Art. 3. Condizioni economiche dell'Offerta di interconnessione di Riferimento 1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni economiche contenute nell'Offerta di interconnessione di riferimento: a) l'eliminazione del richiamo del contributo di cui all'art. 4 della legge n. 448/1998, riportato al punto b) della premessa; b) la modifica dei valori per le tariffe per il trasporto commutato a livello di SGU ed SGT secondo quanto segue: Peak Off-peak -- -- SGU 14,5 lire 10,2 lire SGT 25,8 lire 18,1 lire c) l'eliminazione della quota aggiuntiva sulle tariffe di trasporto del traffico commutato per il servizio di accesso di abbonato Telecom Italia ai servizi interni di rete forniti da altro operatore di cui alla tabella 17 del Par. 4.5.5. d) la modifica dei valori contenuti nelle tabelle relative ai costi di configurazione delle centrali di cui ai Parr. 9.1 e 9.2 (tabelle 29, 30, 31 e 32), con riferimento alla voce di costo relativa all'attuazione in centrale dell'instradamento relativo alla numerazione e prove, secondo quanto segue: Attuazione in centrale 41.000 lire per numero di dell'instradamento centrali (SGU e SGT) relativo alla interessate numerazione e prove e) l'eliminazione della tabella 33 di cui al Par. 9.5 relativa alle condizioni economiche per l'apertura di numerazioni non geografiche.