrente "Pagliola", subito
dopo il "Pod. Zaccaria". Quindi si discende tale torrente per un buon
tratto  fino ad incontrare, sulla destra, la carrareccia per il "Pod.
Pietre  Grosse" e si risale quest'ultima fino alla strada provinciale
dei  "Combattenti".  Si  segue  detta  strada fino all'innesto con la
strada  comunale di "Santo Spirito" seguendola fino all'omonimo "Pod.
Di  Santo Spirito". Qui si scende verso il fosso del "Minestrone", lo
si  segue  per  una breve distanza e si devia (entrando nel comune di
Piancastagnaio)  per  il  "Pod.  Querciole": seguendo le varie strade
comunali,  si  risale verso Piancastagnaio attraversando le localita'
"Bellavista",  "Il  Fatino",  "Pod.  Colle",  "Casa  Fra' dei Santi".
Continuando  verso il "Pod. Ceppeta" si raggiunge, in localita' "Casa
di  Paolo",  il  torrente  "Senna",  che  si risale verso la frazione
"Saragiolo"  per  proseguire  verso  Castell'Azzara  sempre su strada
provinciale,  passando  sotto  il  Poggio  La  Roccaccia  e  fino  al
quadrivio  delle  strade  per  Selva,  Selvena e Castell'Azzara (poco
prima   nel  passaggio  sotto  P.ggio  Paiccione  si  e'  entrati  in
territorio  comunale  di  Castell'Azzara  provincia di Grosseto e nel
foglio  n.  332  sez.  I  "Semproniano", che si segue passando per la
miniera   del   Siele   ed   innestandosi   sulla   provinciale   per
Castell'Azzara  nelle  vicinanze  della localita' "Rigo". Si prosegue
sulla  provinciale  aggirando  Castell'Azzara ad Ovest e innestandosi
sulla  vicinale  per  Selvena che si lascia dopo il P.ggio Concianese
prendendo un'altra vicinale che attraversando la localita' "Le Valli"
si  innesta  sulla  vicinale per Selvena passando nelle vicinanze del
"poggio   Pelato".  Si  prosegue  passando  per  "La  Casina"  e  "C.
Cappelletti"  e  incrociando  la  strada  che da Selvena porta all'ex
miniera Morona si prosegue fino ad incontrare il fosso Carminata. Qui
si  scende  nel  ramo destro del fosso Carminata seguendolo fino alla
confluenza  con  il  fiume  Firra. Si risale il fiume Fiora fino alla
confluenza  del  "Fesso del Bove" che si risale fino ad incontrare la
strada  provinciale  Petricci/Triana che si segue in direzione Triana
(si  entra in territorio comunale di Roccalbegna). In questa frazione
si  entra  nella  strada  statale  n.  323  che si segue passando per
Roccalbegna  (poco oltre il capoluogo comunale si entra nel foglio n.
332  Sez.  IV  "Cana"), Santa Caterina, Pod.e Cancellone, fino a Case
Belardi.  Qui si segue la strada comunale che porta verso i poderi di
Castellina  fino  al  ponte  sul  fosso  Colombo.  Si scende il fosso
Colombo  che  confluisce  nel  fosso  Il  Rigo,  il quale a sua volta
confluisce  nel  torrente  Trasubbino.  Si  scende il torrente per un
centinaio  di  metri,  e  sul  versante  opposto  si prende la strada
interpoderale.  che porta al pod.e Pescinone e al pod.e Caprarecce, e
proseguendo  fino  al  torrente  Trasubbie. Si risale il t. Trasubbie
(entrando  nel foglio n. 320 sez. III "Cinigiano") fino poco oltre il
podere  la  Dogana all'incrocio con la strada interpoderale che porta
alla  strada  comunale  Stribugliano/poggio  Miliotto  si  seguono in
successione queste due strade e si prosegue sull'interpoderale per il
pod.e  Castagnolo.  Da  qui  con  una carrareccia si scende nel fosso
delle  Melacciole  ramo di sinistra che si segue fino alla confluenza
con  il  torrente  Melacce. Si risale il Melacce fino alla confluenza
con  il  torrente Rancida. Si risale quest'ultimo e, successivamente,
si risale il fosso del Diavolo fino al ponte sulla strada provinciale
per   Stribugliano.   Qui  si  segue  tale  strada  in  direzione  di
Castiglioncello   Bandini   (si   entra  in  territorio  comunale  di
Cinigiano) e si prosegue fino al bivio con la provinciale Cinigianese
n.  7  seguendo  quest'ultima verso Monticello Amiata e fino al ponte
sul  fosso  del Termine. Si segue il corso d'acqua che piu' a nord si
unisce  con  il  torrente  Ribusieri (poco oltre questa confluenza si
entra  nel  foglio n. 320 sez. IV "Montenero"). Si segue il Ribusieri
fino  alla sua confluenza nel fiume Orcia che e' il punto di partenza
di questa perimetrazione.
                               Art. 4.
    Le condizioni ambientali delle fustaie di castagno destinate alla
produzione  della  "Castagna  del  Monte Amiata" devono essere quelle
tradizionali della zona.
    Sono  pertanto  da  considerarsi idonee le fustaie di castagne da
frutto  site  nella  zona  fitoclimatica  del  "Castanetum" del Monte
Amiata,  e  comunque ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000
m.s.l.m.,   coltivate   esclusivamente   in   terreni   derivati  dal
disfacimento  di rocce vulcaniche di trachite, atti cosi' a conferire
al prodotto in questione la sua caratterizzazione organolettica.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento, i sistemi di
potatura  periodica  e  pluriennale,  devono  essere  quelli  in  uso
tradizionale  e generalizzato nella zona amiatina o, comunque, atti a
non  modificare  le  caratteristiche  di  tipicita'  dei  frutti.  La
densita' di piante ad ettaro sara' compresa tra un minimo di 60 ed un
massimo di 150 piante.
    E'  vietata  ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed
il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.
    La raccolta potra' essere effettuata a mano o con mezzi meccanici
idonei tali da salvaguardare l'integrita' del prodotto.
    La  pezzatura  minima  ammessa  per  ognuna  delle  tre  varieta'
descritte  e'  pari a ottanta acheni per chilogrammo netto allo stato
fresco.   Per  le  annate  con  andamento  climatico  particolarmente
sfavorevole e' ammessa una tolleranza del 10 %.
    La produzione con l'indicazione geografica protetta "Castagna del
Monte Amiata", non potra' superare la produzione massima di kg 12 per
pianta e di kg 1800 per ettaro.
    Le  operazioni  di  cernita,  di  calibratura,  di  trattamento e
conservazione  dei  frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del
territorio di produzione cosi' come delimitato all'art. 3.
    La  conservazione  del prodotto dovra' essere fatta mediante cura
in  acqua fredda per non piu' di sette giorni senza aggiunta di alcun
additivo,  o  mediante  sterilizzazione  con  bagno  in acqua calda e
successivo  bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo e
secondo  la  corretta  tecnica  locale.  E'  ammessa la conservazione
tramite  surgelazione  secondo  le  modalita' previste per i prodotti
surgelati.
                               Art. 5.
    La  sussistenza delle condizioni di idoneita' di cui all'articolo
precedente  e'  accertata  in  particolare  mediante iscrizione delle
fustaie  di  castagno  da  frutto di cui all'art. 4, in apposito albo
tenuto  ed aggiornato dalla regione Toscana o da un organismo privato
che  risponda  ai requisiti della norma EN 45011, o da altro soggetto
da questi delegato.
    L'iscrizione  delle  fustaie all'albo dovra' specificare la ditta
proprietaria  del  castagneto,  la  superficie  della  fustaia  con i
rispettivi  dati catastali, ed il numero di piante esistenti per ogni
singola  varieta',  e  dovra'  essere  effettuata  entro il 30 aprile
dell'anno  a decorrere dal quale il produttore intende contrassegnare
il  prodotto  con  l'indicazione geografica protetta; entro la stessa
data   devono  essere  presentate  le  domande  intese  ad  apportare
eventuali modifiche all'iscrizione stessa.
    La raccolta dei frutti deve avvenire tra il 15 settembre ed il 15
novembre  di  ogni  anno.  In  caso di andamento stagionale avverso o
fuori  norma,  l'organismo  che  gestisce  l'albo  puo'  protrarre la
raccolta  fino ad un massimo di altri quindici giorni, ed in tal caso
rende   pubblica   la   proroga   del  termine  di  raccolta  con  la
pubblicazione sui quotidiani locali e l'affissione agli albi comunali
dei   comuni  nel  cui  territorio  rientra  la  zona  di  produzione
dell'indicazione geografica protetta.
    Entro   dieci  giorni  dalla  fine  della  raccolta  deve  essere
presentata   all'organismo   che  gestisce  l'albo,  la  denuncia  di
produzione relativa all'annata in corso. La denuncia di produzione da
parte  di  un  produttore  puo'  essere  fatta  in  piu' volte, e chi
gestisce  l'albo  rilascera',  di  volta  in  volta, attestazione del
prodotto denunciato.
                               Art. 6.
    Per   l'immissione  al  consumo  gli  acheni  devono  appartenere
esclusivamente  ad  una sola varieta' fra quelle indicate all'art. 2,
con  divieto  assoluto  di  mescolare tra loro le partite di varieta'
diverse  e devono essere commercializzate in contenitori per alimenti
a retina, con maglie non superiori a quattro millimetri di lato di un
quadrato.  Il  confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito
della zona di cui all'art. 4.
    I frutti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
      dimensioni: grandi;
      forma: obovata od ovale con apice poco pronunciato;
      colore: rossastro con striature piu' scure;
      ilo: colore nocciola e a contorni regolari;
      episperma: facilmente asportabile di colore fulvo chiaro;
      seme: colore crema chiaro;
      sapore: delicato e dolce.
    I  prodotti  trasformati  possono  menzionare in etichetta che il
prodotto  stesso  e'  ottenuto  dalla  "Castagna  del  Monte Amiata",
purche'   il  trasformatore  si  sottoponga  ai  controlli  da  parte
dell'organismo di cui all'art. 8 e rispetti le prescrizioni impartite
da  detto  organismo  relativamente  alla  conservazione del prodotto
fresco.
                               Art. 7.
    La   "Castagna  del  Monte  Amiata"  con  indicazione  geografica
protetta   deve   essere  confezionata  nei  contenitori  di  cui  al
precedente  articolo  nei  pesi  definiti  e  con  quantita' nominali
conformi al bollo di garanzia di: 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 30000
grammi.  Detti  contenitori  devono essere chiusi e sigillati in modo
tale  da  impedire  che  il  contenuto possa essere estratto senza la
rottura   del  sigillo.  Il  sigillo,  oltre  al  bollo  di  garanzia
dell'organismo   di   controllo,   e'  costituito  da  una  etichetta
inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:
      a)  "Castagna  del  Monte Amiata", seguita immediatamente al di
sotto dalla dicitura "indicazione geografica protetta", conformemente
al  logo  descritto  nell'allegato  A  e facente parte integrante del
presente disciplinare;
      b)   con  caratteri  ridotti  del  50%  rispetto  alla  scritta
"Castagna   del   Monte   Amiata",  e'  obbligatorio  inserire  nella
etichettatura  il  nome della varieta' delle castagne contenute nella
confezione (marrone, bastarda rossa, cecio);
      c)  nome  cognome  o ragione sociale del produttore, nonche' la
ditta  e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto
(sia esso il produttore o terzi);
      d) quantita' di prodotto contenuta all'origine nei contenitori,
espressa in conformita' delle norme metrologiche vigenti.
    E'  fatto divieto assoluto di usare qualsiasi altra denominazione
o aggettivazione aggiuntiva.
    Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie
non  aventi  carattere  laudativo e non idonee a trarre in inganno il
consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.
                               Art. 8.
    La  vigilanza  sull'indicazione geografica protetta "Castagna del
Monte  Amiata"  e' svolta dal Ministero per le politiche agricole, il
quale  potra'  avvalersi  di  un  unico  consorzio  volontario  fra i
produttori della "Castagna del Monte Amiata".
    Il   controllo   sulle   disposizioni   contenute   nel  presente
disciplinare  e'  svolto  da una autorita' pubblica designata o da un
organismo privato autorizzato dal Ministero per le politiche agricole
ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 della legge n. 128/1998.

               Logo della "Castagna del Monte Amiata"
                     ---->   Vedere Logo  <----


    Il logo della "Castagna del Monte Amiata" e' composto dal disegno
di due castagne di colore marrone chiaro che va sfumando all'interno,
con  contorni  molto  marcati  e di colore marrone scuro. L'ilo delle
castagne  e' colore giallo chiaro. Sullo sfondo immediatamente dietro
le  due castagne sono rappresentate due foglie stilizzate di castagno
colore verde chiaro sfumante verso il bianco. Anche il contorno delle
foglie  e'  colore  marrone  scuro  come  le  castagne.  Il complesso
castagne  -  foglie  proietta  alla  base  un'ombra di colore marrone
scuro.
    Subito  sotto  il  sopradescritto  disegno  vi  e'  la scritta in
corsivo  minuscolo  con  andamento  ricurvo e di colore marrone scuro
"castagna"  seguita  immediatamente  sotto con caratteri stampatello,
andamento  rettilineo  di  colore  verde  uguale  alle  foglie, dalla
scritta  "del  Monte Amiata" e, ancora sotto in caratteri stampatello
tutto  maiuscolo,  colore marrone piu' chiaro, con dimensioni ridotte
del  sessanta  per  cento  e  su  tre  righe, la scritta "indicazione
geografica protetta".
    Le  dimensioni  massime  del  logo sopradescritto da usarsi sulle
etichette,  dovranno  essere  di  cm  7,5 per l'altezza e cm 7 per la
larghezza.  Le  dimensioni  minime potranno essere ridotte fino ad un
quarto di quelle massime.
                                ----
Regolamento (CEE) N. 2081/92 del Consiglio
domanda di registrazione: art.5
dop ( ) ipg (x)
Numero nazionale del fascicolo: 1/99

    1. Servizio competente dello Stato membro:
      nome:   Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali  -
Direzione   generale  delle  politiche  agricole  ed  agroindustriali
nazionali - ex div. VI;
      indirizzo:   via  XX  Settembre  n.  20  -  00187  Roma,  tel.:
003964819968 - fax: 0039642013126
    2. Associazione richiedente:
      2.1) nome: Consorzio forestale dell'Amiata;
      2.2)  indirizzo:  localita'  Colonia  n.  19  - 58031 Arcidosso
(Grosseto);
      2.3)  composizione: produttore/trasformatore (X) altro ( ) - il
Consorzio, formato dai comuni della zona e dai proprietari forestali,
agisce come soggetto promotore dietro delega rilasciata singolarmente
da settandue produttori.
    3.  Tipo di prodotto: castagna classe 1.6 ortofrutticoli e cerali
allo stato naturale o trasformato.
    4.  Descrizione  del  disciplinare (riepilogo delle condizioni di
cui all'art. 4, par. 2):
      4.1) nome: "Castagna del Monte Amiata";
      4.2)  descrizione:  l'indicazione geografica protetta "Castagna
del Monte Amiata" designa le castagne prodotte nella zona indicata al
punto  successivo e riferibili alle varieta' correntemente conosciute
come: marrone, bastarda rossa, cecio.
    I  frutti  dovranno  rispondere alle seguenti caratteristiche: la
pezzatura  minima  ammessa  e'  pari a ottanta acheni per chilogrammo
netto  allo  stato  fresco.  Per  le  annate  con andamento climatico
particolarmente sfavorevole e' ammessa una tolleranza del 10% ;
    dimensioni acheni: grandi;
    forma acheni: obovata od ovale con apice poco pronunciato;
    colore acheni: rossastro con striature piu' scure;
    ilo: colore nocciola e a contorni regolari;
    episperma: facilmente asportabile di colore fulvo chiaro;
    seme: colore crema chiaro;
    sapore: delicato e dolce;
      4.3) zona geografica: la zona di produzione della "Castagna del
Monte  Amiata"  comprende l'intera circoscrizione comunale dei comuni
di  Arcidosso, Casteldelpiano, Santa Fiora e Seggiano in provincia di
Grosseto e parte del territorio dei comuni di Cinigiano e Roccalbegna
in provincia di Grosseto e dei comuni di Castiglione d'Orcia, Abbadia
S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena;
      4.4)   prova  dell'origine:  la  sussistenza  dell'origine  del
prodotto  e'  accertata  in  particolare  mediante  iscrizione  delle
fustaie  di  castagno  da  frutto  in  un  apposito  albo  tenuto  ed
aggiornato  dalla  regione  Toscana  o  da  un  organismo privato che
risponda  ai  requisiti  della norma EN 45011, o da altro soggetto da
questi delegato.
    La  raccolta  del  frutto  deve avvenire tra il 15 settembre e il
15 novembre  di  ogni anno. In caso di andamento stagionale avverso o
fuori  norma,  l'organismo  che  gestisce  l'albo  puo'  protrarre la
raccolta  fino ad un massimo di altri quindici giorni, ed in tal caso
rende pubblica la deroga del termine di raccolta con la pubblicazione
sui  quotidiani  locali  e l'affissione agli albi comunali dei comuni
nel  cui  territorio  rientra  la zona di produzione dell'indicazione
geografica protetta.
    Entro   dieci  giorni  dalla  fine  della  raccolta  deve  essere
presentata  la  denuncia  di  produzione relativa all'annata in corso
all'organismo  che  gestisce  l'albo.  Tale  organismo rilascera', di
volta in volta, attestazione del prodotto denunciato;
      4.5)  metodo  di  ottenimento:  le  condizioni ambientali delle
fustaie  di  castagno  destinate  alla produzione della "Castagna del
Monte  Amiata"  devono  essere  site  nella  zona  fitoclimatica  del
"Castaneum"  del  Monte  Amiata,  e  comunque  ubicate  nella  fascia
compresa tra i 350 e i 1000 m.s.l.m..
    I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento, i sistemi di
potatura  periodica  e  pluriennale,  devono  essere  quelli  in  uso
tradizionale  e generalizzato nella zona amiatina o, comunque, atti a
non  modificare  le  caratteristiche  di  tipicita'  dei  frutti.  La
densita' di piante ad ettaro sara' compresa tra un minimo di 60 ed un
massimo di 150 piante.
    E'  vietata  ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed
il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.
    La raccolta potra' essere effettuata a mano o con mezzi meccanici
idonei tali da salvaguardare l'integrita' del prodotto.
    La produzione con l'indicazione geografica protetta "Castagna del
Monte Amiata", non potra' superare la produzione massima di Kg 12 per
pianta e di Kg 1800 per ettaro.
    Le  operazioni  di  cernita,  di  calibratura,  di  trattamento e
conservazione  dei  frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del
territorio di produzione cosi' come delimitato all'art 3.
    La  conservazione  del prodotto dovra' essere fatta mediante cura
in  acqua fredda per non piu' di sette giorni senza aggiunta di alcun
additivo,  o  mediante  sterilizzazione  con  bagno  in acqua calda e
successivo  bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo e
secondo  la  corretta  tecnica  locale.  E'  ammessa la conservazione
tramite  surgelazione  secondo  le  modalita' previste per i prodotti
surgelati.
    I  prodotti  trasformati  possono  menzionare in etichetta che il
prodotto  stesso  e'  ottenuto  dalla indicazione geografica protetta
"Castagna  del  Monte Amiata", purche' il trasformatore si sottoponga
ai  controlli  da  parte  del  soggetto  incaricato  dei  controlli e
rispetti   le   prescrizioni   impartite   da   detto  organismo  per
l'identificabilita' delle partite del prodotto;
      4.6)  legame:  la  coltura  del  castagno  da  frutto nell'area
amiatina  ha  da  sempre  avuto  diffusione  grazie  alle  condizioni
pedologiche   e   climatiche   particolarmente   favorevoli.   L'area
interessata  comprende  otto comuni della provincia di Grosseto e tre
della provincia di Siena. La maggior concentrazione degli impianti di
castagneto da frutto, per una superficie totale di 2078 ettari, la si
riscontra  in ogni caso nelle zone ovest-sud-ovest del cono vulcanico
dell'Amiata  e  particolarmente  nei  comuni di Arcidosso, Castel del
Piano,  Cinigiano,  Roccalbegna,  Santa Fiora, Seggiano e Castiglione
d'Orcia.
    Fin  dal XIV secolo all'interno degli statuti delle comunita' del
l'Amiata  si  registrano  precise  norme  per  la  salvaguardia  e lo
sfruttamento  della  risorsa  "castagno", in merito sia alla raccolta
dei  frutti  sia  alla  raccolta  del  legname  da  opera  o  a scopo
energetico.  Tali  statuti  proibivano il danneggiamento ed il taglio
delle  piante  verdi  e  delle piante secche, a meno di una specifica
autorizzazione  rilasciata  dalle  autorita'  del luogo e prevedevano
sanzioni pecuniarie molto onerose per quel tempo.
    Inoltre  si prevedeva un preciso calendario per la raccolta delle
castagne,   precisando   il   periodo   di   stretta  competenza  del
proprietario   e  il  periodo  nel  quale  la  raccolta  era  libera.
Quest'ultimo  periodo  poteva  giungere  fino  al carnevale dell'anno
successivo  per  consentire  a  tutti, anche ai piu' poveri, di poter
trovare  un  minimo  di  sostentamento.  Anche  in  questo caso erano
previste sanzioni pecuniarie per i trasgressori.
    Tali  norme  trovano  la  loro  giustificazione  nel fatto che la
castagna  e' stata per molto tempo la principale se non l'unica fonte
di cibo per le popolazioni montane in alcuni periodi dell'anno.
    Tale  esigenza ha fatto si' che nella zona si sia consolidata nel
tempo  una  profonda  tradizione  legata alla castagna. Infatti si e'
affermata  la  pratica della selezione di varieta' locali di castagno
adattate   al   clima  ed  interessanti  dal  punto  di  vista  della
redditivita'  della  produzione, si sono altresi' diffuse le tecniche
per   la  conservazione  del  prodotto  e  per  la  sua  elaborazione
gastronomica.
    Inoltre  per  la sua posizione geografica l'area amiatina gode di
una particolare condizione che consente una produzione di qualita' in
anticipo  sulle  produzioni  delle  zone  piu'  settentrionali  della
regione;
      4.7)  struttura  di  controllo: l'attivita' di controllo di cui
all'art. l0 del Reg. CEE n. 2081/92 sara' svolta da:
        nome:   Istituto   mediterraneo  di  certificazione  -  cert.
SINCERT;
        indirizzo:  sede  Toscana  - Viale Regina Elena n. 85 - 52042
Camucia di Cortona (Arezzo);
      4.8)  Etichettatura:  il  sigillo,  oltre  al bollo di garanzia
dell'organismo   di   controllo,   e'  costituito  da  una  etichetta
inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:
        a) "Castagna  del Monte Amiata", seguita immediatamente al di
sotto  dalla  dicitura  "indicazione  geografica  protetta" (I.G.P.),
conformemente  al  logo  allegato  e  facente  parte  integrante  del
presente disciplinare;
        b) con  caratteri  ridotti  del  50%  rispetto  alla  scritta
"Castagna   del   Monte   Amiata",  e'  obbligatorio  inserire  nella
etichettatura  il  nome della varieta' della castagne contenute nella
confezione (marrone, bastarda rossa, cecio);
        c) nome, cognome o ragione sociale del produttore, nonche' la
ditta  e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto
(sia esso il produttore o un terzo);
        d) quantita'    di   prodotto   contenuta   all'origine   nei
contenitori,   espressa   in  conformita'  delle  norme  metrologiche
vigenti.
    L'etichetta   deve  altresi'  contenere  il  logo  europeo  della
indicazione  geografica  protetta cosi' come definito dal regolamento
CE n. 1726/98;
        4.9) condizioni nazionali.