Art. 4. 1. A dimostrazione dell'avvenuto versamento del canone le societa' sono tenute a trasmettere, entro dieci giorni dalla data dello stesso, al Ministero delle comunicazioni, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonche' all'Autorita' di cui al comma 2, copia della attestazione di versamento. Unitamente a detta attestazione, sono inviati, con apposita nota, sottoscritta dal titolare dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, i dati relativi al fatturato cui il canone si riferisce nonche' copia del bilancio di esercizio approvato. 2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249.