Art. 2. In occasione della prima installazione a bordo, la bussola magnetica dovra' essere compensata da persone competenti autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta deve essere rilasciata la tabella delle deviazioni residue, tabella che, dopo essere stata controfirmata dall'autorita' marittima, deve essere conservata fra i documenti di bordo, unitamente alle istruzioni sulla sistemazione delle bussole a bordo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2000 Il comandante generale: Sicurezza