Art. 3. Le tipologie e il valore nominale dei crediti ceduti, il prezzo iniziale a titolo definitivo, le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo nonche' le caratteristiche dei titoli da emettersi i dei prestiti da contrarre ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e le modalita' di gestione della societa' cessionaria, sono determinati con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.