Art. 5.
  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica   vigila  sull'attuazione  dell'operazione  e  degli  altri
adempimenti  di  cui  al  presente  decreto,  intervenendo con poteri
sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo dell'istituto.
  A tale fine puo' avvalersi dell'assistenza di uno o piu' consulenti
finanziari  scelti,  anche  in  deroga  alle norme di contabilita' di
Stato,  con  procedure  competitive  tra primarie banche nazionali ed
estere, ai sensi dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.