Art. 3.
  Le  tipologie  e  il  valore nominale dei crediti ceduti, il prezzo
iniziale   a   titolo   definitivo,   le   modalita'   di   pagamento
dell'eventuale  prezzo  residuo nonche' le caratteristiche dei titoli
da emettersi i dei prestiti da contrarre ai sensi dell'art. 13, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e
le modalita' di gestione della societa' cessionaria, sono determinati
con  uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, di concerto con i Ministri delle finanze e
del lavoro e della previdenza sociale.