Art. 3.
Condizioni economiche dell'Offerta di interconnessione di Riferimento

  1.  Si  dispongono le seguenti modifiche alle condizioni economiche
contenute nell'Offerta di interconnessione di riferimento:
    a) l'eliminazione  del  richiamo del contributo di cui all'art. 4
della legge n. 448/1998, riportato al punto b) della premessa;
    b) la  modifica  dei  valori  per  le  tariffe  per  il trasporto
commutato a livello di SGU ed SGT secondo quanto segue:


                              Peak             Off-peak
                               --                  --

SGU                         14,5 lire           10,2 lire
SGT                         25,8 lire           18,1 lire

    c) l'eliminazione   della   quota  aggiuntiva  sulle  tariffe  di
trasporto  del  traffico  commutato  per  il  servizio  di accesso di
abbonato  Telecom  Italia ai servizi interni di rete forniti da altro
operatore di cui alla tabella 17 del Par. 4.5.5.
    d) la  modifica  dei  valori  contenuti nelle tabelle relative ai
costi  di  configurazione  delle  centrali  di cui ai Parr. 9.1 e 9.2
(tabelle  29,  30,  31  e  32),  con  riferimento  alla voce di costo
relativa  all'attuazione in centrale dell'instradamento relativo alla
numerazione e prove, secondo quanto segue:


Attuazione in centrale              41.000 lire per numero di
  dell'instradamento                  centrali (SGU e SGT)
  relativo alla                       interessate
  numerazione e prove

    e) l'eliminazione  della  tabella  33 di cui al Par. 9.5 relativa
alle   condizioni   economiche  per  l'apertura  di  numerazioni  non
geografiche.