Art. 2. 1. Il pagamento del canone e' effettuato entro il 31 del mese di ottobre di ciascun anno, a partire dall'anno 2000, sulla base del fatturato conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenuto conto, per quanto concerne la concessionaria pubblica, dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico, al netto dei diritti dell'erario. 2. Ai fini della determinazione del canone, per fatturato, si intende il volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. Le somme sono versate direttamente allo sportello della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento modello 124T ovvero a mezzo del servizio dei conti cor-renti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale gia' intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il canone. Il versamento deve affluire al capitolo 2569, art. 1 ("Proventi per attivita' e servizi radiotelevisivi privati in ambito nazionale e locale"), del capo XXVI dell'entrata del bilancio dello Stato salvo per quanto concerne la concessionaria pubblica, il cui versamento deve affluire al capitolo 2355 ("Canone annuo dovuto dalla RAI" ) del capo X dell'entrata del bilancio dello Stato.