L'AUTORITA' PER LE
                    GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 18 ottobre 2000;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e radiotelevisivo", pubblicata nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 197 del 25 agosto 1997;
  Visti,  in particolare, gli articoli 1, comma 6, lettera a), numeri
7 e 8, e 5 della suddetta legge;
  Vista  la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/33/CE
del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di
fornitura di una rete aperta (ONP)";
  Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8
gennaio  1998,  concernente  "L'interconnessione  in un mercato delle
telecomunicazioni  liberalizzato  (parte 1 - fissazione dei prezzi di
interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
  Vista   la  raccomandazione  della  Commissione  europea  98/322/CE
dell'8 aprile  1998,  concernente  "L'interconnessione  in un mercato
delle   telecomunicazioni   liberalizzato   (parte  2  -  separazione
contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;
  Vista  la  raccomandazione  della  Commissione  C (1999)  3863  del
24 novembre     1999,     concernente    "Fissazione    dei    prezzi
d'interconnessione  per  le  linee  affittate  in  un  mercato  delle
telecomunicazioni liberalizzato";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  recante  il  "Regolamento  per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie  nel  settore  delle  telecomunicazioni",  pubblicato nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 221 del 22 settembre 1997;
  Visto   il   decreto   ministeriale   25 novembre   1997,   recante
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni",  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre
1997;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in  materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
  Vista  la  propria  delibera  n.  1/CIR/98  del  25 novembre  1998,
concernente  "Valutazione  e  richiesta  di  modifica dell'offerta di
interconnessione  di  riferimento  di  Telecom  Italia  del 24 luglio
1998",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 289 dell'11 dicembre 1998;
  Vista  la  propria  delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, relativa
alle  "Condizioni  economiche  d'offerta  del  servizio  di telefonia
vocale  alla  luce  dell'evoluzione  di  meccanismi  concorrenziali",
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155
del 5 luglio1999;
  Vista  la  propria  delibera  n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante
"Regolamentazione  e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti
da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999";
  Vista   la  propria  delibera  n.  1/CIR/99  del  29  luglio  1999,
concernente   "Disciplina   della   numerazione   nel  settore  delle
telecomunicazioni",   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999;
  Vista  la  propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa
alla  "Determinazione  degli  organismi  di  telecomunicazioni aventi
notevole forza di mercato";
  Vista  la propria delibera n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante
"Regole  per  la  fornitura  della  Carrier Selection Equal Access in
modalita'  di  preselezione (Carrier Preselection)", pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana  n.  303  del  28
dicembre 1999;
  Vista  la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante
"Regole  per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori
(Service  Provider  Portabiliy)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
  Vista la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante
""Valutazione    e    richiesta    di    modifica   dell'offerta   di
interconnessione  di  riferimento di Telecom Italia del luglio 1999",
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45
del 24 febbraio 2000;
  Vista  la  propria  delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante
"Linee   guida   per   l'implementazione   dei   servizi  di  accesso
disaggregato   a  livello  di  rete  locale  e  disposizioni  per  la
promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;
  Vista  la  propria  delibera n. 3/00/CIR del 28 marzo 2000, recante
"Disposizioni  relative all'appendice all'offerta di interconnessione
di  riferimento  1999  di Telecom Italia. Servizi di interconnessione
finalizzati  all'offerta  delle prestazioni di Carrier Preselection e
di Service Provider Portability";
  Vista  la  propria delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, recante:
"Disposizioni  sulle  modalita'  relative alla prestazione di carrier
preselection    (CPS)    e    sui    contenuti   degli   accordi   di
interconnessione",   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n. 5/00/CIR recante "Monitoraggio del
processo  di  implementazione  dei  servizi di accesso disaggregato a
livello   di   rete   locale,   portabilita'  del  numero  e  carrier
preselection";
  Vista  la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante:
"Piano   di   numerazione   nel  settore  delle  telecomunicazioni  e
disciplina  attuativa",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;
  Vista  la  propria delibera n. 7/00/CIR del 1 agosto 2000, recante:
"Disposizioni  sulle  modalita'  relative alla prestazione di Service
Provider   Portabilita'  (SPP)  e  sui  contenuti  degli  accordi  di
interconnessione",   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;
  Vista  l'appendice  all'Offerta  di interconnessione di Riferimento
presentata  da Telecom Italia in data 28 gennaio 2000, ai sensi delle
delibere   n.  3/CIR/99  e  4/CIR/99,  in  relazione  ai  servizi  di
interconnessione   finalizzati   all'offerta   delle  prestazioni  di
preselezione dell'operatore e portabilita' del numero;
  Viste  le  comunicazioni  trasmesse  da Telecom Italia in merito ai
servizi  di  trasporto  per  il  traffico internazionale originato in
Italia e diretto all'estero;
  Vista  la revisione dell'Offerta di interconnessione di riferimento
1999 effettuata da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 1/00/CIR
e   trasmessa   in   data   20 marzo   2000,  nonche'  la  successiva
corrispondenza intercorsa con l'Autorita';
  Vista  l'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  di Telecom
Italia  per  l'anno  2000,  pervenuta  all'Autorita' in data 3 aprile
2000;
  Vista la consultazione pubblica sull'Offerta di interconnessione di
riferimento  di  Telecom Italia per il 2000 avviata in data 20 aprile
2000  ed  i  commenti  pervenuti dagli operatori licenziatari in tale
ambito;
  Viste le lettere di richiesta di informazioni e dati dell'Autorita'
inviate  a Telecom Italia ed agli operatori in merito alle condizioni
di  competitivita'  del  mercato  del  traffico  internazionale  e le
risposte pervenute;
  Sentite  le societa' Telecom Italia S.p.a., Infostrada S.p.a., Wind
Telecomunicazioni  S.p.a.,  Albacom  S.p.a., Blu S.p.a., Colt Telecom
S.p.a., MCI WorldCom S.p.a., Metroweb, Telecom Italia Mobile S.p.a. e
Omnitel  Pronto  Italia  S.p.a.  nell'ambito  dell'istruttoria "Linee
affittate e circuiti di interconnessione";
  Sentite   le   Associazioni   Assoprovider,  Associazione  Italiana
Internet  Providers  e  Associazione  Nazionale  Utenti  Italiani  di
Telecomunicazioni,  nell'ambito  dell'istruttoria  "Linee affittate e
circuiti di interconnessione";
  Vista  la  lettera dell'Autorita' del 31 maggio 2000 in merito alla
corretta  applicazione  della delibera n. 1/00/CIR con riferimento al
servizio  di  accesso  di  abbonati  Telecom  Italia  ai  servizi non
geografici di altri operatori;
  Vista  la  documentazione  trasmessa  da  Telecom  Italia  in  data
30 maggio 2000 "Revisione dell'OIR per il 2000 in materia di CPS";
  Vista  la  decisione  di  Consiglio  del  6  luglio  2000  relativa
all'autorizzazione  provvisoria  del  pacchetto tariffario di Telecom
Italia "Teleconomy 24";
  Vista la decisione, assunta nella riunione della Commissione per le
infrastrutture  e  le  reti  del  6 luglio  2000, di far confluire le
istruttorie aperte in merito alle condizioni di fornitura dei servizi
di  carrier  preselection  e  portabilita' del numero all'interno del
provvedimento    relativo    alla    valutazione    dell'Offerta   di
Interconnessione di Riferimento per il 2000;
  Visti gli atti del procedimento;
  Sentita  la  societa'  Telecom  Italia in sede di audizione in data
19 luglio 2000;
  Vista la documentazione presentata da Telecom Italia;
  Udita,  nella  riunione  della  Commissione  del  1 agosto 2000, la
relazione  dell'ing.  Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria,
ai  sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e
il funzionamento dell'Autorita';
  Vista  la  decisione  assunta  nella riunione della Commissione del
1 agosto  2000  nella  quale e' stato approvato il relativo schema di
provvedimento;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato, pervenuto in data 21 settembre 2000;
  Visto  il  parere  della  Commissione  europea  (Direzione generale
concorrenza   e   Direzione   generale   Societa'  dell'informazione)
pervenuto in data 13 ottobre 2000;
  Udita  nella  riunione  del 18 ottobre 2000 la relazione conclusiva
dell'ing.  Vincenzo  Monaci  sui risultati dell'istruttoria, ai sensi
dell'art.  32  del  Regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita';
  Considerato quanto segue:

1. Riferimenti normativi.

  L'art.  18,  comma  2,  della direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997
pone  in  capo alle Autorita' nazionali di regolamentazione l'obbligo
di  notificare  alla  Commissione europea l'elenco degli organismi di
telecomunicazioni   che  detengono,  nell'ambito  di  ciascuno  Stato
membro,  una  "notevole  forza  di  mercato".  L'articolo 1, comma 1,
lettera  a),  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del
19 settembre  1997,  sulla  base  delle  indicazioni dell'articolo 4,
comma   3,   della   suddetta  direttiva,  fissa  i  criteri  per  la
individuazione degli operatori aventi "notevole forza di mercato".
  Con  delibera  dell'Autorita'  n.  197/99  del 7 settembre 1999, la
societa'  Telecom Italia e' stata notificata alla Commissione europea
come  avente  "notevole  forza  di  mercato"  nel  mercato delle reti
telefoniche  pubbliche  fisse, dei servizi di telefonia vocale, delle
linee affittate e dell'interconnessione.
  In  ragione  di  tale determinazione, la societa' Telecom Italia e'
tenuta  a provvedere, ai sensi dell'art. 4, commi 9 e 10, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dell'art. 14, comma
1,  del  decreto  ministeriale  23 aprile 1998, alla pubblicazione di
un'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia.
  Al fine di consentire lo sviluppo di condizioni di interconnessione
concorrenziali,  Telecom Italia e' tenuta a garantire, secondo quanto
previsto  dalla  vigente  normativa  comunitaria  e nazionale, che la
propria   offerta  di  interconnessione  di  riferimento  rispetti  i
principi   di   non  discriminazione,  trasparenza,  obiettivita'  ed
orientamento ai costi.
  L'Autorita'  ha  il  potere  di imporre, ove cio' sia giustificato,
modifiche  all'offerta  di interconnessione di riferimento, anche con
efficacia  retroattiva,  in  base  a quanto stabilito dalla normativa
comunitaria,  all'art.  7,  paragrafo  3, della direttiva 97/33/CE, e
dalla  normativa  nazionale,  all'art.  4,  comma  9, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e agli articoli 14, comma
8,  e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. L'Offerta
di  interconnessione  di  riferimento  di  Telecom  Italia,  ai sensi
dell'art.  4, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997, deve comprendere anche le interfacce offerte in conformita'
con  le  esigenze  di mercato e le condizioni di accesso alla rete di
cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
318/1997.  Tale  articolo  pone  in capo all'Autorita' la facolta' di
intervenire  in  qualunque momento ed il dovere di intervento in capo
di  richiesta  di  una  delle  parti,  al  fine  di  garantire che le
condizioni  di  accesso  alla  rete  siano  eque,  ragionevoli  e non
discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per
gli   utenti,  nonche',  ove  cio'  sia  giustificato,  di  apportare
modifiche alle disposizioni degli accordi.
  L'Autorita'  dispone  inoltre, ai sensi dell'art. 4, commi 14 e 16,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 318 del 1997, del
potere  di  fissare  in  anticipo  condizioni  atte  a  garantire una
concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche ed economiche, le
condizioni  di  fornitura  e  d'impiego  nonche'  la  conformita'  ai
requisiti   essenziali   dei   servizi   contenuti   nell'offerta  di
interconnessione  di  riferimento.  Ulteriori  specifici  riferimenti
normativi  in  merito all'interconnessione sono contenuti nel decreto
ministeriale  23 aprile  1998  e nelle proprie delibere n. 1/CIR/98 e
1/00/CIR.
  La delibera n. 6/00/CIR aggiorna il piano di numerazione nazionale,
ampliando  la  gamma  di  risorse  di  numerazione accessibili per la
fornitura di servizi, prevedendo, tra l'altro, numerazioni specifiche
per accesso ai servizi Internet.
  In  materia  di  Carrier  Preselection,  la delibera n. 3/CIR/99 ha
disciplinato  le  regole  di  fornitura  della prestazione di Carrier
Selection  in  modalita'  "equal  access"  (Carrier Preselection). La
delibera  n. 3/00/CIR ha fissato disposizioni in merito all'appendice
all'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  di Telecom Italia
"Servizi  di  interconnessione  finalizzati  all'offerta  di  Carrier
Preselection  e  Service  Provider Portability" con le quali e' stato
dichiarato  inammissibile  il  contributo  annuo  integrativo  per il
servizio  di accesso su linea preselezionata; la delibera n. 4/00/CIR
ha definito le disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione
di   Carrier   Preselection   e   sui   contenuti  degli  accordi  di
interconnessione.
  Con  riferimento  alla  portabilita'  del  numero,  la  delibera n.
4/CIR/99   ha   disciplinato   le   regole  per  la  fornitura  della
portabilita' del numero tra Operatori (Service Provider Portability).
  In  termini generali, si richiama la direttiva 98/61/CE che pone in
capo  alle  Autorita'  di  regolamentazione  il  compito  di favorire
l'introduzione  nei tempi piu' brevi possibili della portabilita' del
numero  di  operatore, sia per servizi geografici che non geografici,
ed  il  compito  di  renderla  operativa  entro il 1 gennaio 2000. La
stessa  direttiva  afferma che entro tale data devono essere attivate
opzioni  che  permettano  all'abbonato  di  usufruire  della  carrier
preselection.   Alle   Autorita'  nazionali  di  regolamentazione  e'
altresi'   attribuito   il   compito   di   provvedere  affinche'  la
determinazione dei prezzi di interconnessione relativi alla fornitura
di tali prestazioni sia basata sui costi e che eventuali addebiti per
il  consumatore  non  finiscano  per disincentivare il ricorso a tali
possibilita'.
  Una  puntuale disciplina e' definita in merito all'interconnessione
di linee affittate: la direttiva 97/33/CE e il decreto del Presidente
della Repubblica n. 318/1997 (art. 4, comma 9, e allegato 1, parte 2)
delineano  in  capo  all'operatore notificato l'obbligo di fornire un
servizio  d'interconnessione  di  linee  affittate;  la  fornitura di
servizi   di   interconnessione   per   linee   dedicate  e'  inoltre
espressamente   prevista   all'art.   14,   comma   11,  del  decreto
ministeriale  23 aprile 1998 ed e' richiamata al successivo comma 19,
lettera  a),  n.  7  del  medesimo  decreto nell'ambito dei contenuti
minimi  dell'offerta d'interconnessione di riferimento dell'operatore
notificato.

2.  L'attivita'  istruttoria e le modifiche ai contenuti dell'offerta
di interconnessione di riferimento.

  L'Offerta  di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per
il  2000,  presentata  all'Autorita'  in data 1 aprile 2000, ai sensi
dell'art.  4,  comma  1,  lettera  e), della delibera n. 1/00/CIR, ha
costituito  oggetto  di  una  attivita'  istruttoria  dell'Autorita',
aperta  alla  partecipazione  di  tutti  gli  operatori licenziatari.
L'Autorita'  ha  formalmente richiesto agli operatori licenziatari di
far  pervenire  i propri commenti sull'Offerta di Interconnessione di
Riferimento  ed  ha  avviato  un  confronto  con  Telecom  Italia sui
contenuti  di tale offerta. Tale attivita' istruttoria ha evidenziato
che  alcuni  aspetti  dell'Offerta di interconnessione di riferimento
non  rispondono  esaustivamente  ai principi previsti dalla normativa
nazionale e comunitaria.
  Sulla  base  delle risultanze istruttorie, si e' ritenuto opportuno
intervenire   sull'Offerta   di   interconnessione   di   riferimento
presentata da Telecom Italia prevedendo:
    a) la  modifica  delle  condizioni  tecniche ed economiche per la
fornitura di alcuni servizi;
    b) l'inserimento  di  nuovi servizi da fornire all'interfaccia di
interconnessione;
    c) la   valutazione   dei   valori  economici  richiesti  per  la
remunerazione dei servizi contenuti nell'Offerta di riferimento.
  Sono   inoltre   confluite  nell'istruttoria  di  cui  al  presente
provvedimento,   in  quanto  strettamente  connesse  all'applicazione
dell'Offerta  di  riferimento  per  il  2000  di  Telecom  Italia, le
risultanze  di  attivita'  istruttorie gia' avviate dall'Autorita' e,
segnatamente:
    d) i  risultati  dell'istruttoria  "Linee affittate e circuiti di
interconnessione",  con  specifico  riferimento  alle  tematiche  dei
collegamenti  d'interconnessione  e  delle  funzionalita' di centrale
connesse, nonche' dei c.d. "circuiti parziali";
    e) i   risultati   delle  attivita'  di  verifica  del  grado  di
concorrenzialita'  raggiunto dal mercato dei servizi di instradamento
del   traffico   internazionale   uscente;  tali  attivita',  avviate
dall'Autorita'   sulla  base  delle  considerazioni  riportate  nella
delibera  1/00/CIR,  sono  volte  ad  una verifica di sussistenza dei
presupposti  per  un  eventuale  intervento regolamentare di scorporo
delle   condizioni  economiche  per  la  fornitura  di  tali  servizi
dall'Offerta d'interconnessione di riferimento;
    f) i  risultati  della  attivita'  di  verifica  delle condizioni
tecnico-economiche  relativi  alla  fornitura  della  prestazione  di
Carrier  Preselection  proposte  da  Telecom  Italia  con l'appendice
all'Offerta  d'interconnessione  di  riferimento  presentata ai sensi
della Delibera n. 3/CIR/99, e successiva revisione inviata da Telecom
Italia in data 30 maggio 2000;
    g) i  risultati  della  attivita'  di  verifica  delle condizioni
tecnico-economiche  relative  alla  fornitura  della  prestazione  di
Service  Provider  Portability  (SPP), proposte da Telecom Italia con
l'appendice  all'Offerta d'interconnessione di riferimento presentata
ai  sensi  della delibera n. 4/CIR/99 il 28 gennaio 2000 e successivo
aggiornamento  all'interno  dell'Offerta  di riferimento del 3 aprile
2000;
  A. A supporto delle decisioni di modifica delle condizioni tecniche
ed  economiche  per  la  fornitura  di  alcuni  servizi,  l'Autorita'
considera quanto segue:
  1.  Una  piena  e  corretta  applicazione  del  principio  generale
definito  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  della  delibera  n.
1/00/CIR,  comporta  la  necessita'  di  una  serie  di  modifiche ed
integrazioni  all'Offerta  di  Riferimento di Telecom Italia. Secondo
tale  principio,  nel  caso  di  accesso  da  parte di abbonati di un
operatore   ai   servizi   non  geografici  di  un  altro  operatore,
l'operatore  di  accesso deve essere remunerato esclusivamente per la
fornitura  del  servizio  di  trasporto  delle  chiamate originate da
propri abbonati sino al punto di interconnessione, nonche' in ragione
di  eventuali attivita' di fatturazione o per la copertura di rischio
di  insolvenza. In tal modo, fatto salvo il caso di servizi a tariffa
predefinita,  il prezzo finale del servizio sara' la risultante della
somma  della  quota  dovuta  all'operatore  di  accesso e della quota
richiesta   dall'operatore  assegnatario  della  numerazione  per  la
fornitura  del  servizio  finale.  Nel  caso  di  operatori d'accesso
notificati  come  aventi  notevole  forza di mercato, i corrispettivi
richiesti  per le attivita' di raccolta, fatturazione e copertura del
relativo  rischio  di insolvenza debbono essere contenute all'interno
dell'Offerta  di  interconnessione  di riferimento. Cio' premesso, si
rileva  che  l'offerta  di  riferimento  proposta  da  Telecom Italia
risulta  incompleta  sotto piu' profili: sotto un profilo formale, in
quanto  non riporta esplicitamente l'applicabilita' di tale principio
alla  generalita'  delle numerazioni non geografiche in contrasto con
il  principio di trasparenza; sotto un profilo sostanziale, in quanto
non  esplicita  le condizioni economiche praticate per l'espletamento
di  attivita'  di  fatturazione, nonche' i corrispettivi previsti per
eventuali  rischi  d'insolvenza. L'Autorita', pur tenendo conto della
specificita'  che  caratterizza  le  condizioni  di fornitura di tali
prestazioni  da  parte dell'operatore d'accesso, ritiene tuttavia che
l'esplicitazione  di  tali  valori  sia  necessaria ai fini del pieno
rispetto  dei principi di trasparenza e non discriminazione e ritiene
che   tale   esplicitazione  possa  essere  adeguatamente  realizzata
mediante  una  classificazione dei servizi in esame in diverse fasce,
sulla  base  delle loro specifiche caratteristiche, con corrispettivi
diversi  predefiniti  per  ciascuna  fascia  in relazione al relativo
rischio  di  insolvenza e valorizzati in termini di quota percentuale
in   relazione  al  valore  degli  importi  fatturati  dall'operatore
d'accesso.  Con riferimento all'attivita' di fatturazione dei servizi
in   oggetto,   e'   opportuno   chiarire   che   tale  attivita'  e'
inscindibilmente  collegata alla fornitura del servizio telefonico da
parte  di  Telecom  Italia  alla  propria  clientela  e  pertanto  si
configura  come  fattispecie  distinta  rispetto  alla fattispecie di
fatturazione   conto   terzi,   quest'ultima  intesa  come  fornitura
disaggregata da parte di un operatore delle proprie funzionalita' per
la fatturazione di servizi forniti da un altro operatore alla propria
clientela.   Nel  caso  di  servizi  di  accesso  a  numerazioni  non
geografiche  di  altro operatore, infatti, il cliente chiamante e' un
cliente   di   Telecom  Italia,  non  ha  rapporti  contrattuali  con
l'operatore  che  gestisce  la  numerazione,  e  puo', al limite, non
essere nemmeno a conoscenza di quale sia l'operatore titolare di tale
numerazione.  In  relazione  a  tali  attivita',  L'Autorita' ritiene
pertanto possibile e necessaria una formalizzazione generalizzata dei
relativi  costi,  da valorizzare in rapporto al numero di transazioni
(ovvero, di chiamate fatturate).
  2.  Una  specifica  applicazione  del sopra richiamato principio si
configura  nel  caso  di  accesso  ai servizi di emergenza e pubblica
utilita'  attraverso  la  rete di Telecom Italia ed in particolare il
1515  (Corpo  Forestale dello Stato), il 1530 (Capitaneria di Porto e
Guardia  Costiera) ed il 1518 (CISS - Viaggiare Informati). L'Offerta
di riferimento di Telecom Italia prevede che i rapporti economici tra
Telecom Italia e l'operatore interconnesso siano definiti nell'ambito
di  negoziazioni bilaterali. Tali servizi si configurano come servizi
con   addebito  al  chiamato  e  pertanto  rientrano  nell'ambito  di
applicazione del predetto principio.
  3.  Analoghe considerazioni si estendono all'accesso di abbonato di
altro  operatore  a servizi non geografici offerti da Telecom Italia,
quali,  ad  esempio,  i  servizi  Audiotex,  Numero  unico  e  Numero
personale.  L'offerta  di  riferimento  prevede  il rinvio ad accordi
commerciali,  precisando,  nel  caso  di  servizi  Audiotex, che sono
dovuti  a  Telecom  Italia,  oltre  ai  corrispettivi  per le normali
funzioni  di  trasporto  commutato,  anche i corrispettivi relativi a
funzioni   specifiche  riguardanti  l'instradamento  sulla  base  del
riconoscimento  del  codice,  la  contabilizzazione del traffico tipo
premium e l'intermediazione finanziaria. L'Autorita' ritiene che tali
fattispecie   rientrino   nell'ambito  d'applicazione  del  principio
generale  di  cui  al  richiamato  art. 1, comma 1, lettera a), della
delibera   1/00/CIR  e  che  pertanto  vada  esplicitato  all'interno
dell'Offerta di Riferimento e degli accordi di interconnessione che i
ricavi  percepiti dagli utenti chiamanti spettano all'operatore a cui
e'  assegnata  la  numerazione  (in  questo caso, Telecom Italia), il
quale  dovra'  rimborsare  all'operatore  di accesso (in questo caso,
l'operatore  interconnesso) i costi per la raccolta della chiamata ed
eventuali attivita' di fatturazione e relativo rischio insolvenza.
  4.  Con  riferimento  alle  condizioni  tecniche  di  fornitura dei
servizi  di accesso di abbonato Telecom Italia ai servizi di addebito
al  chiamato  e  addebito  ripartito  degli  operatori interconnessi,
l'offerta  di  interconnessione  di riferimento prevede una specifica
riserva  secondo  cui "nel caso in cui il servizio venga sottoscritto
da  clientela  direttamente  attestata  alla  rete di Telecom Italia,
verranno   bilateralmente  concordate ...  specifiche  condizioni  di
fornitura   del   servizio".  A  tal  riguardo,  l'Autorita'  ritiene
necessario  che,  nel  rispetto  del  principio  di trasparenza e non
discriminazione,  Telecom  Italia  fornisca  informazioni a carattere
tecnico  di maggior  dettaglio, quali, ad esempio, i requisiti minimi
di  dimensionamento  delle  linee  telefoniche  attestate  al  centro
servizi  in funzione dei volumi di traffico. In tal senso l'Autorita'
ritiene  che  tali  informazioni debbano essere contenute nell'ambito
del Service Level Agreement (SLA).
  5.  Con  riferimento  al  servizio  di accesso da parte di abbonato
Telecom  Italia  ai servizi di Rete privata virtuale forniti da altro
operatore,  si evidenzia che Telecom Italia richiede, oltre al codice
di  RPV  assegnato  all'operatore, un routing number aggiuntivo a sei
cifre   (180   +   OP ID)  per  l'instradamento  delle  chiamate.  Le
informazioni  richieste risultano ridondanti nella valorizzazione del
campo Address signal, in quanto il routing number non aggiunge alcuna
informazione  a  quanto gia' contenuto nel codice di accesso remoto a
RPV, 149X(Y(Z)), che identifica gia' univocamente l'operatore gestore
della   RPV.   Tale   inserimento   peraltro   pone   agli  operatori
interconnessi  alcuni vincoli all'instradamento di alcune numerazioni
(in  particolare, di alcune numerazioni internazionali), in contrasto
con   quanto   disposto   all'articolo  14,  comma  13,  del  decreto
ministeriale 23 aprile 1998.
  6.  Relativamente alla qualita' del traffico interconnesso, Telecom
Italia  si  impegna  a  garantire determinati livelli di qualita' del
traffico  interconnesso  esclusivamente  per il traffico di telefonia
vocale  e  rinvia  invece  ad  accordi  bilaterali  per  la eventuale
definizione  di  parametri di qualita' diversi in relazione a diverse
tipologie    di   traffico   (essenzialmente,   traffico   Internet).
L'Autorita' ritiene necessario prendere visione dei contenuti di tali
negoziazioni   bilaterali   in  relazione  alle  varie  tipologie  di
traffico;  cio',  anche  al  fine  di  determinare  le  modalita'  di
disciplina della tematica, nel rispetto dei principi di trasparenza e
non discriminazione.
  7.  Per  cio'  che  concerne  le  prove  tecniche  per  la verifica
dell'interoperabilita'  di  cui  al  paragrafo  16,  vi  e' una breve
elencazione  di  tali prove con un rinvio ad accordi tra le parti per
la  definizione  delle  condizioni  economiche  e  delle modalita' di
effettuazione   delle   stesse.   In  accordo  con  il  principio  di
trasparenza  e non discriminazione, l'Autorita' ritiene che l'Offerta
di  riferimento  debba  contenere le condizioni economiche e tecniche
relative alle prove in oggetto.
  8.  In  termini  generali,  anche  sulla  base dei principi e delle
disposizioni  contenute  nella  delibera numero 1/00/CIR, l'Autorita'
ritiene  che  il  Service  Level  Agreement  debba  costituire  parte
integrante  dell'Offerta di interconnessione di riferimento. Tale SLA
deve  definire  in  modo completo le modalita' operative e gestionali
connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione, cio' al fine
di  definire  in  modo  chiaro  e trasparente le regole relative alla
fornitura  dei  servizi  di  interconnessione,  tempi  di ripristino,
livelli  di  qualita'  e  previsioni di penali, in modo da consentire
agli  operatori  interconnessi  di poter correttamente programmare le
proprie attivita' e la fornitura dei sevizi ai propri clienti.
  9.  Per cio' che concerne il servizio di transito verso numerazioni
non  geografiche  di  operatori  terzi, Telecom Italia, ritenendo che
"... le  condizioni  tecnico/ economiche non sono definibili a priori
(a   causa   della   peculiarita'   dei   servizi,   degli  eventuali
instradamenti  particolari  richiesti) ...",  rinvia ad uno specifico
accordo   commerciale   tra   le  parti.  La  previsione  all'interno
dell'Offerta  di  interconnessione  di  riferimento  del  servizio di
transito   e'   prevista  all'articolo  14,  comma  19,  del  decreto
ministeriale  23 aprile 1998; il rinvio da parte di Telecom Italia ad
accordi  commerciali  e' pertanto in contrasto con tale disposizione.
Al  fine  di garantire i principi di trasparenza, non discriminazione
ed orientamento al costo si ritiene pertanto necessario che l'offerta
di  interconnessione  di riferimento contempli le condizioni tecniche
ed  economiche  per  la  richiesta  e  la  fornitura  del servizio di
transito  per  le  numerazioni non geografiche di operatori terzi, in
coerenza  con  il principio generale sancito all'articolo 1, comma 1,
lettera   a),   della  delibera  n.  1/00/CIR.  Inoltre,  si  ritiene
necessario, al fine di permettere e sviluppare meccanismi competitivi
tra  operatori  e  nel  rispetto  del  principio  di disaggregazione,
prevedere almeno due fattispecie per la gestione del servizio:
    a)  servizio  di  transito  senza  attivita'  di  intermediazione
finanziaria  da  parte  di Telecom Italia, ovvero con possibilita' di
direct  billing  tra  operatore d'accesso e operatore di destinazione
della chiamata;
    b)   servizio   di  transito  con  attivita'  di  intermediazione
finanziaria da parte di Telecom Italia.
  Nel caso di cui alla lettera a), l'operatore di origine e quello di
destinazione,  pur  in  assenza  di interconnessione diretta, possono
concordare  tra  di  loro  le  modalita'  di trasferimento dei flussi
finanziari  e  richiedere a Telecom Italia esclusivamente il servizio
di  transito. Nel caso di cui alla lettera b), puo' non esservi alcun
accordo  tra  i  due  operatori;  in  tal  caso l'operatore d'accesso
comunica   a   Telecom   Italia  quanto  richiede  per  la  raccolta,
fatturazione  e  rischio di insolvenza, e l'operatore di terminazione
comunica  a Telecom Italia i corrispettivi richiesti per la fornitura
del   servizio   (fa   eccezione  il  caso  di  servizi  con  tariffa
predefinita).    Telecom    Italia    effettuera'    l'attivita'   di
compensazione/intermediazione  finanziaria tra l'operatore di accesso
e  l'operatore  di  terminazione versando quanto dovuto all'operatore
d'accesso  per  le  attivita'  di  raccolta, eventuale fatturazione e
rischio  insolvenza,  e  trattenendo la remunerazione del servizio di
transito,  e  versando all'operatore di terminazione eventuali ricavi
fatturati al chiamante, al netto del corrispettivo per l'attivita' di
intermediazione finanziaria.
  B.  Con riferimento alla necessita' di inserimento di nuovi servizi
all'interno dell'Offerta di Riferimento, si rileva quanto segue:
  1.  L'Autorita'  ritiene che il principio generale a cui ispirarsi,
al  fine  di garantire la completa interoperabilita' delle reti e dei
servizi,   deve  essere  quello  di  offrire  l'accesso  a  tutte  le
numerazioni   geografiche  e  non  geografiche  contenute  nel  piano
nazionale  di  numerazione  e  successive  modifiche.  In  tal senso,
l'Autorita'  rileva  che l'Offerta di interconnessione di riferimento
proposta  da  Telecom  Italia  non  sia  esauriente e ne richiede una
integrazione  con  la indicazione delle condizioni tecnico-economiche
di interconnessione relative all'accesso di abbonati Telecom Italia a
tutti  i numeri non geografici assegnati all'operatore interconnesso,
al  fine  di  garantire la parita' di accesso, nonche' il rispetto di
quanto  disposto  all'articolo  14,  comma  19,  lettera b), n. 6 del
decreto  ministeriale  23 aprile  1998.  Tale  principio e' stato tra
l'altro  recepito  dalla  delibera  n.  6/00/CIR  la quale, a seguito
dell'introduzione  di  nuove  numerazioni  non  geografiche, quali ad
esempio  i  servizi a tariffazione specifica (899 e 892), prevede che
le  condizioni  per  l'accesso  da  parte degli utenti siano definite
sulla  base  delle  negoziazioni  tra  le  parti  e, ove applicabile,
contenute  nell'Offerta  di  interconnessione  di  riferimento, anche
sulla  base  dei  principi  indicati  nella  delibera  n.  1/00/CIR e
successive modificazioni.
  2.  Particolare  rilievo assume la tematica dell'accesso ai servizi
Internet e dei conseguenti rapporti di interconnessione tra operatori
per  la  fornitura  di  tale  accesso.  Ad oggi, l'accesso ai servizi
Internet  avviene  tramite  numerazioni geografiche e non geografiche
assegnate agli operatori licenziatari, alle cui reti sono attestati i
diversi  ISP  (Internet  Service  Provider);  pertanto,  i servizi di
interconnessione  che  consentono  l'accesso  da parte di abbonati di
Telecom  Italia  ai  servizi  Internet  offerti  sulle  reti di altri
operatori sono oggi contenuti e disciplinati all'interno dell'Offerta
di   interconnessione  di  riferimento.  Un  importante  sviluppo  e'
rappresentato  dall'introduzione all'interno del Piano di numerazione
nazionale,  di  cui  alla  delibera  n.  6/00/CIR,  di  una specifica
numerazione  (Decade 7) dedicata ai servizi Internet. In prospettiva,
la  possibilita'  di  identificazione  univoca  del traffico Internet
potra'   consentire   lo   sviluppo   di   specifiche   modalita'  di
instradamento (ad es. modalita' che separino il traffico Internet dal
traffico  voce,  con  instradamento del traffico Internet su una rete
dati).  D'altro  canto,  indipendentemente  dall'architettura di rete
sottostante,  e'  ipotizzabile  lo  sviluppo  di  nuove  modalita' di
pricing  dei  servizi  di  interconnessione (ad es. soluzioni di tipo
"forfettario",  ovvero  con  condizioni economiche indipendenti dalla
quantita'  di  traffico interconnesso). In ogni caso, le modalita' di
interconnessione  che eventualmente si realizzeranno, dovranno essere
tali  da  garantire lo sviluppo di dinamiche competitive sull'accesso
ai  servizi  Internet di tutti gli operatori da parte della clientela
finale,  tenendo  anche  in  considerazione  la  posizione  dominante
detenuta  da  Telecom  Italia  nel  mercato  delle  infrastrutture di
accesso.  Al  riguardo,  la  stessa  delibera  n.  6/00/CIR  prevede,
all'articolo 21, comma 9, che le condizioni tecniche ed economiche di
interconnessione  tra  operatore di accesso ed operatore assegnatario
della numerazione sono stabilite in funzione della localizzazione sul
territorio  dei  punti  di interconnessione e sono contenute, laddove
applicabili,   nell'Offerta   di   interconnessione  di  riferimento.
L'Autorita'  valutera'  quindi  ogni  eventuale  proposta da parte di
Telecom  Italia  per  la  modifica  alle  modalita'  di fornitura dei
servizi  di  instradamento del traffico verso servizi Internet, anche
sulla   base   delle  risultanze  dell'istruttoria  in  corso  presso
l'Autorita'   per   la  definizione  di  una  nuova  architettura  di
interconnessione.
  Cio'  premesso,  si rileva che l'immediata operativita' della nuova
numerazione  in  Decade  7 si realizzera' sulla base all'architettura
esistente  e,  dunque,  con  modalita' analoghe a quelle previste per
l'accesso  a  numerazioni  geografiche  e  non  geografiche  di altri
operatori;  a  cio' consegue, ad avviso dell'Autorita', l'esigenza di
un adeguamento dell'Offerta di interconnessione di riferimento.
  3.  Una  approfondita  considerazione  merita  la tematica relativa
all'introduzione  all'interno  dell'Offerta  di  Riferimento, accanto
alle   attuali   condizioni  su  base  minutaria,  di  condizioni  di
interconnessione  su  base  forfettaria,  ovvero  indipendenti  dalla
quantita'  di  traffico  interconnesso,  nell'ottica  di assicurare e
garantire la parita' di trattamento interno-esterno. Tale esigenza e'
stata  d'altro  canto  segnalata  anche  dall'Autorita' garante della
concorrenza  e  del  mercato  nel  parere  pervenuto all'autorita' il
21 settembre  2000.  Secondo  l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato tale integrazione appare essenziale in considerazione del
recente  sviluppo  da  parte  di Telecom Italia di nuove modalita' di
offerte  commerciali  di tipo forfettario per la clientela finale, le
quali incidono sulla capacita' competitiva dei potenziali concorrenti
di  Telecom stessa, i quali non sono messi in condizioni di formulare
offerte  concorrenziali.  L'Autorita'  condivide  tali  riflessioni e
ritiene  pertanto applicabile il principio generale per cui l'offerta
al  pubblico da parte di Telecom Italia di nuove proposte commerciali
debba  avere  come  prerequisito  la  valutazione  delle condizioni e
servizi  di  interconnessione  disponibili  ad  altri operatori e, in
particolare,  la  sussistenza  di  soluzioni  di interconnessione che
permettano  a  quest'ultimi  di  competere con pari opportunita', nel
rispetto  del  principio  di  non discriminazione e nel perseguimento
dell'obiettivo di assicurare i presupposti per una piena ed effettiva
concorrenza a beneficio degli utenti finali.
  C.  Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi previsti
nell'Offerta di interconnessione, si rileva quanto segue:
  1.  Telecom Italia indica che "le condizioni economiche relative ai
servizi  offerti  a  listino  sono  al  netto dell'imposta sul valore
aggiunto,  nonche'  del  contributo  previsto  dall'articolo 20 della
legge   n.  448/1998".  Al  riguardo,  si  richiama  quanto  disposto
dall'Autorita' nella delibera n. 1/CIR/98, in merito all'eliminazione
della  quota  aggiuntiva,  derivante dalle disposizioni sul canone di
concessione,    proposta   da   Telecom   Italia   sui   servizi   di
interconnessione  nell'ambito dell'Offerta di interconnessione per il
1998. Si ritiene che il medesimo principio sia applicabile a fortiori
in  relazione  al  contributo  in esame, in quanto tale contributo e'
dovuto  dalla  generalita'  degli  operatori  licenziatari  e una sua
eventuale   attribuzione   anche   nell'ambito   delle   tariffe   di
interconnessione comporterebbe il rischio di una doppia contribuzione
a loro carico.
  2.  Con  riferimento alle condizioni economiche proposte da Telecom
Italia  per  i servizi di trasporto commutato, si richiamano i poteri
di  intervento  attribuiti  all'Autorita'  dalla  legge  n.  249/1997
(articolo  1, comma 6, lettera a), n. 7) e dal decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  318/1997  (art.  14,  comma  16)  al  fine  di
assicurare   una   concorrenza   effettiva.   Si   richiama  altresi'
l'articolo 14,  comma  5  del decreto ministeriale 23 aprile 1998, in
cui  si  dispone che i valori proposti da Telecom Italia in relazione
ai  servizi  di  interconnessione  per  il traffico commutato debbano
collocarsi  "all'interno  dell'intervallo  di  valori stabilito nella
Raccomandazione  della  Commissione  Europea",  e si individua dunque
nella  c.d. "migliore prassi corrente europea" un utile strumento per
il  perseguimento  dei  sopra  richiamati  obiettivi. Appare peraltro
evidente,  ancorche'  contestato  da  Telecom  Italia nell'ambito del
procedimento  istruttorio,  che,  alla  luce del quadro regolamentare
sopra  richiamato,  il  mero  allineamento  ai  valori  massimi della
migliore  prassi  corrente, da un lato non costituisce un riferimento
obbligato ed esclusivo per l'approvazione delle condizioni economiche
da parte dell'Autorita', dall'altro, non puo' far venir meno i poteri
dell'Autorita'  in  merito  alla  possibilita'  di  revisione di tali
valori  in  coerenza  con  le  esigenze  di  promozione  di un quadro
pienamente   concorrenziale.  In  tal  senso  si  esprime  la  stessa
Commissione  europea, nell'ambito dell'aggiornamento dei valori della
Raccomandazione  europea  per l'anno 2000, in cui invita le Autorita'
di  regolamentazione  a  fare  pieno  uso  dell'intervallo  di valori
all'interno  della  migliore  prassi  corrente  per evitare possibili
effetti  di  compressione  dei prezzi (c.d. price squeeze) tra prezzi
finali  e  tariffe  di  interconnessione.  Tale  posizione  e'  stata
riconfermata   dalla   Commissione   stessa   nel   parere  pervenuto
all'Autorita'  in  data 13 ottobre 2000. Cio' premesso, si rileva che
le  condizioni proposte da Telecom Italia all'interno dell'Offerta di
interconnessione  di  riferimento  sono  allineate  ai valori massimi
dell'intervallo di valori indicato dalla Commissione per il 2000 e si
ritiene    che   tali   condizioni   non   garantiscano   una   piena
concorrenzialita'  del  mercato italiano dei servizi telefonici. Gia'
in  occasione  della valutazione dell'Offerta di Interconnessione per
il  1999,  l'Autorita' ha considerato tale tematica; in tal senso, si
richiama l'articolo 4, comma 1, lettera e) della delibera n. 1/00/CIR
in  cui  si  legge: "L'Autorita' si riserva di valutare le condizioni
economiche  riportate  nell'Offerta di Riferimento rispetto ai valori
della  migliore  prassi  corrente  anche  alla  luce delle condizioni
economiche  praticate  per  la  fornitura  dei servizi alla clientela
finale,  con  particolare  riferimento  ai servizi in ambito locale".
L'analisi  effettuata  dall'Autorita'  ha evidenziato una particolare
criticita' con riferimento alle tariffe di interconnessione a livello
di  SGU  ed SGT. I valori economici proposti, infatti, non consentono
agli   operatori  interconnessi  di  effettuare  offerte  competitive
rispetto alle offerte commerciali di Telecom Italia, come peraltro si
e'  osservato  in  occasione  delle  recenti  proposte  di  pacchetti
tariffari  da  parte  di  quest'ultima.  In merito sia la Commissione
europea che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato hanno
espresso parere positivo circa la proposta di riduzione delle tariffe
di  interconnessione  a  livello  di SGU ed SGT al fine di assicurare
condizioni di interconnessione che possano favorire lo sviluppo di un
mercato concorrenziale.
  3.  Rispetto  al  1999,  l'analisi  delle  condizioni economiche ha
evidenziato la modifica del gradiente tariffario applicato da Telecom
Italia ed il conseguente aumento delle condizioni di interconnessione
in orario ridotto. L'Autorita' ha chiesto a Telecom Italia di fornire
una  giustificazione di tale modifica e di evidenziare la metodologia
utilizzata per il calcolo del gradiente tariffario. Telecom Italia ha
fornito tali informazioni, evidenziando, tra l'altro, che la modifica
del  valore  del  gradiente rispetto a quello dell'anno precedente e'
dovuta  non  tanto  a  modifiche  dei volumi di traffico, quanto alle
variazioni  apportate  alle tariffe retail. L'Autorita' si riserva di
effettuare  ulteriori approfondimenti in merito alla metodologia piu'
idonea  ai  fini  della determinazione del gradiente tariffario per i
servizi  di  interconnessione  e  di  verificare, su tali basi, se la
soluzione  proposta  da  Telecom Italia sia effettivamente adeguata a
rappresentare  eventuali  variazioni  dei parametri di riferimento in
grado  di  incidere  sui  prezzi  d'interconnessione (in particolare:
costi di rete e volumi di traffico instradato).
  4.  In  relazione  al  servizio  di  accesso di abbonato Telecom ai
servizi  interni  di  rete  forniti  da  altro  operatore,  l'offerta
Telecom,  pur affermando che il servizio verra' fornito alle medesime
condizioni  tecniche  del  servizio di raccolta in Carrier Selection,
richiede  un  contributo  aggiuntivo  alle  tariffe  di trasporto del
traffico  commutato  a copertura dei costi per la realizzazione della
prestazione.  La  necessita' di tale quota aggiuntiva deriva, secondo
Telecom  Italia,  dalla  ripartizione  dei  costi  di adeguamento del
software al fine di consentire chiamate verso servizi interni di rete
in  modalita'  Carrier  Selection.  Si  evidenzia  che l'attivita' di
filtro  delle  chiamate  in  Carrier  Selection,  da parte di Telecom
Italia,  non  risulta  necessaria  alla realizzazione del servizio di
interconnessione  e  che,  pertanto,  non  si  ritiene ammissibile la
richiesta  di  Telecom  Italia  di recupero di costi non strettamente
necessari  alla  realizzazione  della  prestazione.  Al  riguardo, si
richiama  il  principio  di disaggregazione contenuto nella normativa
nazionale,  sulla  base  del quale non possono essere richiesti oneri
non  strettamente  attinenti  al servizio prestato (articolo 4, comma
12,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318/1997 e
articolo 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998).
  5.  In  relazione alla quota aggiuntiva fissa per comunicazione che
Telecom  Italia dichiara di voler addebitare, a partire dal 31 maggio
2000,  per  la  remunerazione  di funzionalita' di rete intelligente,
l'Autorita',  a  seguito  di  ulteriori  approfondimenti, conferma la
decisione  assunta  nella propria delibera n. 1/00/CIR e ribadita con
lettera del 31 maggio 2000 e ritiene che i valori economici richiesti
da  Telecom  Italia per i servizi di trasporto del traffico commutato
includano   gia'   eventuali  costi  per  le  funzionalita'  di  rete
intelligente  per  l'instradamento  dei  servizi  non geografici. Per
quanto  riguarda  la  richiesta  di  Telecom  Italia di remunerare il
ricorso  a  risorse  di  rete  intelligente  per  la portabilita' del
numero, si rinvia al successivo paragrafo G.
  6.   In   relazione   alle   condizioni  economiche  relative  alla
configurazione  delle numerazioni geografiche e non geografiche degli
operatori interconnessi sulle centrali di Telecom Italia, l'Autorita'
ritiene  che  i tempi dichiarati da Telecom Italia per l'espletamento
delle    singole    attivita'    siano   superiori   a   quelli   che
contraddistinguono  un  operatore  efficiente.  Ci  si  riferisce  in
particolare  ai costi per l'attuazione in centrale dell'instradamento
del  traffico  relativo  alla  numerazione  e  prove.  In  tal senso,
l'Autorita'  ritiene opportuno introdurre un incentivo alla riduzione
di tali costi, al fine di minimizzare le barriere all'entrata per gli
operatori alternativi.
  7.  Con  riferimento ai costi di configurazione proposti da Telecom
Italia per l'apertura di numerazioni non geografiche con parametri di
configurazione   specifici   in  funzione  dell'arco  di  numerazione
assegnato  all'operatore,  l'Autorita'  ritiene  che,  alla  luce del
prevedibile sviluppo dei servizi non geografici, ogni operatore sara'
tenuto  ad  adeguare  i  propri  sistemi  di  fatturazione al fine di
garantire   l'accesso  da  parte  dei  propri  abbonati  a  tutte  le
numerazioni   del   Piano   di   numerazione  nazionale,  siano  esse
geografiche  o non geografiche, ed ai relativi servizi, alla luce del
principi  generali  in tema d'interconnessione e al fine di garantire
l'interoperabilita'  dei  servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  318/1997.  Dato  il
carattere di reciprocita' di tali attivita' ed alla luce dei benefici
derivanti   ai  consumatori  finali  dalla  disponibilita'  di  nuovi
servizi, si ritiene opportuno che ogni operatore si faccia carico dei
propri costi.
  D.  Con riferimento ai circuiti di interconnessione, sulla base del
vigente   quadro   regolamentare   e   dando  seguito  alle  puntuali
indicazioni   in   tal   senso  sancite  dalla  delibera  n.  101/99,
l'Autorita'  ha  avviato un'attivita' istruttoria volta ad analizzare
il  quadro  tecnologico  e  di  mercato di riferimento per i circuiti
d'interconnessione,  unitariamente  ad  un'analisi  del mercato delle
linee  affittate  (conclusasi  con  l'emanazione  della  delibera  n.
389/00/CONS),  nell'ambito  della  quale sono stati esaminati anche i
contenuti   dell'Offerta   d'Interconnessione  2000.  Tale  attivita'
istruttoria  ha evidenziato l'esigenza di un intervento regolamentare
in merito ai seguenti aspetti:
    1)   ampliamento   della   gamma  dell'offerta  di  interfacce  e
collegamenti trasmissivi di interconnessione di capacita' superiore a
2 Mbit/s;
    2)  inserimento  nell'ambito  dei  servizi di interconnessione di
linee  dedicate,  dell'offerta  di  una gamma di circuiti parziali di
breve distanza.
  1.   Ampliamento   dell'offerta   di   collegamenti   e  interfacce
d'interconnessione  di  Telecom  Italia  a  capacita'  superiori  a 2
Mbit/s.  L'ampliamento  appare innanzitutto ragionevole alla luce del
progressivo    consistente    aumento    dei   volumi   di   traffico
d'interconnessione  e della conseguente esigenza che, parallelamente,
anche  le  modalita'  tecniche  di fornitura dell'interconnessione da
parte   di   Telecom   Italia  evolvano  in  modo  da  garantire  una
interconnessione  aperta ed efficace, nonche' l'interoperabilita' tra
le  reti,  nel  rispetto  di  quanto previsto dalla normativa vigente
(articolo  4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997).  Sotto  un  profilo  tecnico, la fornitura di collegamenti
d'interconnessione   a  velocita'  piu'  elevate  consente  una  piu'
razionale  utilizzazione  delle  risorse  infrastrutturali di Telecom
Italia  e  un  risparmio di attivita' e risorse tecniche (attivita' e
risorse  che,  nella  situazione  odierna,  si rendono necessarie per
limitare l'interconnessione a flussi a velocita' di 2 Mbit/s).
  Anche   sotto  un  profilo  economico,  l'ampliamento  della  gamma
dell'offerta  di circuiti di interconnessione soddisfa le esigenze di
promozione  di  una interconnessione aperta ed efficace e di garanzia
di condizioni di concorrenza effettive; in tal senso, la verifica del
rapporto  tra  i  prezzi  finali dei collegamenti a 2 Mbit/s e prezzi
finali  dei  collegamenti  di  velocita'  superiori  evidenzia che la
fornitura   di   collegamenti   di  capacita'  superiore  nell'ambito
dell'offerta   d'interconnessione   di   riferimento   consente  agli
operatori  interconnessi  di  beneficiare  delle  economie  di  scala
sottese alla realizzazione di tali infrastrutture.
  Sotto  il  profilo regolamentare, oltre ai citati articoli 4, comma
9,  e  16  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 318/1997,
appare  determinante,  in  materia di circuiti d'interconnessione, il
richiamo  all'articolo 14,  comma  19,  lettera a), n. 9, del decreto
ministeriale   24 aprile  1998  che  cita,  tra  i  contenuti  minimi
dell'offerta  d'interconnessione  di  riferimento  di  Telecom Italia
"l'interconnessione   con  interfacce  di  capacita'  superiore  a  2
OMbit/s", nonche' alle successive lettere f) e g) del medesimo comma,
che   prevedono  la  descrizione  dettagliata  delle  caratteristiche
tecniche,  nonche'  delle  condizioni  economiche  di  fornitura  dei
circuiti d'interconnessione e delle relative interfacce.
  Si  ritiene  d'altro  canto  che  gli  operatori  interconnessi non
debbano  essere  in  alcun  modo condizionati nella valutazione delle
soluzioni   d'interconnessione   piu'   efficaci   rispetto  al  loro
rispettivo profilo; al riguardo, l'Autorita' vigila affinche' Telecom
Italia  non pratichi condizioni tecniche, economiche, contrattuali ed
operative  che  risultino in qualsiasi modo ostative alla conversione
dei flussi d'interconnessione da parte degli operatori interconnessi.
  2. Inserimento nell'ambito dei servizi di interconnessione di linee
dedicate,  dell'offerta  di  una  gamma di circuiti parziali di breve
distanza.  In  merito all'inserimento nell'Offerta d'Interconnessione
di  Telecom  Italia  di  una  gamma di collegamenti parziali di breve
distanza   e   di   diverse  capacita'  tra  il  nodo  dell'operatore
interconnesso  e  il  proprio  cliente,  al  fine  di  consentire  la
fornitura da parte dell'operatore interconnesso di un servizio finale
di  linee affittate, si rileva, in primo luogo, che l'interpretazione
data  sinora  da Telecom Italia all'obbligo di cui all'art. 14, comma
11, lettera b) del decreto ministeriale 23 aprile 1998, ha portato ad
una  configurazione  del servizio, descritta all'interno dell'Offerta
di  interconnessione  di riferimento, ad oggi del tutto inutilizzata.
Ad  avviso  dell'Autorita',  la  corretta configurazione del servizio
deve   consistere   nella   fornitura  da  parte  di  Telecom  Italia
all'operatore  interconnesso  del  semi-collegamento  dalla  sede del
cliente  al nodo dell'operatore, in modo da consentire a quest'ultimo
di fornire un servizio "end-to-end" di linee affittate alla clientela
finale.  L'obbligo  di  fornitura  di  collegamenti parziali di breve
distanza,   nell'ambito   dell'Offerta  d'interconnessione  da  parte
dell'operatore  notificato, oltre ad assicurare il pieno rispetto del
dettato   normativo,   costituisce   un  ulteriore  passo  nel  senso
dell'apertura  alla concorrenza del mercato locale e della diffusione
dei  servizi innovativi, in coerenza con una serie di interventi gia'
intrapresi   in   ambito   regolamentare.   Un  importante  punto  di
riferimento  in  materia  e'  costituito  dalla Raccomandazione della
Commissione  C(1999)  3863  del  24 novembre  1999 che, sulla base di
considerazioni   analoghe   a   quelle  sopra  esposte,  ha  definito
fattispecie  e  modalita'  di  utilizzazione  dei  circuiti  parziali
nell'ambito della disciplina dell'interconnessione, ha individuato la
gamma  e le distanze dell'offerta e fissato indicazioni di prezzo per
ciascuno  dei servizi individuati, sulla base dell'applicazione dello
strumento della migliore prassi corrente.
  E.  Con  riferimento  alla  richiesta  avanzata  da  Telecom Italia
relativa  all'eliminazione  dell'obbligo di pubblicazione all'interno
dell'Offerta  di  interconnessione  di  riferimento  del  servizio di
trasporto internazionale, si evidenzia quanto segue:
  1.   L'Autorita'  ha  effettuato  un'analisi  delle  condizioni  di
competitivita'  del  mercato  internazionale,  anche  alla luce delle
riflessioni  maturate  all'interno  della valutazione dell'Offerta di
interconnessione   di  Telecom  Italia  per  il  1999,  rilevando  la
persistenza  di  una  posizione  dominante  di Telecom Italia, sia in
termini  di  quota  di  mercato, sia in termini di presenza di alcune
barriere  all'entrata  per  altri  operatori.  D'altra  parte,  fermo
restando  l'obbligo  definito dal decreto ministeriale 23 aprile 1998
di   inserimento   del   servizio   di   instradamento  del  traffico
internazionale   all'interno   dell'Offerta  di  interconnessione  di
riferimento,   l'Autorita',   gia'   nell'ambito  della  delibera  n.
1/00/CIR,   aveva   riconosciuto   la  possibilita'  di  una maggiore
flessibilita'  nella  determinazione  delle  condizioni economiche di
tali  servizi  alla  luce di riduzioni di costo per Telecom Italia su
alcune  direttrici. Sulla base di tali considerazioni, Telecom Italia
ha  proposto  all'Autorita'  una  modalita'  di  offerta del traffico
internazionale  "a prenotazione" che consiste nella pubblicazione sul
sito  web  di  Telecom  Italia  di  un'offerta per il trasporto verso
estero  caratterizzata  da  direttrici di traffico, prezzo, volume di
traffico minimo e massimo, periodo di validita', livelli di qualita',
termini  per  aderire  all'offerta.  Le condizioni di tale offerta si
basano  sul  principio  di  "first  come,  first  served".  Nel corso
dell'istruttoria,  sono  emersi due elementi: da un lato, la conferma
della   sopra  richiamata  posizione  dominante  di  Telecom  Italia;
dall'altro,  l'evidenziazione da parte degli operatori alternativi di
un  certo  grado  di  concorrenzialita',  soprattutto verso le tratte
europee  e  nordamericane  e  la  concomitante  permanenza  di alcune
barriere  competitive  (in  particolare  relative  alle  stazioni  di
approdo  dei cavi sottomarini), con la conseguente preoccupazione per
possibili comportamenti discriminatori da parte di Telecom Italia. Su
tali  basi, l'Autorita', fermo restando la sussistenza degli obblighi
a  carattere generale di orientamento al costo, non discriminazione e
trasparenza  anche  per il traffico internazionale, ritiene opportuno
consentire  il  proseguimento,  a  titolo  di  sperimentazione, della
modalita'  di  offerta  "a  prenotazione" proposta da Telecom Italia,
fino   al   31 dicembre   2000   e  limitatamente  ad  alcune  tratte
ritenute maggiormente   competitive,   al   fine  di  verificarne  la
rispondenza   ai  principi  sopra  menzionati.  Si  ritiene  peraltro
opportuno  ribadire  che tale offerta debba avvenire, nel rispetto di
quanto  dichiarato  nella  delibera  n.  1/00/CIR,  con  modalita' di
comunicazione  preventiva all'Autorita', che consentano di effettuare
le  necessarie  attivita'  di  verifica  delle condizioni di offerta.
L'Autorita'  si  riserva  di  continuare  l'attivita' di monitoraggio
sull'evoluzione   del   mercato   in   esame,  effettuando  ulteriori
approfondimenti  sulle  modalita'  di  offerta  proposte  da  Telecom
Italia, nonche' sui risultati della sperimentazione.
  2.  L'analisi  condotta dall'Autorita' ha individuato una specifica
situazione   di   barriera   competitiva  sul  mercato  del  traffico
internazionale  nella  circostanza  che,  ad  oggi,  la  fornitura di
servizi  di  accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini e'
nella   disponibilita'   esclusiva  di  Telecom  Italia  e,  piu'  in
particolare,  nelle  modalita'  con  cui  l'accesso a tali servizi e'
offerto  da  Telecom Italia stessa. L'Autorita' ritiene che l'attuale
offerta  commerciale  da parte di Telecom Italia non sia in linea con
il  principio  di disaggregazione dei servizi, in quanto essa prevede
una  offerta aggregata dell'accesso alle cd. cable stations e dei cd.
circuiti  di  backhauling  necessari  a collegare la cable station al
nodo  dell'operatore interconnesso. Inoltre, le attuali condizioni di
offerta  dei collegamenti di backhauling sono limitate alle capacita'
di  2  Mbit/s  e presentano una struttura tariffaria invariabile alla
distanza. Entrambi tali fattori non trovano giustificazione dal punto
di vista tecnico ed economico e limitano la capacita' di competere di
altri   operatori.  Si  ritiene  pertanto  necessaria  la  previsione
all'interno  dell'Offerta  di  interconnessione  di riferimento delle
condizioni  tecnico-economiche  per l'accesso alle cable stations, in
maniera    disaggregata   rispetto   ai   circuiti   di   backhauling
(quest'ultimi   dovranno  essere  offerti  in  base  alle  condizioni
commerciali previste per le linee affittate).
  F.  Con  riferimento  alle  condizioni  economiche  del servizio di
Carrier   Preselection,   l'Autorita'   ha  esaminato  le  condizioni
economiche  proposte  da  Telecom  Italia  nella  versione presentata
nel gennaio  2000, nei successivi aggiornamenti di cui all'Offerta di
Riferimento  del  3 aprile  e  nell'integrazione  del 31 maggio 2000.
L'Autorita' ritiene che tali condizioni economiche non siano coerenti
con  i  principi contenuti nella direttiva 98/61/CE ne' con quelli di
cui  alle  proprie  delibere  n.  3/CIR/99,  3/00/CIR  e 4/00/CIR. In
particolare, con riferimento alle diverse categorie di costo relative
alla prestazione di Carrier Preselection, si rileva quanto segue:
  1. Quota supplementare alle tariffe di interconnessione di raccolta
per  prestazione CPS a recupero dei costi di adeguamento del sistema.
L'Autorita'  ha  richiesto  a Telecom Italia di fornire il modello di
calcolo  per  la  definizione  della  quota minutaria addizionale. Il
modello  di calcolo proposto si basa su una stima dei costi sostenuti
per  l'adeguamento  del  sistema  (pari  a 46,22 Mld.) e sul recupero
degli  stessi  entro  il  2002,  ripartendo  tali costi sulla base di
previsioni  in  termini di numero di clienti CPS e volumi di traffico
in  CPS generato da tali clienti. L'analisi effettuata dall'Autorita'
ha  evidenziato  alcune  criticita'  in  merito  alle  voci  di costo
ammissibili  tra  i  costi  di set up ed il tempo di recupero di tali
costi  previsto  da  Telecom  Italia.  Sul primo aspetto, l'Autorita'
ritiene  non  giustificato  l'importo  relativo ad "autoformazione ed
apprendimento  del  personale sul campo". Tale voce (pari a 12,3 Mld)
si  riferisce  all'obiettivo  di  riduzione  di 9 minuti nei tempi di
lavorazione  delle  domande  di  CPS.  L'Autorita', pur ritenendo che
l'obiettivo di riduzione dei tempi di lavorazione sia in linea con le
disposizioni  della n. 3/CIR/99 di incentivo alla massima efficienza,
ritiene  non  giustificabile  la richiesta di Telecom Italia di poter
capitalizzare  tale  recupero  e  che  il  raggiungimento di maggiore
efficienza  non  possa  oggettivamente  essere  riversata sugli altri
operatori  o  sui  consumatori finali. Inoltre, il modello di calcolo
prevede  il  recupero dei costi entro il 2002, ovvero con un tempo di
recupero  di  due anni e mezzo, inferiore al tempo minimo di tre anni
previsto   dalla  delibera  n.  3/CIR/99.  Si  ritiene  tale  periodo
inadeguato  e  tale  da  imporre  un onere eccessivo sulle condizioni
economiche  dei  servizi  di  interconnessione  che  disincentiva gli
operatori  licenziatari all'offerta del servizio e tale da costituire
barriere  per  permettere  ai consumatori finali di beneficiare della
prestazione.  L'Autorita'  ha  ritenuto pertanto che il periodo debba
essere  fissato, alla luce dei costi presentati da Telecom Italia, in
4 anni e mezzo, in quanto tale periodo appare adeguato al fine di non
determinare  in  capo  agli  operatori  interconnessi  oneri  tali da
disincentivare  la  fornitura  del  servizio  di carrier preselection
anche  alla  luce  dei  principi  contenuti nella direttiva 98/61/CE.
Inoltre,  l'Autorita'  ha  ritenuto  sottostimate  le  previsioni  di
Telecom  Italia  in  merito  al  numero di attivazioni giornaliere di
utenti  in  CPS,  coerentemente  con  le  disposizioni della delibera
4/00/CIR  che  prevede  un minimo di 12.000 attivazioni al giorno. Ai
fini  del  calcolo  per  il  recupero  dei  costi  di adeguamento del
sistema,   l'Autorita'   ha   ipotizzato  un  numero  di  attivazioni
giornaliere  pari a 12.000 (nei giorni lavorativi) per il primo anno,
9.000  per  il  secondo anno ed un numero di attivazioni pari a 6.000
per  gli  anni successivi. In ogni caso, al raggiungimento del numero
di   attivazioni  effettive  necessarie  al  recupero  dei  costi  di
adeguamento  del sistema (eventualmente anche prima del termine sopra
richiamato  di  4  anni e mezzo), la quota aggiuntiva non potra' piu'
essere richiesta.
  2.  Costi per operatore (riconfigurazione degli autocommutatori): i
costi   addebitati   da   Telecom   Italia   agli  operatori  per  la
riconfigurazione degli autocommutatori sono stati ritenuti elevati in
quanto  in  base  alla delibera n. 3/CIR/99 possono essere addebitati
solo  i  costi  incrementali  rispetto  ai costi gia' sostenuti dagli
operatori  per  l'attivazione della prestazione di Carrier Selection.
L'Autorita'  ritiene  peraltro che i tempi di lavorazione proposti da
Telecom  Italia  siano  tali  da  imporre  oneri  eccessivi  per  gli
operatori interconnessi, disincentivanti rispetto alla diffusione del
servizio,  eccessivi alla luce del confronto internazionale e tali da
non stimolare una maggiore efficienza e l'utilizzo di tecnologie piu'
avanzate per la configurazione delle centrali.

=====================================================================
                                            |Telecom Italia|  AGCOM
=====================================================================
Configurazione profilo operatore su SGT (per|              |
ogni SGT)                                   |    1 ora     |20 minuti
---------------------------------------------------------------------
Configurazione profilo operatore e          |              |
configurazione instradamento su SGU (per    |              |
ogni SGU)                                   |  4 ore 1/2   |30 minuti
---------------------------------------------------------------------
Prove su SGU (per centrale SGU)             |    3 ore     |30 minuti

  Costi  per  singola linea preselezionata: in base alle disposizioni
della  delibera  n.  3/CIR/99, i costi per linea devono essere i soli
costi   di   gestione  pertinenti  all'attivazione  efficiente  della
prestazione  per  una singola linea ovvero alla modifica del profilo,
sulla  base  di  quanto  consentito  dalle  piu' recenti tecnologie e
tenendo  altresi'  conto  dell'esperienza  degli  altri  Stati membri
dell'Unione europea. L'Autorita', tenuto conto delle risultanze di un
confronto  internazionale con altri Stati membri, ritiene eccessivi i
costi  proposti  da  Telecom Italia e tali da costituire una barriera
alla  diffusione del servizio. Si ritiene opportuno fissare un valore
massimo  equivalente alla media delle condizioni economiche praticate
in altri Stati membri.
  4.  Contributo  per  linea  in  caso  di  formato diverso da quello
standard:  la  delibera  n.  4/00/CIR  ha  indicato  puntualmente  le
informazioni  che  l'Operatore  preselezionato deve inviare a Telecom
Italia  ai  fini  della gestione dell'ordine. Ad oggi, Telecom Italia
richiede   ulteriori  informazioni  ai  fini  dell'attivazione  della
pre-stazione  in  mancanza  delle  quali  vi  e'  o  un  rifiuto alla
lavorazione  dell'ordine  inoltrato  o  un  ricorso  alla gestione in
modalita' non automatica, con un conseguente aggravio di costi dovuti
all'espletamento   di  tali  attivita'.  Tale  attivita',  dovuta  ad
un'errata  interpretazione  del disposto di cui all'articolo 3, comma
1,  della  delibera  n.  4/00/CIR, non e' riconosciuta dall'Autorita'
come  costo  aggiuntivo  da imputare agli operatori che richiedono il
servizio.
  5. Contributo annuo integrativo per il Servizio di Accesso su linea
preselezionata  per  clientela affari e residenziale: tale contributo
e' stato gia' dichiarato inammissibile dalla delibera n. 3/00/CIR.
  G.  Relativamente  alla  fornitura del servizio di Portabilita' del
numero tra operatori, si rileva quanto segue:
  1.  l'Offerta  di interconnessione di riferimento di Telecom Italia
richiama  espressamente  la  portabilita' del numero per i servizi di
addebito al chiamato, addebito ripartito e a tariffa premio. Ai sensi
di  quanto  disposto  dalla  delibera  n.  4/CIR/99  si  ritiene  che
l'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  debba  includere la
portabilita' del numero per la generalita' dei servizi non geografici
disponibili.
  2.  La delibera n. 4/CIR/99 prevede, all'allegato A, art. 10, comma
3,  l'adozione di "una soluzione tecnica efficiente che, basandosi su
moderne  tecnologie  di rete, consenta la minimizzazione del costo di
instradamento",  individuando  come  soluzione  tecnica  di immediata
implementazione  quella  di  "onward  routing" e riconoscendo in tale
ambito  l'applicazione  di  un costo aggiuntivo di trasporto. Telecom
Italia  ha  dato  concreta applicazione a tali disposizione adottando
come  soluzione  tecnica  interna  di  rete  un meccanismo di "onward
routing" tramite "call forwarding" e richiedendo un corrispettivo per
il  trasporto  basato  su  tale  tecnica.  La soluzione non appare in
prospettiva  in grado di conseguire l'obiettivo di massima efficienza
e  minimizzazione  dei costi, in quanto prevede l'instradamento verso
il  punto  di interconnessione a partire dall'SGU donor ove il numero
era precedentemente attestato. Tale modalita' comporta un aggravio di
costi  dovuti ad un utilizzo di risorse di rete aggiuntive rispetto a
soluzioni maggiormente  efficienti. Fermo restando l'obiettivo finale
dell'Autorita'   dell'adozione   di   una  soluzione  tecnica  basata
sull'utilizzo   di   un   database   centralizzato   per  l'immediata
interrogazione  e  corretto instradamento delle chiamate verso numeri
portati,  esistono  soluzioni  alternative  e maggiormente efficienti
(quale,  ad esempio, la soluzione denominata "call drop back", intesa
come  il  reinstradamento  a  ritroso  in segnalazione dall'SGU donor
all'SGU  di  origine  od  all'SGT  di  competenza  e  il  conseguente
instradamento   fonico   a   partire   da  esso)  rispetto  a  quella
implementata  da Telecom Italia le quali riducono in modo sostanziale
i  costi  di  trasporto  addizionale, al punto da poterli considerare
assorbiti  nelle  normali  tariffe  di  trasporto  commutato. In tale
ottica, l'Autorita' ritiene opportuno riconoscere i costi addizionali
di  trasporto  relativi  alla  soluzione  attualmente implementata da
Telecom  Italia solo per un periodo di tempo limitato in modo tale da
incentivare  Telecom  Italia  ad  adottare una soluzione tecnica piu'
efficiente.
  3.   Relativamente   alla   richiesta   della  c.d.  "block  number
portability"  si  ritiene  che  tale  prestazione rientri a tutti gli
effetti   nell'obbligo   generale   di   fornire  la  prestazione  di
portabilita'  del  numero e non implica una diversa titolarita' della
numerazione  assegnata,  analogamente  al caso generale. Dal punto di
vista  delle  modalita'  tecnico-economiche con cui tale portabilita'
puo' essere realizzata, si ritiene che in una prima fase le richieste
per  tale  servizio possano essere gestite con la migliore efficienza
utilizzando  le  normali  modalita'  per  la  fornitura  della number
portability   previste  per  i  singoli  numeri  appartenenti  ad  un
decamigliaio.
  4.  Infine, con riferimento ai costi per numero portato, si ritiene
che  la  somma  proposta  da  Telecom  Italia  non sia coerente con i
principi  contenuti  nella  delibera  n.  4/CIR/99  e nella direttiva
98/61/CE,  anche  alla  luce  del  confronto  internazionale. In tale
ottica  si ritiene opportuno fissare un tetto massimo alle condizioni
economiche per numero portato equivalente al valore massimo praticato
nell'esperienza  a  livello  comunitario,  tenuto conto delle diverse
soluzioni  tecniche  adottate nei singoli Paesi che non permettono un
adeguato livello di comparabilita'.
  5.   Con   riferimento  alla  portabilita'  di  numeri  geografici,
l'Autorita'  ritiene applicabile il principio di cui alla delibera n.
1/00/CIR (art. 3, comma 1, lettera i) e ribadito nella citata lettera
del 31 maggio 2000, di non ritenere ammissibile l'addebito agli altri
operatori    di    un   costo   addizionale   per   chiamata   dovuto
all'interrogazione  del  database  della rete intelligente, in quanto
ritiene tali costi gia' inclusi nelle tariffe di trasporto commutato.
In  relazione  alla  portabilita'  di  numeri  non  geografici,  tale
servizio  da un punto di vista funzionale e' assimilabile al servizio
di  riconoscimento  da parte di Telecom Italia di una numerazione non
geografica  di  altro  Operatore  e  pertanto  le relative condizioni
economiche   devono   essere  identiche  alle  condizioni  economiche
previste   per  la  raccolta  di  una  chiamata  verso  il  punto  di
interconnessione dell'Operatore Recipient, senza addebito di costi di
trasporto  addizionali  e  di  interrogazione  del  database  di rete
intelligente.
  6.   In   data  4 ottobre  2000,  e'  pervenuta  all'Autorita'  una
comunicazione   da  parte  di  Telecom  Italia  con  cui  sono  stati
presentati  ulteriori  costi non previsti nell'Offerta di riferimento
analizzata  dall'Autorita'  relativi alla fornitura della prestazione
di   portabilita'   del  numero  e  derivanti  dall'adeguamento  alle
disposizioni della delibera n. 7/00/CIR. La verifica di tale proposta
e'  in  corso  presso  questa  Autorita'  e sara' oggetto di separato
provvedimento.
                              Delibera:
                               Art. 1.
Modifiche  ed  integrazioni alle condizioni tecniche ed economiche di
fornitura    di    alcuni    servizi    contenuti   nell'Offerta   di
         interconnessione di riferimento di Telecom Italia.

  1.  Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni tecniche di
fornitura  dei  servizi contenuti nell'Offerta di interconnessione di
riferimento di Telecom Italia:
    a) esplicitazione dell'applicazione del principio generale di cui
all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  della delibera n. 1/00/CIR con
riferimento  alle  condizioni  economiche  per i servizi d'accesso di
altri  operatori  ai servizi di pubblica utilita' 1515, 1518, 1530 di
Telecom  Italia,  di  cui ai Parr. 7.1.3, 7.1.4., 7.1.5. dell'Offerta
d'interconnessione di riferimento;
    b) esplicitazione del principio generale di cui all'art. 1, comma
1,  lett.  a), della delibera n. 1/00/CIR con riferimento al servizio
di accesso di abbonato di altro operatore ai servizi Audiotex forniti
sulla  rete  di  Telecom  Italia,  di  cui al Par. 7.4.4 dell'Offerta
d'interconnessione di riferimento;
    c) eliminazione nel campo Address Signal dell'indicativo fittizio
e  del  codice  identificativo dell'operatore (OP ID) con riferimento
alle modalita' di accesso ai servizi di Rete privata virtuale forniti
da    altro    operatore,   di   cui   al   Par.   8.3   dell'Offerta
d'interconnessione di riferimento;
    d) eliminazione della quota per comunicazione di cui alla tabella
16  relativa  alle  tariffe  di  interconnessione  per  l'accesso  di
abbonati  Telecom Italia ai servizi accessori e supplementari forniti
sulla  rete  dell'operatore  interconnesso  di  cui al Par. 4.5 delle
condizioni    economiche    dell'offerta   di   interconnessione   di
riferimento.
  2.  Si  dispone l'integrazione dell'Offerta di interconnessione con
le seguenti informazioni:
    a) esplicitazione    delle    condizioni    economiche   per   la
remunerazione  delle  eventuali  attivita' di fatturazione e relativo
rischio  di  insolvenza nel caso di servizi di accesso ai servizi non
geografici di altri operatori da parte di abbonati Telecom Italia, di
cui   al  Par.  4.5  delle  "Condizioni  Economiche  dell'offerta  di
interconnessione di riferimento";
    b) esplicitazione  delle  condizioni economiche e delle modalita'
di    effettuazione    delle   prove   tecniche   per   la   verifica
dell'interoperabilita' di cui al Par. 16 dell'Offerta di riferimento;
    c) esplicitazione  delle  procedure  tecniche  e delle condizioni
economiche  per  la richiesta e la fornitura del servizio di transito
per  le numerazioni non geografiche di operatori terzi di cui al Par.
6  dell'Offerta  di interconnessione di riferimento, sia in relazione
al  caso di direct billing tra operatori, sia in relazione al caso in
cui Telecom Italia svolga l'attivita' di intermediazione finanziaria;
    d) pubblicazione,  nell'ambito  del  Service  Level Agreement, di
indicazioni  di  dettaglio  in  merito  alle  condizioni  tecniche di
fornitura  dei  servizi  di  accesso  di  abbonati  Telecom  Italia a
numerazioni  non  geografiche  di  altro operatore di cui al Par. 4.5
delle  "Condizioni  economiche  dell'Offerta di interconnessione", ai
fini della salvaguardia della qualita' del traffico e dell'integrita'
della  rete  ed,  in particolare, al dimensionamento minimo richiesto
dei  flussi/linee  attestate al centro servizi in funzione dei volumi
di  traffico,  nel  caso  in  cui  il  servizio venga sottoscritto da
clientela direttamente attestata alla rete di Telecom Italia;
    e) pubblicazione, nell'ambito dell'offerta di interconnessione di
riferimento,  in quanto parte integrante di essa, di un Service Level
Agreement,  che  definisca  esaustivamente  le  modalita' operative e
gestionali connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione da
parte  di  Telecom  Italia quali, in particolare, tempi di fornitura,
tempi di ripristino, livelli di qualita' e penali progressive in caso
di ritardo ed in caso di inadempimento.