Art. 3. 1. Le somme corrisposte a titolo di canone indebitamente versate possono essere recuperate dai soggetti di cui all'art. 1 detraendole da quanto dovuto in occasione dei successivi versamenti; dell'avvenuta compensazione e' data comunicazione al Ministero delle comunicazioni ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento sul quale e' stato operato il predetto recupero. 2. I predetti soggetti possono, in alternativa, chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo di canone, mediante apposita istanza al Ministero delle comunicazioni, il quale provvede, previa informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo le disposizioni degli articoli 393, 394 e 254 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969 (allegato A).