Art. 2.
  1. La  presente  autorizzazione  ha  validita'  triennale a partire
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Nel  caso  di  accertata  inadeguatezza delle capacita' tecniche
dell'organismo  autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa
con   effetto   immediato,   dandosi  luogo  al  controllo  di  tutta
l'attivita' certificata fino a quel momento effettuata.
  3. Nei  casi  di particolare gravita', si procede alla revoca della
presente autorizzazione.
  4. Gli  estremi  delle  certificazioni  rilasciate  sono  riportati
nell'apposito   registro   vidimato   dall'Ispettorato   tecnico  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  5. Tutti  gli  atti  relativi  all'attivita' di certificazione, ivi
compresi  i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo
non  inferiore  a  cinque  anni.  L'Ispettorato tecnico del Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  si riservano la verifica della
permanenza dei requisiti per la certificazione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 ottobre 2000


                                Il direttore generale
                         per lo sviluppo e la competitività
                                       Visconti



Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
        Ferraro