Art. 2.
  1.  Il  pagamento  del  canone  e'  effettuato entro il 31 del mese
di ottobre  di ciascun anno, a partire dall'anno 2000, sulla base del
fatturato  conseguito  nell'anno precedente, riferibile all'esercizio
dell'attivita'  radiotelevisiva, tenuto conto, per quanto concerne la
concessionaria pubblica, dei proventi derivanti dal finanziamento del
servizio pubblico, al netto dei diritti dell'erario.
  2.  Ai  fini  della  determinazione  del  canone, per fatturato, si
intende  il  volume  d'affari  ai  sensi dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3.  Le somme sono versate direttamente allo sportello della sezione
di  tesoreria  provinciale  dello Stato, secondo il domicilio fiscale
dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta
di  versamento  modello  124T  ovvero  a mezzo del servizio dei conti
cor-renti  postali,  previa  compilazione  del  bollettino  di  conto
corrente  postale gia' intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi
i  modelli  occorre  riportare,  tra  l'altro,  il codice fiscale del
versante e l'anno per il quale si versa il canone. Il versamento deve
affluire  al capitolo 2569, art. 1 ("Proventi per attivita' e servizi
radiotelevisivi privati in ambito nazionale e locale"), del capo XXVI
dell'entrata  del  bilancio  dello Stato salvo per quanto concerne la
concessionaria  pubblica, il cui versamento deve affluire al capitolo
2355  ("Canone  annuo dovuto dalla RAI" ) del capo X dell'entrata del
bilancio dello Stato.