Art. 3.
  1.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e
dell'articolo 2, pari a lire 10.537 milioni per l'anno 2000 ed a lire
1.000  milioni  per  ciascuno  degli  anni  2001  e 2002, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  2000, allo scopo parzialmente
utilizzando,   quanto   a   lire   6.000  milioni  per  l'anno  2000,
l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a
lire  4.537  milioni  per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno
2001, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione economica e, quanto a lire 1.000 milioni per
l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  2. All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo 1, comma 2,
pari  a lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede, per gli
anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,  quanto  a  lire 2.000
milioni,  l'accantonamento  relativo al Ministero dei lavori pubblici
e,   quanto  a  lire  3.000  milioni,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  del presente
decreto.