Art. 6.
  1.  In  caso  di  mancato pagamento del canone e degli interessi da
parte  dei soggetti di cui all'art. 1, al loro recupero si provvede a
norma delle vigenti disposizioni in materia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 ottobre 2000

                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Visco

                 Il Ministro delle telecomunicazioni
                              Cardinale

                      Il Ministro delle finanze
                              Del Turco