Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, pari a lire 10.537 milioni per l'anno 2000 ed a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.537 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.