Art. 9.
                         Disposizioni finali

  1. Si dispone inoltre quanto segue:
    a) le  integrazioni  e  le  modifiche  richieste  dalla  presente
delibera  devono  essere  recepite  da  Telecom  Italia  e pubblicate
nell'Offerta  di  interconnessione di Riferimento entro trenta giorni
dalla data di notifica della delibera stessa;
    b) le   modifiche  apportate  alle  condizioni  economiche  hanno
effetto retroattivo al 1 gennaio 2000, ad eccezione della modifica di
cui  all'art.  3,  comma 1, lett. b del presente provvedimento che ha
effetto dalla data di entrata in vigore della presente delibera;
    c) Telecom  Italia  e'  tenuta  a  fornire all'Autorita' puntuali
indicazioni  in  relazione  ai parametri di qualita' del traffico per
servizi  diversi  dal  traffico  di  telefonia  vocale  eventualmente
contenuti  negli  accordi  di interconnessione, unitamente ai criteri
adottati per la definizione di tali accordi;
    d) Telecom   Italia   e'   tenuta   ad   integrare  l'offerta  di
interconnessione  di  riferimento,  su richiesta dell'Autorita' ed in
coerenza  con  offerte  "forfettarie"  praticate  da parte di Telecom
Italia  alla clientela finale, con un servizio di interconnessione su
base "forfettaria";
    e) il   mancato   rispetto  da  parte  di  Telecom  Italia  delle
disposizioni    contenute    nella    presente    delibera   comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
    f) il  presente  provvedimento  per la societa' Telecom Italia ha
effetto dalla data della notifica.
  Il  presente  provvedimento  e'  notificato  alla  societa' Telecom
Italia   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Napoli, 18 ottobre 2000

                            Il presidente
                                Cheli

                       Il commissario relatore
                               Monaci

                Il segretario degli organi collegiali
                               Belati