Art. 2.
  1.  Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento
della  Conferenza  di  cui  all'articolo 1, il prefetto di Palermo e'
autorizzato  ad  avvalersi  di  un  contingente di personale militare
delle  Forze armate, secondo le modalita' previste dagli articoli 1 e
3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.
  2. Per  gli interventi conseguenti alle attivita' previste al comma
1  e'  autorizzata  la spesa nel limite massimo di lire 4.400 milioni
per l'anno 2000.
  3.  Per  le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza
di  cui  al  presente decreto, diretti all'analisi, al monitoraggo ed
alle   attivita'   di  formazione  strumentali  all'attuazione  della
convenzione  di cui all'articolo 1 e dei relativi protocolli, nonche'
connessi  alle  altre iniziative deliberate in attuazione dei compiti
attribuiti  dalla  Conferenza,  e' autorizzata la spesa di lire 1.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il coordinamento di tali
interventi e' attribuito al Ministro della giustizia.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 1 e 3, comma 1,
          del  decreto-legge  25 luglio 1992, n. 349, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23  settembre  1992,  n.  386
          (Misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata
          in  Sicilia):     "Art. 1. - 1. Fermo quanto previsto dalle
          disposizioni  vigenti, i prefetti delle province siciliane,
          nell'ambito  di  operazioni  di  sicurezza  e controllo del
          territorio  e  di  prevenzione  di  delitti di criminalita'
          organizzata,  sono  autorizzati ad avvalersi di contingenti
          di  personale  militare  delle  Forze  armate, posti a loro
          disposizione  dalle  competenti autorita' militari ai sensi
          dell'art. 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121 e dell'art.
          19  del  testo  unico  della  legge comunale e provinciale,
          approvato  con  regio  decreto  3 marzo  1934,  n.  383,  e
          successive modificazioni, nonche' delle norme di esecuzione
          vigenti.      2. Nel corso delle operazioni di cui al comma
          1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di
          agenti  di  pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla
          identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di
          persone  e  mezzi  di  trasporto  a norma dell'art. 4 della
          legge  22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o
          impedire  comportamenti  che  possono  mettere  in pericolo
          l'incolumita'  di persone o la sicurezza dei luoghi o delle
          infrastrutture  vigilati,  con esclusione delle funzioni di
          polizia giudiziaria.
              3.  Ai  fini  di  identificazione,  per  completare gli
          accertamenti,  per  procedere  a  tutti gli atti di polizia
          giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui
          al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso
          i  piu'  vicini  uffici  o comandi della polizia di Stato o
          dell'Arma   dei   carabinieri,  consegnando  le  armi,  gli
          esplosivi  e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei
          confronti   delle  persone  accompagnate  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.
              4.  In conformita' a quanto previsto dalle disposizioni
          di  cui  all'art. 352 del codice di procedura penale, delle
          operazioni  di perquisizione e' data notizia, senza ritardo
          e  comunque  entro  48 ore, al procuratore della Repubblica
          presso  il  tribunale  del  luogo in cui le operazioni sono
          effettuate,  il  quale,  se  ne ricorrono i presupposti, le
          convalida entro le successive 48 ore.
              Art.  3.  - 1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari
          di  truppa  delle  Forze armate compresi nei contingenti di
          cui    all'art.    1    e'    attribuita   una   indennita'
          onnicomprensiva,  determinata  con decreto del Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con  i Ministri dell'interno e della
          difesa,  nei limiti previsti al comma 2. Per gli ufficiali,
          i  sottufficiali  e  i  militari di truppa in ferma di leva
          prolungata,   la   predetta   indennita'   onnicomprensiva,
          aggiuntiva   al   trattamento   stipendiale   o  alla  paga
          giornaliera,  non  puo'  superare  il trattamento economico
          accessorio   previsto  per  il  personale  delle  Forze  di
          polizia.  Per  i  militari  di  truppa  in  ferma  di  leva
          obbligatoria,   tale   indennita',   aggiuntiva  alla  paga
          giornaliera,  e' fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto
          al  periodo  d'impiego.  I  predetti  trattamenti economici
          hanno  decorrenza  ed  effetto  dalla data di pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto".