Art. 2.
  1. La presente autorizzazione ha validita' triennale.
  2. Entro  il  periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico  ed  il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale si
riservano   la   verifica  della  permanenza  dei  requisiti  per  la
certificazione, disponendo apposite verifiche.
  3. Ove  nel  corso  dell'attivita',  anche a seguito delle previste
verifiche,  venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche
e  professionali  o  si  constati  che, per la mancata osservanza dei
criteri  minimi  fissati  nell'allegato  VII,  codesto  Organismo non
soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 si procede alla
revoca della presente autorizzazione.
  4. Gli  estremi  delle  certificazioni  rilasciate  sono  riportati
nell'apposito   registro   vidimato   dall'Ispettorato   tecnico  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  5. Tutti  gli  atti  relativi  all'attivita' di certificazione, ivi
compresi  i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo
non inferiore a cinque anni.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 ottobre 2000


                                Il direttore generale
                         per lo sviluppo e la competitività
                                       Visconti



Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
        Ferraro