Art. 2.
  In   occasione  della  prima  installazione  a  bordo,  la  bussola
magnetica  dovra' essere compensata da persone competenti autorizzate
dall'autorita'   marittima.  A  compensazione  avvenuta  deve  essere
rilasciata  la  tabella  delle  deviazioni residue, tabella che, dopo
essere  stata  controfirmata  dall'autorita'  marittima,  deve essere
conservata fra i documenti di bordo, unitamente alle istruzioni sulla
sistemazione delle bussole a bordo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 ottobre 2000
                                    Il comandante generale: Sicurezza