Art. 9. Disposizioni finali 1. Si dispone inoltre quanto segue: a) le integrazioni e le modifiche richieste dalla presente delibera devono essere recepite da Telecom Italia e pubblicate nell'Offerta di interconnessione di Riferimento entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera stessa; b) le modifiche apportate alle condizioni economiche hanno effetto retroattivo al 1 gennaio 2000, ad eccezione della modifica di cui all'art. 3, comma 1, lett. b del presente provvedimento che ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente delibera; c) Telecom Italia e' tenuta a fornire all'Autorita' puntuali indicazioni in relazione ai parametri di qualita' del traffico per servizi diversi dal traffico di telefonia vocale eventualmente contenuti negli accordi di interconnessione, unitamente ai criteri adottati per la definizione di tali accordi; d) Telecom Italia e' tenuta ad integrare l'offerta di interconnessione di riferimento, su richiesta dell'Autorita' ed in coerenza con offerte "forfettarie" praticate da parte di Telecom Italia alla clientela finale, con un servizio di interconnessione su base "forfettaria"; e) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente; f) il presente provvedimento per la societa' Telecom Italia ha effetto dalla data della notifica. Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Napoli, 18 ottobre 2000 Il presidente Cheli Il commissario relatore Monaci Il segretario degli organi collegiali Belati