Art. 4.
  1.  A dimostrazione dell'avvenuto versamento del canone le societa'
sono  tenute  a  trasmettere,  entro  dieci  giorni  dalla data dello
stesso,  al  Ministero  delle comunicazioni, al Ministero del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica nonche' all'Autorita'
di cui al comma 2, copia della attestazione di versamento. Unitamente
a  detta  attestazione, sono inviati, con apposita nota, sottoscritta
dal titolare dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio
sindacale,  ove esistente, i dati relativi al fatturato cui il canone
si riferisce nonche' copia del bilancio di esercizio approvato.
  2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in
qualsiasi  momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti
di  cui  all'art.  1,  comma  6,  lettera  c), numero 7), della legge
31 luglio 1997, n. 249.