Art. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sull'attuazione dell'operazione e degli altri adempimenti di cui al presente decreto, intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo dell'istituto. A tale fine puo' avvalersi dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere, ai sensi dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.