Art. 3.
  1.  Le  somme  corrisposte a titolo di canone indebitamente versate
possono  essere recuperate dai soggetti di cui all'art. 1 detraendole
da   quanto   dovuto   in   occasione   dei   successivi  versamenti;
dell'avvenuta  compensazione e' data comunicazione al Ministero delle
comunicazioni  ed  al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica entro il mese successivo a quello in cui e'
stato effettuato il versamento sul quale e' stato operato il predetto
recupero.
  2.  I  predetti  soggetti  possono,  in  alternativa,  chiedere  il
rimborso  delle  somme  indebitamente  pagate  a  titolo  di  canone,
mediante  apposita istanza al Ministero delle comunicazioni, il quale
provvede,  previa informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica,  secondo  le  disposizioni  degli
articoli  393,  394  e  254 delle istruzioni generali sui servizi del
Tesoro,  approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969
(allegato A).