Art. 6. 1. In caso di mancato pagamento del canone e degli interessi da parte dei soggetti di cui all'art. 1, al loro recupero si provvede a norma delle vigenti disposizioni in materia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 2000 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Il Ministro delle telecomunicazioni Cardinale Il Ministro delle finanze Del Turco